AUTORE:
Jolanda Cordaro
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Laurea liv. II (specialistica)
ATENEO: Universitą degli Studi di Torino
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente lavoro affronta la questione della partecipazione al procedimento amministrativo, con particolare riferimento agli atti amministrativi generali a contenuto non normativo, ponendo l’attenzione sulla materia ambientale, e concludendosi con la relativa disciplina di tutela processuale.
Il primo capitolo affronta il tema della disciplina cui sono sottoposti tali atti amministrativi, come essi siano sottratti alle regole generali sul procedimento dettate dalla legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), e affida alle discipline speciali la soddisfazione dei principi di trasparenza, partecipazione e di responsabilità dell’azione amministrativa.
Nei procedimenti generali si manifesta una maggiore necessità di far emergere gli interessi coinvolti, e la partecipazione all’attività amministrativa, che si conclude con l’adozione di atti generali, risponde ad una ratio diversa da quella del principio partecipativo sancito dalla legge n. 241/1990.
Accanto alla partecipazione di natura esclusivamente difensiva ed oppositiva, si è progressivamente affermato un diverso modello di partecipazione di stampo cooperativo e dialogico intimamente collegato al principio democratico ma, oggi, nel nostro sistema, tale modello democratico versa in uno stato di crisi che ha portato ad un allontanamento dei cittadini dalle istituzioni come conseguenza di un deficit rappresentativo e di un conseguente sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni, che hanno cercato di colmare tale divario individuando uno spazio sociale in grado di veicolare e indirizzare il lavoro delle istituzioni pubbliche. La soluzione adottata è stata quella di valorizzazione gli strumenti di democrazia partecipativa, alla cui base si trovano, il principio di inclusione per cui “chiunque” o “tutti” possono intervenire nelle procedure amministrative, introducendo un nuovo modello di “procedimento partecipato” volto a garantire trasparenza e orientare il processo decisionale pubblico verso soluzioni quanto più possibile condivise al fine di irrobustire la base informativa, incrementare la legittimazione della decisione della P.A. e prevenire il contenzioso.
La democrazia partecipativa e quella deliberativa si sono sviluppate principalmente nell’ordinamento comunitario e sovranazionale, specialmente in ambito ambientale, ed hanno conseguentemente ispirato la disciplina nazionale.
Nel secondo capitolo si introduce lo strumento di democrazia partecipativa adottato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, il dibattito pubblico. Il capitolo ne esamina la disciplina nazionale, mettendo in evidenza le differenze con il débat public francese, preso a modello dal legislatore italiano, e con altri strumenti di democrazia partecipativa introdotti dalla legislazione regionale, che hanno anticipato quella nazionale, la quale è intervenuta solo nel 2016.
Il nuovo Codice dei contratti ha adottato lo strumento del dibattito pubblico, per consentire scelte condivise e partecipate, con l’obiettivo di evitare la sindrome NIMBY, e di dare impulso ad una accettazione consapevole, da parte della società civile e scongiurare resistenze da parte delle popolazioni locali alla realizzazione di grandi infrastrutture.
Il dibattito pubblico apre a quegli interessi deboli che spesso rimangono inascoltati dalla partecipazione procedimentale, superando la logica incentrata sulla tutela del solo interesse legittimo. Strumento aperto alla massima partecipazione, esclude che possano partecipare solo i soggetti tutelati specificatamente in loro situazioni soggettive. La previsione di una partecipazione generalizzata porta a chiedersi se essa abbia un effetto immediato sulla legittimazione processuale.
Nel terzo capitolo, infatti, si affronta il tema della tutela giurisdizionale applicabile agli atti amministrativi generali a contenuto non normativo e di come il processo amministrativo ponendo al centro la satisfattività della tutela per le situazioni giuridiche soggettive del ricorrente porti ad un inevitabile restringimento dell’accesso al giudizio.
La conseguenza diretta della previsione di una partecipazione generalizzata porta a chiedersi se essa abbia un effetto immediato sulla legittimazione processuale e l’interrogativo assume particolare rilievo relativamente agli interessi diffusi.
Nel procedimento amministrativo, infatti, trovano una sede privilegiata gli interessi diffusi e non essendo consentita l’azione popolare, salva espressa previsione di legge, il capitolo si pone l’obiettivo di individuare quei soggetti titolari di legittimazione processuale che, in conseguenza di una apertura generalizzata alla partecipazione, abbiano preso parte al procedimento, a prescindere dalla sussistenza di un interesse destinato ad essere pregiudicato dal provvedimento, perché concretamente interessati a fornire un apporto collaborativo all’azione dei pubblici poteri.
