(massima n. 1)
La generale disciplina dell' art. 11 L. n. 241/ 1990 trova applicazione (anche) nel caso di convenzioni con contenuto patrimoniale, afferenti al previo esercizio di potestą (quegli atti bilaterali che sono ordinariamente ricondotti alla categoria definita come contratti di diritto pubblico, o a oggetto pubblico); per altro verso, essa deve applicarsi anche ad ipotesi in cui, difettando ogni substrato patrimoniale, il richiamo alla applicabilitą dei principi del codice civile in tema di obbligazioni e contratti, risulta avere un ambito di applicazione se non nullo, certamente pił ristretto.