La girata a titolo di pegno dei titoli all'ordine: a) Natura giuridica
La girata a titolo di pegno di un titolo all’ordine, analogamente alla girata con clausola valuta in garanzia, valuta in pegno od ogni altra che implichi un pegno, della cambiale, di cui all’art. 23 L. camb., può definirsi come una dichiarazione negoziale cartolare, per cui il girante costituisce un pegno sul titolo a favore del giratario, che ha, ex lege, il potere di esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, nonché il potere di « girare il titolo soltanto pr procura » (art. 2014, 1 comma, Cod. civ.).
Pertanto questa specie di girata:
- Come « dichiarazione negoziale cartolare », si risolve anch'essa in un negozio giuridico unilaterale non recettizio, che è, e deve essere, scritto sul titolo.
- È, insieme alla consegna del titolo, l'unica forma di costituzione del pegno su titoli all'ordine: in tale fattispecie, come si è già detto il giratario si presenta come un possessore a titolo di pegno, e, quindi, come fornito di un diritto reale di garanzia.
- Anche per la sua unilateralità e cartolarità, deve nettamente differenziarsi dal contratto di pegno sul titolo, come da quello che è unicamente il rapporto fondamentale del negozio cartolare.
Effetti
Dalla norma sancita nel cit. art. 2014, 1 comma nuovo Cod. civ., posta in relazione colla disposizione analoga dell'art. 23, 1 comma Legge camb., risulta:
1) Che il giratario a titolo di pegno, come il giratario per procura può compiere tutti gli atti riferentisi all'esercizio dei diritti cambiari, ma non atti di disposizione del titolo, e, perciò, «la girata da lui fatta vale solo come girata per procura» (art. 2014, comma 1, cit.).
2) Che anche la girata in esame, quindi, esercita la c. d. funzione di legittimazione attiva, ma non la c. d. funzione traslativa, nè la c. d. funzione di garanzia ed in tale senso si parla, anche qui, di girata impropria o anomala, cioè non produttiva di tutti gli effetti caratteristici della girata propria.
Tuttavia, il comma 2 dello stesso art. 2014, in quanto stabilisce, conformemente all'art. 23, comma 2 Legge camb., che « l'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente », — importa:
3) Che il medesimo giratario in garanzia, per ciò che è investito di, un diritto proprio acquistato appunto a titolo di garanzia, — ha una posizione giuridica autonoma, ossia invulnerabile dalle eccezioni opponibili al suo girante, salva la eventuale applicabilità del rimedio della exceptio doli generali: secondo la regola generale sancita nell'art. 1993, 2° comma, Cod. civ.
Forma
Neppure la girata a titolo di pegno richiede formule sacramentali, bensi è necessaria e sufficiente ogni clausola cartolare da cui risulti con certezza la volontà del girante di costituire, a favore del giratario, un pegno sul titolo. Così debbono ritenersi efficaci non solo la clausola valuta in garanzia e valuta in pegno espressamente menzionate dall’art. 23, comma 1, Legge camb., ma altresì ogni clausola che importa costituzione di pegno, secondo il preciso disposto dell’art. 2014, comma 1, c.c.