(massima n. 1)
Il coniuge titolare dell'assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell'anticipo del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della L. 6 marzo 1987, n. 74), quando il coniuge obbligato, pur avendo cessato il rapporto di lavoro successivamente all'entrata in vigore della L. n. 74 del 1987, abbia percepito l'anticipo prima di tale data, atteso che il detto anticipo, previsto dall'art. 2120 c.c., nel testo riformulato dall'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può più essere revocato, determinando la definitiva acquisizione del relativo diritto su cui non può incidere un eventuale mutamento della legislazione in materia.