(massima n. 2)
In tema di revisione dell'assegno di divorzio, allorché a fondamento dell'istanza dell'ex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario (nella specie dipendente dall'acquisto per successione ereditaria della proprietà e della comproprietà di beni immobili), il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietà post-coniugale, ma — assumendo a parametro l'assetto di interessi che faceva da sfondo, e da risultato, al precedente provvedimento sull'assegno divorzile — deve verificare se l'ex coniuge, titolare del diritto all'assegno, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilità di «mezzi adeguati», ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.