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Articolo 12 bis Legge sul divorzio

(L. 1 dicembre 1970, n. 898)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Dispositivo dell'art. 12 bis Legge sul divorzio

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Massime relative all'art. 12 bis Legge sul divorzio

Cass. civ. n. 24421/2013

La quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, riconosciuta dall'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a quello titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale.

L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.

Cass. civ. n. 10177/2012

In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, l'assegno vitalizio erogato all'ex coniuge defunto dalla Camera dei Deputati presenta caratteri solo per una parte riconducibili al modello previdenziale pensionistico, mentre per l'altra tali caratteri sono assimilabili al regime delle assicurazioni private; inoltre, detto assegno, a differenza della pensione ordinaria, viene a ricollegarsi ad un'indennità di carica goduta in virtù di un mandato pubblico, con caratteri, criteri e finalità ben diverse da quelle proprie della retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro; è errata, inoltre, un'assimilazione del beneficiario "post mortem" al titolare di una pensione di reversibilità, in quanto il trasferimento del vitalizio è subordinato al pagamento di una quota aggiuntiva del parlamentare ed il beneficiario è indicato a sua scelta. Ne consegue che tale somma non è suscettibile di essere attribuita, pro quota, al coniuge titolare dell'assegno divorzile.

Cass. civ. n. 30200/2011

Il decreto della corte d'appello, emesso in un procedimento contenzioso avente ad oggetto l'attribuzione di una quota di T.F.R., ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, ha valore di sentenza ed è idoneo a passare in giudicato, onde non è revocabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c. - norma che riguarda i soli procedimenti di volontaria giurisdizione e che si riferisce proprio ai decreti conclusivi di tali procedimenti ma privi del carattere di decisorietà - essendo impugnabile, qualora ne sussistano i presupposti, con l'azione di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto in tal caso emesso dalla corte d'appello su ricorso ex art. 742 c.p.c..

Cass. civ. n. 12175/2011

L'espressione, contenuta nell'art. 12 bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Infatti, poiché la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R..

La domanda di corresponsione di un acconto sull'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, proposta nel giudizio di divorzio, è diversa dalla domanda di corresponsione di una quota di tale indennità riproposta in apposito giudizio e, pertanto, al riguardo non si forma alcun giudicato esterno.

Cass. civ. n. 27233/2008

In tema di divorzio, l'evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota di TFR, fondata sull' art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione di questa nell'ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità di fine rapporto durante detto procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso l'instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti; pertanto, diventando il relativo diritto attuale, quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce detta indennità, deve considerarsi tempestiva e non lesiva del diritto al contraddittorio la formulazione della predetta domanda nelle note di replica di cui il giudice istruttore abbia consentito il deposito, fissando un'udienza successiva dove controparte abbia avuto la possibilità di contraddire.

Cass. civ. n. 21002/2008

In tema di divorzio, la formula usata dal legislatore nell'art. 12 bis, aggiunto alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per attribuire al coniuge il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto, è analoga a quella usata dal precedente articolo 9, il quale subordina il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, cioè "all'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale" (art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263); ne discende, da ragioni d'ordine logico-sistematico, non potendosi dare, nell'ambito del medesimo testo legislativo e senza alcuna ragione, una diversa interpretazione a norme di uguale tenore, che il sorgere del diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 citato ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9 citato.

Cass. civ. n. 18367/2006

In tema di conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art. 12 bis L. div., non v'è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro ex coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, quel diritto si attualizza.

Cass. civ. n. 4867/2006

Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto.

Cass. civ. n. 285/2005

L'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 16 della legge n. 74 del 1987, a norma del quale l'ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 898 ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto «percepita» dall'altro coniuge «all'atto della cessazione del rapporto di lavoro», trova applicazione anche nella ipotesi di decesso dell'obbligato in costanza di rapporto, in quanto essa riguarda tutti i casi in cui il t.f.r. sia comunque spettante al lavoratore, anche se non ancora percepito, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 2122 c.c. non indichi, tra gli aventi diritto alla indennità di fine rapporto(coniuge, figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l'ex coniuge. Ed infatti, la citata disposizione codicistica, anteriore alla entrata in vigore della legge sul divorzio, si limita a disciplinare l'attribuzione del t.f.r. in caso di morte del lavoratore, mentre l'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 si inserisce nel plesso normativo concernente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra divorziati, con la previsione della spettanza all'ex coniuge, nell'ambito dei principi solidaristici cui si ispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso di una quota della pensione di reversibilità, di una quota parte del t.f.r. dovuto all'altro ex coniuge, subordinatamente alla condizione positiva della sussistenza del suo diritto all'assegno divorzile ed a quella negativa del mancato passaggio a nuove nozze. Ne consegue la irragionevolezza di una opzione ermeneutica che escluda il diritto dell'ex coniuge ad una quota della indennità per il servizio già prestato, maturata dall'altro coniuge, per effetto di una circostanza accidentale, quale il decesso di quest'ultimo in costanza del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 17404/2004

