(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 12 bis della legge 898/70 nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennitą di fine rapporto dell'altro coniuge «anche quando tale indennitą sia maturata prima della sentenza di divorzio» va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennitą spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa in tal senso dovendosi intendere l'espressione «anche prima della sentenza di divorzio», implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalitą della norma in parola , e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza (come nella specie) del precedente giudizio di separazione.