Cass. civ. n. 24421/2013
La quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, riconosciuta dall'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a quello titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale.
–
L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.
Cass. civ. n. 10177/2012
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, l'assegno vitalizio erogato all'ex coniuge defunto dalla Camera dei Deputati presenta caratteri solo per una parte riconducibili al modello previdenziale pensionistico, mentre per l'altra tali caratteri sono assimilabili al regime delle assicurazioni private; inoltre, detto assegno, a differenza della pensione ordinaria, viene a ricollegarsi ad un'indennità di carica goduta in virtù di un mandato pubblico, con caratteri, criteri e finalità ben diverse da quelle proprie della retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro; è errata, inoltre, un'assimilazione del beneficiario "post mortem" al titolare di una pensione di reversibilità, in quanto il trasferimento del vitalizio è subordinato al pagamento di una quota aggiuntiva del parlamentare ed il beneficiario è indicato a sua scelta. Ne consegue che tale somma non è suscettibile di essere attribuita, pro quota, al coniuge titolare dell'assegno divorzile.
Cass. civ. n. 30200/2011
Il decreto della corte d'appello, emesso in un procedimento contenzioso avente ad oggetto l'attribuzione di una quota di T.F.R., ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, ha valore di sentenza ed è idoneo a passare in giudicato, onde non è revocabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c. - norma che riguarda i soli procedimenti di volontaria giurisdizione e che si riferisce proprio ai decreti conclusivi di tali procedimenti ma privi del carattere di decisorietà - essendo impugnabile, qualora ne sussistano i presupposti, con l'azione di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto in tal caso emesso dalla corte d'appello su ricorso ex art. 742 c.p.c..
Cass. civ. n. 12175/2011
L'espressione, contenuta nell'art. 12 bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Infatti, poiché la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R..
–
La domanda di corresponsione di un acconto sull'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, proposta nel giudizio di divorzio, è diversa dalla domanda di corresponsione di una quota di tale indennità riproposta in apposito giudizio e, pertanto, al riguardo non si forma alcun giudicato esterno.
Cass. civ. n. 27233/2008
In tema di divorzio, l'evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota di TFR, fondata sull' art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione di questa nell'ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità di fine rapporto durante detto procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso l'instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti; pertanto, diventando il relativo diritto attuale, quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce detta indennità, deve considerarsi tempestiva e non lesiva del diritto al contraddittorio la formulazione della predetta domanda nelle note di replica di cui il giudice istruttore abbia consentito il deposito, fissando un'udienza successiva dove controparte abbia avuto la possibilità di contraddire.
Cass. civ. n. 21002/2008
In tema di divorzio, la formula usata dal legislatore nell'art. 12 bis, aggiunto alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per attribuire al coniuge il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto, è analoga a quella usata dal precedente articolo 9, il quale subordina il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, cioè "all'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale" (art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263); ne discende, da ragioni d'ordine logico-sistematico, non potendosi dare, nell'ambito del medesimo testo legislativo e senza alcuna ragione, una diversa interpretazione a norme di uguale tenore, che il sorgere del diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 citato ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9 citato.
Cass. civ. n. 18367/2006
In tema di conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art. 12 bis L. div., non v'è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro ex coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, quel diritto si attualizza.
Cass. civ. n. 4867/2006
Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto.