L'art. 40 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi. Nessun rapporto di conseguenzialità è — ad un tal riguardo — ravvisabile fra la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione di un assegno divorzile, soggetta al rito camerale previsto dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e la domanda di riconoscimento del diritto a una quota del trattamento di fine rapporto proposta sulla base di una scrittura privata sottoscritta dalle parti prima del divorzio, non essendo questa connessa con la domanda di liquidazione dell'assegno divorzile, la cui percezione costituisce una condizione necessaria solo se il diritto al pagamento di parte del t.f.r. dell'ex coniuge sia fondato sull'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970.

Cass. civ. n. 5719/2004

In tema di scioglimento del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere — salvo che non sia passato a nuove nozze — una percentuale dell'indennità «percepita» dall'altro coniuge «all'atto della cessazione del rapporto di lavoro» (art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è, inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell'assegno di divorzio; né quest'ultimo può avanzare in giudizio la relativa richiesta come condanna condizionata del terzo datore di lavoro ad eseguire direttamente nei suoi confronti l'eventuale, futuro versamento della quota (da determinare alla stregua del secondo comma dell'art. 12 bis, cit.), perché la condanna condizionata — pure ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi — non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio a nuove nozze) il cui accertamento possa esigere un nuovo esame nel merito, e, inoltre, perché la legge non prevede, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 148, secondo comma, c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (art. 156, sesto comma, c.c.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8, terzo comma, della legge n. 898/1970, novellato dall'art. 12 della legge n. 74/1987).

Cass. civ. n. 2466/2004

Ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno di divorzio.

Cass. civ. n. 19309/2003

In materia di attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze (art. 12 bis, L. n. 898 del 1970), la locuzione «indennità» di fine rapporto comprende tutti i trattamenti di fine rapporto — derivanti sia da lavoro subordinato, sia da lavoro parasubordinato — comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto, l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel (al quale è subentrato l'Inpdap) prevista dall'art. 2, L. n. 152 del 1968, per i dipendenti degli enti locali, già configurata dalla giurisprudenza costituzionale come sostanzialmente equivalente, nella struttura normativa e nella finalità, alla indennità di buonuscita stabilita per i dipendenti statali (sentenze n. 46 del 1983, n. 110 del 1981, n. 115 dl 1979), e completamente equiparata a quest'ultima a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 6 e 7, L. n. 29 del 1979 e 22, D.L. n. 359 del 1987, convertito nella L. n. 440 del 1987, deve esser compresa tra le indennità di fine rapporto previste dall'art. 12 bis, L. n. 898 del 1970, in quanto costituisce una parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione è differita alla data di cessazione del rapporto.

Cass. civ. n. 12158/2003

In riferimento ad una controversia avente ad oggetto il diritto all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge, ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si contesti di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione della dichiarazione dei redditi, in quanto con tale doglianza si deduce una errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito, mentre, trattandosi di un procedimento svolto con il rito camerale il ricorso per cassazione è proponibile solo ex art. 111 Cost., e quindi unicamente per violazione di legge, sostanziale o processuale, configurabile, in relazione ai vizi della motivazione, solo in caso di motivazione del tutto mancante o inidonea ad esprimere la ratio decidendi.

Cass. civ. n. 10075/2003

La disposizione dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 — che regola il diritto del coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge — individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad una dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza.

Cass. civ. n. 5720/2003

La quota “dell'indennità di fine rapporto” spettante, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74), al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze ha riguardo a quella parte della retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi, percepita in forma differita. Tale previsione, riferita alla retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia, non può pertanto essere estesa ad istituti di diversa natura, preminentemente previdenziale ed assicurativa, aventi origine in regimi professionali di natura privata, come l'indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai, accomunata agli altri trattamenti di fine rapporto solo dalla scadenza al momento della cessazione dell'attività. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 al riguardo sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto a situazioni di fatto diverse ben può il legislatore attribuire regimi diversi, ed in riferimento all'art. 38 Cost., il cui ambito attiene ai compiti dello Stato verso i più deboli e non impone oneri ai coniugi in quanto tali; né è configurabile violazione dell'art. 29 Cost., non venendo in rilievo il principio di parità nel matrimonio.

Cass. civ. n. 12426/2000

Ai sensi dell'art. 12 bis legge divorzio, l'ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 legge cit. ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non rilevando che la stessa maturi per morte di questi o per altra causa.

