(massima n. 1)
L'art.2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, č applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi". (Fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole sull'indennitā di espropriazione, a seguito della revoca sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilitā comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto espropriando).