Che cosa significa "Rapporto di lavoro subordinato"?
È quel rapporto di lavoro (cioè di scambio tra lavoro e retribuzione) caratterizzato dalla prestazione di un fare, dall'onerosità dello scambio, dal vincolo di collaborazione e di subordinazione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
La subordinazione si ha quanto la prestazione del lavoro è inseparabile dalla persona del lavoratore, dal carattere personale della dipendenza e dalla soggezione del prestatore di lavoro all'iniziativa, alle limitazioni e alla direzione del datore di lavoro; il prestatore di lavoro è inoltre soggetto alle sanzioni disciplinari (art. 2094 del c.c.).
Il legislatore non definisce il contratto di lavoro, ma disciplina la figura del prestatore di lavoro subordinato.
L'oggetto della prestazione del contratto di lavoro subordinato è l'energia lavorativa, fisica o intellettuale, che il lavoratore adopera nel seguire le direttive impartite dal datore di lavoro.
Il lavoratore, in cambio, ha il diritto a ricevere un congruo trattamento economico, che consiste nella corresponsione della retribuzione (o salario) a cadenze periodiche, generalmente mensili.
L'art. 36 Cost. sancisce che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, deve essere sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il codice civile disciplina la costituzione del rapporto (artt. 2096-2098), i diritti e gli obblighi delle parti (artt. 2099-2117) e l'estinzione del rapporto (artt. 2118-2125): inoltre, si applicano le norme dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), che è stato emanato con lo scopo di garantire la dignità del lavoratore e l'esercizio delle attività sindacali, e quelle contenute in molte altre leggi speciali, sempre in continua evoluzione.
Esiste anche una disciplina codicistica del rapporto dei dipendenti di un datore non imprenditore (artt. 2239 ss. c.c.): ad esempio, il lavoro domestico o in studi professionali.
La dottrina, infine, definisce "rapporti speciali" quei rapporti di lavoro subordinato svolto alle dipendenze dell'imprenditore ove, però, vi sia una deviazione della disciplina tipica del rapporto: ad esempio, il lavoro a domicilio (l. 12 dicembre 1973, n. 877); il lavoro part-time; il lavoro interinale (introdotto dalla l. 24 giugno 1997, n. 196).
La subordinazione si ha quanto la prestazione del lavoro è inseparabile dalla persona del lavoratore, dal carattere personale della dipendenza e dalla soggezione del prestatore di lavoro all'iniziativa, alle limitazioni e alla direzione del datore di lavoro; il prestatore di lavoro è inoltre soggetto alle sanzioni disciplinari (art. 2094 del c.c.).
Il legislatore non definisce il contratto di lavoro, ma disciplina la figura del prestatore di lavoro subordinato.
L'oggetto della prestazione del contratto di lavoro subordinato è l'energia lavorativa, fisica o intellettuale, che il lavoratore adopera nel seguire le direttive impartite dal datore di lavoro.
Il lavoratore, in cambio, ha il diritto a ricevere un congruo trattamento economico, che consiste nella corresponsione della retribuzione (o salario) a cadenze periodiche, generalmente mensili.
L'art. 36 Cost. sancisce che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, deve essere sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il codice civile disciplina la costituzione del rapporto (artt. 2096-2098), i diritti e gli obblighi delle parti (artt. 2099-2117) e l'estinzione del rapporto (artt. 2118-2125): inoltre, si applicano le norme dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), che è stato emanato con lo scopo di garantire la dignità del lavoratore e l'esercizio delle attività sindacali, e quelle contenute in molte altre leggi speciali, sempre in continua evoluzione.
Esiste anche una disciplina codicistica del rapporto dei dipendenti di un datore non imprenditore (artt. 2239 ss. c.c.): ad esempio, il lavoro domestico o in studi professionali.
La dottrina, infine, definisce "rapporti speciali" quei rapporti di lavoro subordinato svolto alle dipendenze dell'imprenditore ove, però, vi sia una deviazione della disciplina tipica del rapporto: ad esempio, il lavoro a domicilio (l. 12 dicembre 1973, n. 877); il lavoro part-time; il lavoro interinale (introdotto dalla l. 24 giugno 1997, n. 196).