Cass. civ. n. 5553/1999

Il disposto dell'art. 12 bis della legge 898/70 — nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge «anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio» — va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa — in tal senso dovendosi intendere l'espressione «anche prima della sentenza di divorzio», implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola —, e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza (come nella specie) del precedente giudizio di separazione.

Cass. civ. n. 3294/1997

La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis legge 1970 n. 898 (nel testo introdotto dall'art. 16 legge 1987 n. 74), al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato e nuove nozze, riguarda unicamente quell'indennità (comunque denominata) che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; non spetta pertanto al coniuge divorziato una parte di altri eventuali importi erogati, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, ma ad altro titolo (nella specie a titolo di incentivo all'anticipato collocamento in quiescenza).

Cass. civ. n. 2273/1996

L'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (aggiunto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74) — che introduce il diritto del coniuge titolare dell'assegno di divorzio e non passato a nuove nozze di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge — è applicabile ai coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della L. n. 74 del 1987, ove l'indennità di fine rapporto sia maturata successivamente a tale momento, atteso che il discrimine temporale tra vecchia e nuova disciplina non è costituito dall'elemento presupposto, ossia dalla data del divorzio, bensì da quello del verificarsi della fattispecie generatrice del nuovo diritto, costituita dalla maturazione dell'indennità.

Cass. civ. n. 7249/1995

Il coniuge titolare dell'assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell'anticipo del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74), quando il coniuge obbligato, pur avendo cessato il rapporto di lavoro successivamente all'entrata in vigore della L. n. 74 del 1987, abbia percepito l'anticipo prima di tale data, atteso che il detto anticipo, previsto dall'art. 2120 c.c., nel testo riformulato dall'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può più essere revocato, determinando la definitiva acquisizione del relativo diritto su cui non può incidere un eventuale mutamento della legislazione in materia.

In tema di divorzio, il diritto di un coniuge ad una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74, può essere attribuito con lo stesso provvedimento attributivo dell'assegno di divorzio, atteso che, se il diritto alla quota permane “anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza” di divorzio, secondo il tenore letterale dell'art. 12 bis, tale diritto deve conseguentemente riconoscersi pure nel caso in cui l'indennità sia maturata prima di detta sentenza, quando ovviamente al coniuge non è stato ancora attribuito in modo definitivo (con sentenza passata in giudicato) l'assegno divorzile.

Cass. civ. n. 6047/1993

La norma dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 — che regola il diritto del coniuge titolare di un assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge — non è applicabile quando il coniuge obbligato all'assegno abbia maturato il diritto all'indennità prima dell'entrata in vigore della legge stessa, poiché il principio dell'applicabilità della norma sostanziale sopravvenuta ai giudizi pendenti non può comportare il travolgimento del limite del rispetto dei diritti quesiti e dei rapporti esauriti sotto il vigore della legislazione precedente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 12 bis Legge sul divorzio

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. G. chiede
venerdì 19/07/2024
“Buongiorno, mi sono sposata nel 1992 , ho iniziato a lavorare solo nel 2015, prima ero casalinga e accudivo casa, mio marito e i miei figli. Nel 2019 mio marito è andato via. E nel 2023 Ho avuto sentenza di separazione giudiziale. Avendo vinto la causa, in quanto da prove presentate la colpa è stata attribuita a lui, le spese sono state a carico del mio ex marito .
Attualmente siamo in fase di divorzio, prima che accada vorrei sapere se per gli anni in cui sono stata sposata e non lavoravo mi spetta parte del suo TFR, visto che l' anno prossimo, il primo febbraio, il mio ex marito andrà in pensione. A tal proposito faccio anche presente che non avendo lavorato per abbastanza anni non maturerò i contributi necessari per percepire il minimo della pensione.”
Consulenza legale i 26/07/2024
I presupposti per l’attribuzione, al coniuge divorziato, di una quota del TFR dell’ex sono stabiliti dall’art. 12-bis della L. 898/1970 (legge sul divorzio).
Tali presupposti sono i seguenti:
  • pronuncia di sentenza di divorzio (o meglio, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il coniuge richiedente non deve essersi risposato;
  • sempre il coniuge richiedente deve essere titolare di assegno divorzile, previsto dall'art. 5 della legge divorzio. Come ha chiarito Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 18/12/2023, n. 35308, “condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) - al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento”.
In presenza di tali requisiti, la quota di TFR (pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio) spetta anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Sempre la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 08/08/2022, n. 24403) ha precisato che “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro. Sul punto, è consolidata l'opinione della giurisprudenza, secondo la quale tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro”.
Nel caso descritto nel quesito occorrerà, quindi, verificare la sussistenza delle condizioni che abbiamo elencato.