Il primo capitolo affronta il tema della disciplina cui sono sottoposti tali atti amministrativi, come essi siano sottratti alle regole generali sul procedimento dettate dalla legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), e affida alle discipline speciali la soddisfazione dei principi di trasparenza, partecipazione e di responsabilità dell’azione amministrativa.
Nei procedimenti generali si manifesta una maggiore necessità di far emergere gli interessi coinvolti, e la partecipazione all’attività amministrativa, che si conclude con l’adozione di atti generali, risponde ad una ratio diversa da quella del principio partecipativo sancito dalla legge n. 241/1990.
Accanto alla partecipazione di natura esclusivamente difensiva ed oppositiva, si è progressivamente affermato un diverso modello di partecipazione di stampo cooperativo e dialogico intimamente collegato al principio democratico ma, oggi, nel nostro sistema, tale modello democratico versa in uno stato di crisi che ha portato ad un allontanamento dei cittadini dalle istituzioni come conseguenza di un deficit rappresentativo e di un conseguente sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni, che hanno cercato di colmare tale divario individuando uno spazio sociale in grado di veicolare e indirizzare il lavoro delle istituzioni pubbliche. La soluzione adottata è stata quella di valorizzazione gli strumenti di democrazia partecipativa, alla cui base si trovano, il principio di inclusione per cui “chiunque” o “tutti” possono intervenire nelle procedure amministrative, introducendo un nuovo modello di “procedimento partecipato” volto a garantire trasparenza e orientare il processo decisionale pubblico verso soluzioni quanto più possibile condivise al fine di irrobustire la base informativa, incrementare la legittimazione della decisione della P.A. e prevenire il contenzioso.
La democrazia partecipativa e quella deliberativa si sono sviluppate principalmente nell’ordinamento comunitario e sovranazionale, specialmente in ambito ambientale, ed hanno conseguentemente ispirato la disciplina nazionale.
Nel secondo capitolo si introduce lo strumento di democrazia partecipativa adottato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, il dibattito pubblico. Il capitolo ne esamina la disciplina nazionale, mettendo in evidenza le differenze con il débat public francese, preso a modello dal legislatore italiano, e con altri strumenti di democrazia partecipativa introdotti dalla legislazione regionale, che hanno anticipato quella nazionale, la quale è intervenuta solo nel 2016.
Il nuovo Codice dei contratti ha adottato lo strumento del dibattito pubblico, per consentire scelte condivise e partecipate, con l’obiettivo di evitare la sindrome NIMBY, e di dare impulso ad una accettazione consapevole, da parte della società civile e scongiurare resistenze da parte delle popolazioni locali alla realizzazione di grandi infrastrutture.
Il dibattito pubblico apre a quegli interessi deboli che spesso rimangono inascoltati dalla partecipazione procedimentale, superando la logica incentrata sulla tutela del solo interesse legittimo. Strumento aperto alla massima partecipazione, esclude che possano partecipare solo i soggetti tutelati specificatamente in loro situazioni soggettive. La previsione di una partecipazione generalizzata porta a chiedersi se essa abbia un effetto immediato sulla legittimazione processuale.
Nel terzo capitolo, infatti, si affronta il tema della tutela giurisdizionale applicabile agli atti amministrativi generali a contenuto non normativo e di come il processo amministrativo ponendo al centro la satisfattività della tutela per le situazioni giuridiche soggettive del ricorrente porti ad un inevitabile restringimento dell’accesso al giudizio.
La conseguenza diretta della previsione di una partecipazione generalizzata porta a chiedersi se essa abbia un effetto immediato sulla legittimazione processuale e l’interrogativo assume particolare rilievo relativamente agli interessi diffusi.
Nel procedimento amministrativo, infatti, trovano una sede privilegiata gli interessi diffusi e non essendo consentita l’azione popolare, salva espressa previsione di legge, il capitolo si pone l’obiettivo di individuare quei soggetti titolari di legittimazione processuale che, in conseguenza di una apertura generalizzata alla partecipazione, abbiano preso parte al procedimento, a prescindere dalla sussistenza di un interesse destinato ad essere pregiudicato dal provvedimento, perché concretamente interessati a fornire un apporto collaborativo all’azione dei pubblici poteri.