(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, L. n. 865 del 1971, nel corso del procedimento espropriativo, l'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicata ai proprietari espropriandi, i quali, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 10% dell'indennità provvisoria; l'accordo concluso tra le parti rientra nella categoria dei negozi di diritto pubblico (o ad oggetto pubblico) soggetti alla giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all'art. 11 L. n. 141 del 1990. La cessione volontaria del bene, nel procedimento espropriativo, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione, di cui produce i medesimi effetti, non perde, infatti, la sua connotazione di atto autoritativo, implicando, più semplicemente la confluenza in un unico testo di provvedimento e negozio e senza che la presenza del secondo snaturi l'attività dell'amministrazione dato che il fine pubblico può essere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione del contenuto del provvedimento finale.