G. A. chiede
venerdì 19/05/2023
“Sono andato in pensione nel luglio del 2021 con 40 anni di servizio. Ho acquisito dunque il diritto al TFS che, nel mio caso mi sarebbe stato liquidato dall'INPS in tre anni, una quota ogni anno. Intorno a fine anno 2021 e, comunque, prima della separazione, ho ceduto il mio credito ad una banca che ha provveduto a liquidarmi in unica soluzione tutto il TFS con una piccola quota di interessi. Ad oggi, la banca ha ripreso la prima tranche nel mese di luglio 2022, prenderà la seconda tranche nel prossimo luglio 2023 ed il saldo a luglio 2024. Mi sono separato a fine 2021 e vorrei iniziare la pratica di divorzio. Temo, però, che la mia ex moglie pretenda parte del TFS, posto che, pur essendo titolare della sua pensione pari a circa 1400 euro mensili, le ho concesso volontariamente una quota di 500 euro mensili nel periodo di separazione. Qualcuno mi consiglia di attendere un anno ancora, fino all'avvenuto saldo del TFS da parte della banca e sperando che nel frattempo non sia la mia ex a chiedere il divorzio. Vorrei sapere se devo seguire il consiglio di attendere un anno, oppure se posso richiedere il divorzio senza incorrere nell'obbligo di versare il 40% del TFS. Grazie”
Consulenza legale i 26/05/2023
Per rispondere al presente quesito è necessario leggere attentamente quanto stabilito dall’art. 12 bis della legge sul divorzio.
Infatti tale norma attribuisce a ciascun coniuge, in caso di divorzio, il diritto di ricevere una perentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, nella misura del quaranta per cento dell'indennità totale, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
È il primo comma a stabilire i presupposti di tale diritto.
In primo luogo, il coniuge che chiede la quota di TFR non deve essere passato a nuove nozze; inoltre, deve essere beneficiario di assegno divorzile.
Ciò significa che, se in sede di divorzio non è stato stabilito alcun assegno in favore del coniuge, questi non potrà richiedere neppure la percentuale di indennità di fine rapporto dell’altro.
Peraltro, se in sede di separazione è stato stabilito un assegno di mantenimento in favore del coniuge, ciò non comporta automaticamente che gli venga riconosciuto un assegno in sede di divorzio.
Infine, la norma che stiamo esaminando prevede che il diritto in questione spetti al “coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. e “anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
Ora, la Corte di Cassazione, Sez. VI - 1 Civile, con ordinanza, 22/03/2018, n. 7239, ha chiarito che “l’espressione, contenuta nella L. 10 dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda”.
Ancora, sempre la Cassazione, con sentenza n. 24421 del 29 ottobre 2013, ha precisato che “l'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto”.
Appare condivisibile, però, il consiglio di chi suggerisce di attendere, quanto meno per prudenza, anche se in questo caso l’indennità di fine rapporto è stata già percepita: i presupposti (pensionamento) sono verificati prima della separazione e il relativo credito è stato ceduto alla banca prima della separazione stessa.
In ogni caso, se anche fosse la moglie ad avviare nel frattempo il procedimento di divorzio, occorre tenere presente che la quota di TFR spetta solo a chi è titolare di assegno divorzile.

ST. P. chiede
lunedì 07/02/2022 - Sardegna
“Gentmi,
gradirei conoscere il vs autorevole parere in merito al riconoscimento del TFR da parte del coniuge ora divorziato.
-in data 10 gennaio 1988 celebrazione matrimonio in regime comunione dei beni;
-il 17 aprile 2018 il giudice revoca l’assegno divorzile, pertanto non percepisco più assegno divorzile;
-il 31 ottobre 2019 il mio ex è collocato in pensione;
-in data 29 giugno 2006 ha percepito anticipazione del TFR, premetto che a far data del 07 maggio 2006 non viveva più nella casa coniugale e in data 13 maggio 2006 ho ricevuto la lettera del suo avvocato che chiedeva la separazione.
Vorrei sapere se posso chiedere il 40 % dell’ intero importo di TFR? per lasso di tempo ho maturato il diritto?
Ringrazio per la cortese attenzione
Consulenza legale i 14/02/2022
L’art. 12 bis della L. n. 898/1970 attribuisce al coniuge divorziato il diritto a una percentuale (pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio) del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Il sorgere di tale diritto è subordinato all’esistenza di due presupposti:
  • il coniuge richiedente non deve essere passato a nuove nozze;
  • egli o ella deve essere titolare di assegno divorzile.
Nel nostro caso, l’assegno risultava essere già revocato nel momento in cui l’altro coniuge ha maturato il diritto al trattamento di fine rapporto, quindi la quota di T.F.R. non è dovuta.
Quanto, invece, all’anticipazione del trattamento di fine rapporto percepita in costanza di matrimonio, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. VI - 1, ordinanza 29/10/2013, n. 24421) ha precisato che “l'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto”.