Cass. civ. n. 285/2005
L'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 16 della legge n. 74 del 1987, a norma del quale l'ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 898 ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto «percepita» dall'altro coniuge «all'atto della cessazione del rapporto di lavoro», trova applicazione anche nella ipotesi di decesso dell'obbligato in costanza di rapporto, in quanto essa riguarda tutti i casi in cui il t.f.r. sia comunque spettante al lavoratore, anche se non ancora percepito, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 2122 c.c. non indichi, tra gli aventi diritto alla indennità di fine rapporto(coniuge, figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l'ex coniuge. Ed infatti, la citata disposizione codicistica, anteriore alla entrata in vigore della legge sul divorzio, si limita a disciplinare l'attribuzione del t.f.r. in caso di morte del lavoratore, mentre l'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 si inserisce nel plesso normativo concernente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra divorziati, con la previsione della spettanza all'ex coniuge, nell'ambito dei principi solidaristici cui si ispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso di una quota della pensione di reversibilità, di una quota parte del t.f.r. dovuto all'altro ex coniuge, subordinatamente alla condizione positiva della sussistenza del suo diritto all'assegno divorzile ed a quella negativa del mancato passaggio a nuove nozze. Ne consegue la irragionevolezza di una opzione ermeneutica che escluda il diritto dell'ex coniuge ad una quota della indennità per il servizio già prestato, maturata dall'altro coniuge, per effetto di una circostanza accidentale, quale il decesso di quest'ultimo in costanza del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 17404/2004
L'art. 40 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi. Nessun rapporto di conseguenzialità è — ad un tal riguardo — ravvisabile fra la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione di un assegno divorzile, soggetta al rito camerale previsto dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e la domanda di riconoscimento del diritto a una quota del trattamento di fine rapporto proposta sulla base di una scrittura privata sottoscritta dalle parti prima del divorzio, non essendo questa connessa con la domanda di liquidazione dell'assegno divorzile, la cui percezione costituisce una condizione necessaria solo se il diritto al pagamento di parte del t.f.r. dell'ex coniuge sia fondato sull'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970.
Cass. civ. n. 5719/2004
In tema di scioglimento del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere — salvo che non sia passato a nuove nozze — una percentuale dell'indennità «percepita» dall'altro coniuge «all'atto della cessazione del rapporto di lavoro» (art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è, inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell'assegno di divorzio; né quest'ultimo può avanzare in giudizio la relativa richiesta come condanna condizionata del terzo datore di lavoro ad eseguire direttamente nei suoi confronti l'eventuale, futuro versamento della quota (da determinare alla stregua del secondo comma dell'art. 12 bis, cit.), perché la condanna condizionata — pure ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi — non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio a nuove nozze) il cui accertamento possa esigere un nuovo esame nel merito, e, inoltre, perché la legge non prevede, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 148, secondo comma, c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (art. 156, sesto comma, c.c.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8, terzo comma, della legge n. 898/1970, novellato dall'art. 12 della legge n. 74/1987).
Cass. civ. n. 2466/2004
Ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno di divorzio.
Cass. civ. n. 19309/2003
In materia di attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze (art. 12 bis, L. n. 898 del 1970), la locuzione «indennità» di fine rapporto comprende tutti i trattamenti di fine rapporto — derivanti sia da lavoro subordinato, sia da lavoro parasubordinato — comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto, l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel (al quale è subentrato l'Inpdap) prevista dall'art. 2, L. n. 152 del 1968, per i dipendenti degli enti locali, già configurata dalla giurisprudenza costituzionale come sostanzialmente equivalente, nella struttura normativa e nella finalità, alla indennità di buonuscita stabilita per i dipendenti statali (sentenze n. 46 del 1983, n. 110 del 1981, n. 115 dl 1979), e completamente equiparata a quest'ultima a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 6 e 7, L. n. 29 del 1979 e 22, D.L. n. 359 del 1987, convertito nella L. n. 440 del 1987, deve esser compresa tra le indennità di fine rapporto previste dall'art. 12 bis, L. n. 898 del 1970, in quanto costituisce una parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione è differita alla data di cessazione del rapporto.
Cass. civ. n. 12158/2003
In riferimento ad una controversia avente ad oggetto il diritto all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge, ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si contesti di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione della dichiarazione dei redditi, in quanto con tale doglianza si deduce una errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito, mentre, trattandosi di un procedimento svolto con il rito camerale il ricorso per cassazione è proponibile solo ex art. 111 Cost., e quindi unicamente per violazione di legge, sostanziale o processuale, configurabile, in relazione ai vizi della motivazione, solo in caso di motivazione del tutto mancante o inidonea ad esprimere la ratio decidendi.
