(massima n. 1)
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, l'assegno vitalizio erogato all'ex coniuge defunto dalla Camera dei Deputati presenta caratteri solo per una parte riconducibili al modello previdenziale pensionistico, mentre per l'altra tali caratteri sono assimilabili al regime delle assicurazioni private; inoltre, detto assegno, a differenza della pensione ordinaria, viene a ricollegarsi ad un'indennitā di carica goduta in virtų di un mandato pubblico, con caratteri, criteri e finalitā ben diverse da quelle proprie della retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro; č errata, inoltre, un'assimilazione del beneficiario "post mortem" al titolare di una pensione di reversibilitā, in quanto il trasferimento del vitalizio č subordinato al pagamento di una quota aggiuntiva del parlamentare ed il beneficiario č indicato a sua scelta. Ne consegue che tale somma non č suscettibile di essere attribuita, pro quota, al coniuge titolare dell'assegno divorzile.