G. P. chiede
giovedì 06/01/2022 - Lazio
“Buongiorno, sono stato per circa 30 anni, Agente procuratore di una Agenzia di Assicurazioni in gestione libera, con mandato di una primaria Compagnia di Assicurazioni, nel territorio della Città di Roma. Alla conclusione del mandato, per raggiunti limiti di età, nel 2015 , ho percepito l'indennità di fine mandato, ai sensi dell'accordo nazionale Agenti di Assicurazioni all'epoca in vigore. Tale indennità, è stata calcolata, tenendo conto dell'attività di sviluppo del portafoglio, attraverso anche l'inserimento nella compagine lavorativa, oltre al personale amministrativo alle proprie dipendenze, anche di collaboratori autonomi e subagenti a sua volta iscritti nel relativo Albo IVASS. Domanda: La ex moglie (separata legalmente), dal 25 ottobre 2011, con la consensuale e senza assegno di mantenimento perché capace economicamente e senza figli, né minori, né maggiorenni a carico, ha diritto a una percentuale della indennità da me percepita?

Nell'attesa di gentile risposta, porgo Cordiali Saluti

Consulenza legale i 12/01/2022
Va premesso che l’art. 12 bis della legge 898/1970 (legge sul divorzio) prevede che i1 coniuge divorziato ha diritto, purché non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
La Cassazione (Sez. I Civ., 17/12/2003, n. 19309) ha precisato che, a tal fine, l’espressione “indennità di fine rapporto comprende tutti i trattamenti di fine rapporto - derivanti sia da lavoro subordinato, sia da lavoro parasubordinato - comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Tuttavia, nel nostro caso, risulta che i coniugi siano soltanto separati e non ancora divorziati: non spetta, pertanto, alla moglie alcuna quota dell’indennità di fine rapporto percepita dal marito.

C.S. chiede
venerdì 10/09/2021 - Lazio
“Sono stato separato consensualmente per 20 anni ed ora divorziato dal 24/6/2021. Ho corrosposto assegno di mantenimento SOLO x i miei 2 figli (così scritto nella sentenza di separazione). Ora che sono in pensione, alla mia ex moglie spetta la parte del TFR? Grazie”
Consulenza legale i 17/09/2021
L’art. art. 12 bis della legge divorzio (L. 898/1970) attribuisce al coniuge divorziato il diritto a ricevere una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, purché si verifichino alcuni presupposti.
Innanzitutto, occorre che il coniuge che aspira alla percezione di una quota di T.F.R dell’altro non sia passato a nuove nozze.
In secondo luogo, è necessario che il primo fosse già titolare di assegno divorzile ex art. 5 L. divorzio,
Come ha chiarito la recentissima Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19/02/2021, n. 4499, “condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge, è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento”.
Nel nostro caso, la sentenza di divorzio prevede appunto la corresponsione di tale assegno in favore della ex moglie, per cui a quest'ultima dovrebbe spettare (salvo verificare quanto si dirà tra poco) la percentuale del T.F.R. percepito dal coniuge. La quota, ai sensi del secondo comma dell’art. 12 bis in esame, corrisponde al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Rimane da chiarire l’aspetto relativo alla tempistica di maturazione del T.F.R. da parte del coniuge obbligato: in proposito Cass. Civ., Sez. VI - 1, ordinanza 22/03/2018, n. 7239 ha precisato che “l'espressione, contenuta nella L. 10 dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato; infatti, poiché la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne derivi che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R.”.

M. T. chiede
lunedì 09/12/2019 - Liguria
“Sono un maresciallo della Guardia di finanza divorziato con sentenza del novembre 2018. Vorrei sapere che cosa s'intende per indennita' totale e se oltre al tfs erogato dall'INPS bisogna considerare anche l'indennita' erogata dal Fondo Assistenza Finanzieri?”
Consulenza legale i 20/12/2019
Il TFR è la prestazione economica che compete al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione). Si tratta di una forma di retribuzione con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFS, cioè il Trattamento di fine servizio (che prende vari nomi, quali buonuscita, indennità premio di servizio e indennità di anzianità), è un concetto simile, anche se non uguale. Anche questa è un’indennità in denaro corrisposta alla cessazione del lavoro, ma si riferisce unicamente ai dipendenti pubblici. Anche il calcolo avviene in maniera differente rispetto al TFR, infatti il Trattamento di fine servizio infatti ha anche carattere previdenziale oltre che retributivo.

