(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 che regola il diritto del coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non gią quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza č stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge pił debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad una dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza.