(massima n. 1)
In materia di attribuzione di una quota dell'indennitā di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze (art. 12 bis, L. n. 898 del 1970), la locuzione Ģindennitāģ di fine rapporto comprende tutti i trattamenti di fine rapporto derivanti sia da lavoro subordinato, sia da lavoro parasubordinato comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto, l'indennitā premio di servizio erogata dall'Inadel (al quale č subentrato l'Inpdap) prevista dall'art. 2, L. n. 152 del 1968, per i dipendenti degli enti locali, giā configurata dalla giurisprudenza costituzionale come sostanzialmente equivalente, nella struttura normativa e nella finalitā, alla indennitā di buonuscita stabilita per i dipendenti statali (sentenze n. 46 del 1983, n. 110 del 1981, n. 115 dl 1979), e completamente equiparata a quest'ultima a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 6 e 7, L. n. 29 del 1979 e 22, D.L. n. 359 del 1987, convertito nella L. n. 440 del 1987, deve esser compresa tra le indennitā di fine rapporto previste dall'art. 12 bis, L. n. 898 del 1970, in quanto costituisce una parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione č differita alla data di cessazione del rapporto.