AUTORE:
Chiara Benincasa
ANNO ACCADEMICO: 2023
TIPOLOGIA: Tesi di Master
ATENEO: Universitą degli Studi di Teramo
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Le competenze in capo alle Regioni sono il risultato della riforma del Titolo V che ha modificato l’articolo 117 della Costituzione stabilendo due tipi di competenza, e della legge 56/2014. La prima ha conferito allo Stato una competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; ed una competenza concorrente in capo alle Regioni che hanno il compito di esercitare la propria competenza nelle materie che indirettamente concernono la tutela ambientale. In tal modo il legislatore ha messo in luce ed ha confermato il ruolo attivo dell’ente regionale nella protezione dell’ambiente che concorre con la competenza esclusiva statale pur restando distinte tra loro in quanto perseguono diverse finalità: lo Stato persegue in maniera diretta la tutela ambientale mentre le Regioni regolano la fruizione dell’ambiente evitando compromissioni e alterazioni. In secondo luogo, il legislatore ha affermato che la materia ambiente è caratterizzata da un elemento di trasversalità in quanto si manifestano competenze diverse statali e regionali che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.
Un rafforzamento della disciplina in materia ambientale si è avuto con la legge costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione al fine di dare tutela costituzionale alla salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre che alla finalità ambientale a cui devono essere improntate le attività economiche pubbliche e private. Inoltre, la disciplina della tutela ambientale è influenzata dal rispetto di principi europei e nazionali che regolano l’intera materia.
In questo elaborato si è provveduto ad approfondire il ruolo delle Regioni all’interno della tutela delle acque individuando la normativa corrispondente. L’ente regionale ha una competenza in materia di tutela delle acque che gli viene conferita dal Codice ambientale nella Sezione II della parte III, che disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento. Il provvedimento esplicita gli obiettivi da raggiungere nel capo della tutela delle acque nell’art. 73 del codice ambiente e vengono esplicitati anche i doveri di divulgazione dell’attività regionale svolta ai sensi del successivo art. 75 del codice ambiente. A tutela delle acque, inoltre, la Regione predispone dei Piani di tutela che costituiscono delle deroghe alla regolamentazione nazionale sia in senso più restrittivo sia in senso meno restrittivo avendo il potere da un lato, di stabilire, senza alcun obbligo di motivazione, obiettivi di qualità più elevati, e dall’altro, di porre, per determinati corpi idrici come laghi e fiumi, obiettivi di qualità meno rigorosi. La Regione in particolare si occupa di disciplinare lo scarico di acque reflue garantendo sia il rispetto dei valori limite che l’ente stesso fissa all’interno delle Linee guida, sia il rispetto delle procedure di autorizzazione di scarico di acque reflue in mancanza delle quali si procederà ad irrogare dei provvedimenti amministrativi quali: la diffida, la diffida con eventuale sospensione dell’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione stessa. Tutto ciò viene svolto dall’ente regionale in seguito all’esercizio di controlli ad hoc svolti sullo scarico autorizzato precedentemente e successivamente all’erogazione dell’autorizzazione. La Regione, infatti, può esercitare il suo ruolo sanzionatorio in presenza di violazione dei limiti di emissione delle sostanze fissati dalle Linee guida e dallo stesso Codice dell'ambiente.
Questo è il caso della Determina approfondita nel caso concreto presente in questo elaborato, che mette in luce il potere delle Regioni di emettere ordinanza ingiunzione nei confronti del trasgressore, fissando allo stesso tempo l’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria. Ciò viene fatto dall’ente regionale nel rispetto dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 135 del codice ambiente, che permettono a questo di esplicare il potere di gradazione delle sanzioni in relazione alla gravità della violazione, all’opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa, alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
Un rafforzamento della disciplina in materia ambientale si è avuto con la legge costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione al fine di dare tutela costituzionale alla salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre che alla finalità ambientale a cui devono essere improntate le attività economiche pubbliche e private. Inoltre, la disciplina della tutela ambientale è influenzata dal rispetto di principi europei e nazionali che regolano l’intera materia.
In questo elaborato si è provveduto ad approfondire il ruolo delle Regioni all’interno della tutela delle acque individuando la normativa corrispondente. L’ente regionale ha una competenza in materia di tutela delle acque che gli viene conferita dal Codice ambientale nella Sezione II della parte III, che disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento. Il provvedimento esplicita gli obiettivi da raggiungere nel capo della tutela delle acque nell’art. 73 del codice ambiente e vengono esplicitati anche i doveri di divulgazione dell’attività regionale svolta ai sensi del successivo art. 75 del codice ambiente. A tutela delle acque, inoltre, la Regione predispone dei Piani di tutela che costituiscono delle deroghe alla regolamentazione nazionale sia in senso più restrittivo sia in senso meno restrittivo avendo il potere da un lato, di stabilire, senza alcun obbligo di motivazione, obiettivi di qualità più elevati, e dall’altro, di porre, per determinati corpi idrici come laghi e fiumi, obiettivi di qualità meno rigorosi. La Regione in particolare si occupa di disciplinare lo scarico di acque reflue garantendo sia il rispetto dei valori limite che l’ente stesso fissa all’interno delle Linee guida, sia il rispetto delle procedure di autorizzazione di scarico di acque reflue in mancanza delle quali si procederà ad irrogare dei provvedimenti amministrativi quali: la diffida, la diffida con eventuale sospensione dell’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione stessa. Tutto ciò viene svolto dall’ente regionale in seguito all’esercizio di controlli ad hoc svolti sullo scarico autorizzato precedentemente e successivamente all’erogazione dell’autorizzazione. La Regione, infatti, può esercitare il suo ruolo sanzionatorio in presenza di violazione dei limiti di emissione delle sostanze fissati dalle Linee guida e dallo stesso Codice dell'ambiente.
Questo è il caso della Determina approfondita nel caso concreto presente in questo elaborato, che mette in luce il potere delle Regioni di emettere ordinanza ingiunzione nei confronti del trasgressore, fissando allo stesso tempo l’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria. Ciò viene fatto dall’ente regionale nel rispetto dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 135 del codice ambiente, che permettono a questo di esplicare il potere di gradazione delle sanzioni in relazione alla gravità della violazione, all’opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa, alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.