(massima n. 1)
La norma dell'art. 12 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 — che regola il diritto del coniuge titolare di un assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge — non è applicabile quando il coniuge obbligato all'assegno abbia maturato il diritto all'indennità prima dell'entrata in vigore della legge stessa, poiché il principio dell'applicabilità della norma sostanziale sopravvenuta ai giudizi pendenti non può comportare il travolgimento del limite del rispetto dei diritti quesiti e dei rapporti esauriti sotto il vigore della legislazione precedente.