Con riferimento al TFR del coniuge divorziato, l'articolo 12 bis della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898) stabilisce che "il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza". "Tale percentuale – si legge al secondo comma - è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".

Ai fini della corresponsione di una percentuale di detto trattamento all’ex coniuge divorziato, il TFR e il TFS sono pressoché assimilabili.
Secondo la Cassazione “La locuzione indennità di fine rapporto comprende tutti i trattamenti di fine rapporto – derivanti sia da lavoro subordinato, sia da lavoro parasubordinato – comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto, l’indennità di premio di servizio erogata dall’INADEL (oggi INPDAP) [omissis] deve essere compresa tra le indennità di fine rapporto previste dall’art. 12 bis , 1. Div., in quanto costituisce una parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione è differita alla data di cessazione del rapporto” (Cass. 19309/03).

Le condizioni per avere diritto ad una quota di TFR sono in sintesi:
  • Gli ex coniugi devono essere divorziati, a nulla rilevando la semplice separazione personale consensuale o giudiziale.
  • Il coniuge richiedente deve essere destinatario di un assegno di divorzio - stabilito a seguito di specifico giudizio – e che deve essere corrisposto mensilmente e non deve essere stato liquidato in un'unica soluzione.
  • Infine, l'ex coniuge che richiede la quota di Tfr non deve essere passato a nuove nozze.

La percentuale di Tfr alla quale ha diritto l'ex coniuge spetta nella misura del 40 per cento della liquidazione maturata dal lavoratore, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In tale periodo deve essere inclusa anche l'intera fase della separazione, poiché il matrimonio permane fino alla pronuncia di divorzio, quindi fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La base su cui calcolare la percentuale ex art.12-bis primo comma della legge n.898 del 1970 è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Sul punto Cass. civ. [ord.], sez. VI, 29-10-2013, n. 24421 secondo cui " nell'applicazione dell'art. 12 bis L. 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del Tfr percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto".

Pertanto, al fine di quantificare esattamente l’indennità dovuta è necessario
  • innanzitutto dividere l'indennità percepita dal lavoratore (importo netto) per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro;
  • in secondo luogo, il risultato deve essere moltiplicato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale;
  • infine, è necessario calcolare il 40 per cento su tale importo.
Nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto delle anticipazioni, l'indennità che verrà percepita alla cessazione del lavoro sarà inferiore a quella spettante ove le anticipazioni non vi fossero state. L'anticipo, una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può essere revocato, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto (sul punto Cass. civ. Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24421).

Va esclusa la parte accantonata dopo la sentenza di divorzio che spetterà al solo lavoratore.

Da ciò consegue che il calcolo della quota di Tfr dovuta all'ex coniuge del lavoratore deve essere effettuato al netto degli anticipi richiesti ed ottenuti dallo stesso durante il matrimonio, compreso il periodo di separazione.

Nel caso in cui il TFR sia stato conferito in tutto o in parte ad un fondo di previdenza complementare la soluzione non è semplice ed è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale.

Il Tribunale di Milano sez. IX civ., con sentenza del 18 maggio 2017 ha stabilito che se l'ex coniuge lavoratore ha deciso di far confluire il TRF in un fondo per la previdenza integrativa l'ex coniuge richiedente non ha diritto alla quota di TRF. Si riporta la massima: “Il diritto dell'ex coniuge a una quota del TFR dell'ex congiunto, ai sensi dell'art. 12-bis l. 898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare. Infatti, premesso che l'art. 12 bis l.898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile la quota del 40% del TFR "percepito" alla cessazione del rapporto di lavoro, è evidente che quanto accantonato su fondo pensione non viene riscosso alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò per il fatto che nel caso in cui il Tfr sia conferito ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Inoltre, le somme versate non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa, che viene erogata, nella maggior parte dei casi, in forma di rendita ed in alcuni casi in forma di capitale. In definitiva, tale istituto rientra nella previsione dell'art. 2123 c.c., quale forma di previdenza integrativa, e non nella previsione dell'art. 2120 c.c., al quale si riferisce l'art. 12 bis della legge n.898/1970.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano di versamento di somme ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Inoltre, le somme versate non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa, che viene erogata, nella maggior parte dei casi, in forma di rendita ed in alcuni casi in forma di capitale.
A questo proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 8228/2013 ha chiarito che i versamenti alla previdenza complementare non hanno natura retributiva, al contrario del Tfr, che è una vera e propria retribuzione differita. La sentenza, nel caso di specie, si riferisce ai versamenti integrativi al fondo di previdenza complementare effettuati dal datore di lavoro, che, avendo natura previdenziale e non retributiva, non possono essere imputati al fondo Tfr.

