(massima n. 1)
Costituiscono dei veri e propri accordi per la cessione volontaria di alcuni beni soggetti a procedura espropriativa, aventi valenza pubblicistica, degli "accordi preliminari" stipulati tra la P.A. procedente ed i privati proprietari, ove: a) essi siano stati definiti accordi preliminari di cessione bonaria; b) afferiscano espressamente alla procedura acquisitiva di aree per la realizzazione di opere pubbliche; c) in essi sia stata espressamente prevista la immediata immissione in possesso dei beni, l'accettazione della indennitą proposta, nonché il trasferimento dei beni a mezzo di atto pubblico o decreto. D'altra parte, ai fini della loro validitą, a nulla rileva il fatto che tali accordi non si sono completati in via definitiva, secondo lo schema procedimentale che ci viene consegnato dall'art. 20 del D.RR. n. 327/2001 sulle espropriazioni, secondo l'iter procedurale previsto dalle previsioni di cui ai commi 9, 11 e 12 del predetto articolo.