AUTORE:
Stefania Elena Costantino
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Specializzazione/Perfezionamento
ATENEO: Universitą degli Studi di Reggio Calabria
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La famiglia ha subito diverse trasformazioni nel tempo, soprattutto nel tessuto normativo a partire dal codice del 1942, e con l’avvento della Costituzione. In particolare, l’art. 29 di quest’ultima dà pieno riconoscimento alla famiglia come formazione sociale dove si svolge e si sviluppa la personalità dell’individuo. Prima di poter divorziare, è necessario passare per un’altra fase, ovvero la separazione. Questa può assumere tre forme diverse: giudiziale, consensuale e di fatto. Infatti, la legge 55/2015 “Divorzio breve” non ha modificato i presupposti per addivenire al divorzio, infatti non elimina il doppio passaggio con la separazione, ma riduce solo l'arco temporale che deve intercorrere tra l'avvenuta separazione personale dei coniugi e la presentazione della domanda per lo scioglimento del matrimonio. In effetti, la nuova legge non è coordinata nemmeno con la separazione giudiziale. Per quel che riguarda i figli, invece, la materia è profondamente mutata dal codice del 1942, per arrivare alla recente riforma sullo status unico della filiazione. Il codice civile del 1942, riprendendo una disposizione del codice civile del 1865, affermava i casi di separazione fossero tassativamente previsti; il giudice, infatti, disponeva a quale dei genitori i figli dovessero essere affidati, rimanendo in capo ad entrambi i coniugi, l'obbligo di vigilare sulla loro educazione. La riforma del 1975 prevede la forma di affidamento esclusivo e il giudice stabilisce a quale genitore i figli devono essere affidati, facendo riferimento “all'interesse morale e materiale della prole”. Tuttavia l'espressione rimaneva vaga e difficilmente interpretabile tant'è che parte della dottrina di allora, ha ritenuto che tale interesse corrispondesse proprio alla necessità di essere affidato in via esclusiva ad un solo genitore. Tutto ciò però, escludeva di fatto uno dei genitori dall'esercizio dell'allora patria potestà, di solito l'escluso era il padre dato che gli affidamenti esclusivi, la maggior parte delle volte si risolvevano a favore della madre. Il tentativo di cambiamento si verifica con la legge 74/1987 che individuano le forme di affidamento congiunto ed alternato, introdotte all'art. 6 della legge sul divorzio. La disposizione dava al giudice un unico parametro per la scelta dell'affidamento, ovvero l'età del minore. L'effettivo cambiamento si riscontra con la legge 54/2006 sull'affidamento condiviso. Tale legge inizia ad individuare il minore come soggetto di diritto, il quale ha interesse ha mantenere rapporti con entrambi i genitori, realizzando quindi il diritto alla bigenitorialità, oltre che a mantenere rapporti con i parenti di entrambi i rami genitoriali. Inoltre, per la prima volta, e seguendo le prescrizioni delle convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito, il figlio minore coinvolto nella crisi della famiglia ha il diritto di essere ascoltato e il suo interesse dev'essere primario rispetto a tutti gli altri interessi in gioco. Purtroppo, la legge sull’affidamento condiviso non teneva in debito conto l’importanza dell’ascolto del minore e, soprattutto, anche quando questa avrebbe dovuto essere evitata per non ledere l’interesse del minore. A rispondere a tali problematiche è intervenuta la legge 219/2012 sullo stato unico della filiazione e il d.lgs 154/2013. Tali normative hanno risolto molte problematiche relative all'ascolto del minore nella crisi della famiglia: chi dispone l'ascolto, il luogo in cui l'ascolto può essere raccolto, se i genitori possono partecipare, se l'ascolto deve essere evitato poiché è esso stesso a ledere all'interesse del minore. Un altro importante passaggio che la riforma ha attuato è quello della negoziazione assistita tra i genitori che intendono separarsi. Sussistono ancora alcune problematiche relative al ruolo del pubblico ministero durante la fase della negoziazione assistita e al ruolo del presidente del tribunale quando il P.M.nega l'autorizzazione alla convenzione raggiunta dai coniugi e, ancora, sull'art. 12 del d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014, sulla possibilità di separarsi o divorziare davanti al sindaco.