(massima n. 1)
La quota dell'indennitā di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis legge 1970 n. 898 (nel testo introdotto dall'art. 16 legge 1987 n. 74), al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato e nuove nozze, riguarda unicamente quell'indennitā (comunque denominata) che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, č determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entitā della retribuzione corrisposta al lavoratore; non spetta pertanto al coniuge divorziato una parte di altri eventuali importi erogati, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, ma ad altro titolo (nella specie a titolo di incentivo all'anticipato collocamento in quiescenza).