Bisogna considerare, però, il nesso logico alla base della sentenza: dato che i versamenti a favore del fondo pensione hanno natura previdenziale e non retributiva, anche il versamento di eventuali quote del Tfr alla previdenza complementare perderebbe la sua natura retributiva.

Applicando questo ragionamento, a prescindere dalla liquidazione delle somme come rendita o in un’unica soluzione, non essendo maturato il Tfr come “retribuzione”, ma essendo stati vincolati i versamenti alla previdenza complementare, il coniuge non avrebbe diritto alla quota di liquidazione conferita al fondo pensione in quanto “non esiste” alcun Tfr da liquidare.

Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione Civile Sez. VI, I, 22 maggio 2017, n. 12882 ha stabilito che “Il diritto all’attribuzione di una quota della indennità di fine rapporto che sia stata percepita dall’altro coniuge, che è previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, a favore del coniuge divorziato che sia titolare di assegno e che non sia passato a nuove nozze, sussiste con riferimento agli emolumenti collegati alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che si correlino al lavoro dell’ex coniuge. In materia di quote di fondi previdenziali derivanti dall’accantonamento di parte della retribuzione vanno anche ricordate le sentenze (Cass. civ. sez. 5, n. 4425 del 24 febbraio 2010 e Cass. civ. sez. 5, n. 8200 del 2 aprile 2007) secondo cui “le quote del Fondo di previdenza aziendale dell’Isveimer corrisposte agli iscritti, ai sensi del D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 4, convertito in L. 19 novembre 1996, n. 588, a seguito della messa in liquidazione del predetto ente, non sono assimilabili a prestazioni corrisposte in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, e non sono quindi qualificabili, neppure in via analogica, come redditi di capitale” e, “in quanto destinate, secondo le intenzioni, ad essere corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, trovano in quest’ultimo la loro fonte giustificatrice, ed essendo volte a compensare la perdita di redditi futuri hanno natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, tale da giustificare l’applicazione in via analogica del regime fiscale previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 18 e 48, per il T.F.R. e le altre indennità ad esso equiparabili”.

Nel caso in cui le somme accantonate nel fondo di previdenza complementare siano quindi destinate ad essere corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro in correlazione con il lavoro dell’ex coniuge e con natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, la Cassazione ritiene che vadano incluse nell’ammontare dell’indennità totale su cui calcolare la percentuale spettante all’ex coniuge divorziato.

Venendo al caso oggetto del presente parere è necessario quindi stabilire quale sia la natura dell’emolumento erogato dal Fondo Assistenza Finanzieri.

Si tratta di un’indennità di buonuscita corrisposta ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. “L'indennità è corrisposta, a domanda, in aggiunta a quella liquidata dallo Stato, al militare con almeno nove anni di servizio effettivo alla data di cessazione definitiva dal servizio nel Corpo”.

Si tratta, quindi, di un emolumento collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e correlato allo stesso, tanto da essere erogato solo dopo nove anni di servizio effettivo. L’emolumento non è collegato alla maturazione dei requisiti per la pensione e non si configurerebbe come una pensione complementare.

Sembra, quindi, di poter far rientrare il caso di specie nella fattispecie di cui all’ultima sentenza della Cassazione citata e non nel caso descritto dalla sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra.

Pertanto, la buonuscita erogata dal Fondo Assistenza Finanzieri dovrebbe rientrare nell’indennità totale su cui calcolare la quota spettante all’ex coniuge richiedente.

A. A. chiede
venerdì 02/03/2018 - Piemonte
“Gent.mi,

ho necessità di avere parere legale in merito alla prescrizione relativa al Ricorso che devo presentare in Tribunale, al fine di richiedere all'ex coniuge il 40% sul suo TFR, cioè, ho bisogno di essere informata , entro quanti anni posso far valere il mio diritto, a decorrere dalla data del suo pensionamento, già avvenuto.

Sarei più dettagliata,dopo aver saputo quando devo versare l'importo di euro 29,90 e,dal momento, che ho già una mail
predisposta, se posso trasmetterla al vostro indirizzo mail ed in questo caso, se potete indicarmelo

Rimango in attesa,distinti saluti

A. A.”
Consulenza legale i 09/03/2018
Il diritto del coniuge divorziato a percepire una quota del trattamento di fine rapporto dell’altro coniuge è disciplinato dall’art. 12 bis della legge 898/1970 (c.d. legge sul divorzio).

Affinché questo diritto sussista è necessario il verificarsi di alcuni presupposti:
- il coniuge richiedente deve essere titolare di assegno divorzile stabilito dal Tribunale ai sensi dell'art. 5 legge divorzio: “il sorgere del diritto del coniuge divorziato alla quota dell'indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse fra le parti, ma presuppone che l'indennità di fine rapporto sia percepita dopo una sentenza che abbia liquidato un assegno in base all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, ovvero dopo la proposizione del giudizio di divorzio nel quale sia stato successivamente giudizialmente liquidato l'assegno stesso” (così Cass. 21002/2008). Deve inoltre trattarsi di assegno versato con cadenza periodica e non in unica soluzione;
- il coniuge richiedente non deve essere passato a nuove nozze.

Ricorrendo tali condizioni, il coniuge ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La spettanza del diritto presuppone che il T.F.R. sia maturato al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (così Cass. 24057/2006).
La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che dal computo delle relative somme vanno esclusi gli acconti sul T.F.R. eventualmente percepiti dal coniuge obbligato durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale (v. da ultimo Cass., ord. 24421/2013).
In assenza di diversa previsione legislativa, il termine di prescrizione deve ritenersi quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 del c.c.
Con riferimento alla decorrenza del termine, il diritto a ottenere una quota del T.F.R. spettante all'altro coniuge diviene attuale ed è, quindi, azionabile solo nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisca il relativo trattamento (Cass. 5719/2004).
Tale principio, ad avviso di chi scrive, va coordinato con l’ulteriore requisito della titolarità di assegno divorzile stabilito con sentenza di divorzio passata in giudicato.

Pertanto, il termine prescrizionale inizierà a decorrere:
- dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora il TFR sia stato percepito dopo la proposizione della domanda di divorzio ed in pendenza del giudizio;
- dalla percezione del T.F.R. da parte del coniuge, qualora l’indennità di fine rapporto maturi e/o venga percepita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.


M. B. chiede
martedì 05/07/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
Io e mia moglie viviamo attualmente in affitto in comunione dei beni con una figlia di 7 anni.
Sia io che mia moglie siamo dipendenti a tempo indeterminato (io di azienda privata e lei di ente pubblico). Abbiamo tre conti corrente attivi: uno mio personale su cui confluiscono i miei emolumenti, uno cointestato ed uno personale di mia moglie sul quale conferiscono i suoi emolumenti.
Sono in procinto di chiedere la separazione e allo stesso tempo sono fortemente motivato a formulare una proposta di acquisto per un immobile di mio interesse dove andare a vivere una volta separato.
Dal momento che siamo ancora in regime di comunione dei beni necessiterei capire se attingere dai depositi sul mio conto personale per sottoscrivere un preliminare di acquisto (con annesso versamento di caparra) prima dello scioglimento della comunione può essere motivo di inadempienze o irregolarità precisando che non è mia intenzione penalizzare mia moglie sottraendo liquidità dalla comunione prima della sentenza di scioglimento. È altresi vero che l'opportunità immobiliare si presenta ora e con poche probabilità sarebbe ancora disponibile dopo la separazione. Sussiste qualche soluzione per soddisfare la necessità attuando una qualsivoglia forma di compensazione volontaria di fronte al giudice in sede di scioglimento dei beni? Inoltre tutto il capitale attualmente presente sul mio conto personale, che potrei utilizzare per gli acconti al preliminare, è di fatto interamente costituito dal tfr percepito nel 2020 dal mio precedente datore di lavoro. Essendo gia stato percepito prima della separazione, quale sarebbe l'ammontare per cui mia moglie avrebbe diritto di percepire: il 50% o il 40% dei soli anni lavorati in regime di comunione dei beni?.
Grazie”
Consulenza legale i 14/07/2022
Con riferimento al primo dei quesiti formulati, va detto che il prelievo di denaro dal conto corrente di un coniuge, nel quale confluisca esclusivamente la retribuzione di quest’ultimo, non sottrae liquidità alla comunione.
Tale denaro deve, infatti, considerarsi compreso nella previsione di cui all’art. 177, comma 1 c.c., lett c), secondo cui i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi rientrano nella comunione solo se, e nella misura in cui, sussistano ancora quando si verifica una causa di scioglimento della comunione stessa (qual è appunto la separazione personale dei coniugi). Si parla in questi casi di comunione "de residuo".
Riguardo, invece, alla eventuale spettanza di una quota del T.F.R., occorre fare riferimento all’art. 12 bis della legge n. 898/1970, il quale stabilisce quanto segue:
- la quota dell’indennità di fine rapporto spetta al coniuge divorziato (e non soltanto separato);
- il coniuge beneficiario non deve essere passato a nuove nozze;
- il coniuge beneficiario deve essere altresì titolare di assegno divorzile.
Come ha chiarito la giurisprudenza (Cass. Civ. n. 5553/1999), “il disposto dell'art. 12 bis della legge 898/70 — nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge «anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio» — va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa [...] e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza (come nella specie) del precedente giudizio di separazione”.


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