Cass. civ. n. 10075/2003
La disposizione dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 — che regola il diritto del coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge — individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad una dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza.
Cass. civ. n. 5720/2003
La quota “dell'indennità di fine rapporto” spettante, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74), al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze ha riguardo a quella parte della retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi, percepita in forma differita. Tale previsione, riferita alla retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia, non può pertanto essere estesa ad istituti di diversa natura, preminentemente previdenziale ed assicurativa, aventi origine in regimi professionali di natura privata, come l'indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai, accomunata agli altri trattamenti di fine rapporto solo dalla scadenza al momento della cessazione dell'attività. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 al riguardo sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto a situazioni di fatto diverse ben può il legislatore attribuire regimi diversi, ed in riferimento all'art. 38 Cost., il cui ambito attiene ai compiti dello Stato verso i più deboli e non impone oneri ai coniugi in quanto tali; né è configurabile violazione dell'art. 29 Cost., non venendo in rilievo il principio di parità nel matrimonio.
Cass. civ. n. 12426/2000
Ai sensi dell'art. 12 bis legge divorzio, l'ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 legge cit. ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non rilevando che la stessa maturi per morte di questi o per altra causa.
Cass. civ. n. 5553/1999
Il disposto dell'art. 12 bis della legge 898/70 — nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge «anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio» — va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa — in tal senso dovendosi intendere l'espressione «anche prima della sentenza di divorzio», implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola —, e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza (come nella specie) del precedente giudizio di separazione.
Cass. civ. n. 3294/1997
La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis legge 1970 n. 898 (nel testo introdotto dall'art. 16 legge 1987 n. 74), al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato e nuove nozze, riguarda unicamente quell'indennità (comunque denominata) che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; non spetta pertanto al coniuge divorziato una parte di altri eventuali importi erogati, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, ma ad altro titolo (nella specie a titolo di incentivo all'anticipato collocamento in quiescenza).
Cass. civ. n. 2273/1996
L'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (aggiunto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74) — che introduce il diritto del coniuge titolare dell'assegno di divorzio e non passato a nuove nozze di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge — è applicabile ai coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della L. n. 74 del 1987, ove l'indennità di fine rapporto sia maturata successivamente a tale momento, atteso che il discrimine temporale tra vecchia e nuova disciplina non è costituito dall'elemento presupposto, ossia dalla data del divorzio, bensì da quello del verificarsi della fattispecie generatrice del nuovo diritto, costituita dalla maturazione dell'indennità.
Cass. civ. n. 7249/1995
Il coniuge titolare dell'assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell'anticipo del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74), quando il coniuge obbligato, pur avendo cessato il rapporto di lavoro successivamente all'entrata in vigore della L. n. 74 del 1987, abbia percepito l'anticipo prima di tale data, atteso che il detto anticipo, previsto dall'art. 2120 c.c., nel testo riformulato dall'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può più essere revocato, determinando la definitiva acquisizione del relativo diritto su cui non può incidere un eventuale mutamento della legislazione in materia.
–
In tema di divorzio, il diritto di un coniuge ad una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74, può essere attribuito con lo stesso provvedimento attributivo dell'assegno di divorzio, atteso che, se il diritto alla quota permane “anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza” di divorzio, secondo il tenore letterale dell'art. 12 bis, tale diritto deve conseguentemente riconoscersi pure nel caso in cui l'indennità sia maturata prima di detta sentenza, quando ovviamente al coniuge non è stato ancora attribuito in modo definitivo (con sentenza passata in giudicato) l'assegno divorzile.
Cass. civ. n. 6047/1993
La norma dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 — che regola il diritto del coniuge titolare di un assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge — non è applicabile quando il coniuge obbligato all'assegno abbia maturato il diritto all'indennità prima dell'entrata in vigore della legge stessa, poiché il principio dell'applicabilità della norma sostanziale sopravvenuta ai giudizi pendenti non può comportare il travolgimento del limite del rispetto dei diritti quesiti e dei rapporti esauriti sotto il vigore della legislazione precedente.