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Articolo 2014 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Girata a titolo di pegno

Dispositivo dell'art. 2014 Codice Civile

Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo(1), ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura(2).

L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante(3), a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente [1993; 23 l. camb.].

Note

(1) Cioè i diritti che si fondano sulla lettera del titolo: in sostanza, egli può esigere la prestazione dedotta in esso allo scopo di realizzare la garanzia. Salvo che per l'obbligazione sia fissato un termine a favore del debitore (1185 1 c.c.) o di entrambi (1184 c.c.), il possessore può esigere in qualsiasi momento l'adempimento della prestazione, ma solo dalla sua scadenza diviene proprietario della somma, mentre prima ne è solo depositario (2803, 1766 c.c.).
(2) Nonostante l'analogia di situazione tra quella del giratario per garanzia e quella del giratario per procura (2013 c.c.), permane la differenza per cui solo il primo agisce per ottenere l'adempimento di un proprio diritto, laddove il secondo è, pur sempre, un rappresentante.
(3) Tra di esse, ad esempio, quella relativa ad una remissione di debito (1236 c.c.).

Ratio Legis

Anche in tal caso (2013 c.c.) la norma si spiega col fatto che la girata in pegno ha il fine di trasferire non tanto la titolarità del titolo di credito quanto l'esercizio del diritto stesso, in tal caso del costituito diritto di garanzia.

Spiegazione dell'art. 2014 Codice Civile

La girata a titolo di pegno dei titoli all'ordine: a) Natura giuridica

La girata a titolo di pegno di un titolo all’ordine, analogamente alla girata con clausola valuta in garanzia, valuta in pegno od ogni altra che implichi un pegno, della cambiale, di cui all’art. 23 L. camb., può definirsi come una dichiarazione negoziale cartolare, per cui il girante costituisce un pegno sul titolo a favore del giratario, che ha, ex lege, il potere di esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, nonché il potere di « girare il titolo soltanto pr procura » (art. 2014, 1 comma, Cod. civ.).

Pertanto questa specie di girata:
- Come « dichiarazione negoziale cartolare », si risolve anch'essa in un nego­zio giuridico unilaterale non recettizio, che è, e deve essere, scritto sul titolo.
- È, insieme alla consegna del titolo, l'unica forma di costituzione del pegno su titoli all'ordine: in tale fattispecie, come si è già detto il giratario si presenta come un possessore a titolo di pegno, e, quindi, come fornito di un diritto reale di garanzia.
- Anche per la sua unilateralità e cartolarità, deve nettamente differen­ziarsi dal contratto di pegno sul titolo, come da quello che è unicamente il rap­porto fondamentale del negozio cartolare.


Effetti

Dalla norma sancita nel cit. art. 2014, 1 comma nuovo Cod. civ., posta in relazione colla disposizione analoga dell'art. 23, 1 comma Legge camb., risulta:
1) Che il giratario a titolo di pegno, come il giratario per procura può compiere tutti gli atti riferentisi all'esercizio dei diritti cambiari, ma non atti di disposizione del titolo, e, perciò, «la girata da lui fatta vale solo come girata per procura» (art. 2014, comma 1, cit.).

2) Che anche la girata in esame, quindi, esercita la c. d. funzione di legittimazione attiva, ma non la c. d. funzione traslativa, nè la c. d. funzione di garanzia ed in tale senso si parla, anche qui, di girata impropria o anomala, cioè non produttiva di tutti gli effetti caratteristici della girata propria.

Tuttavia, il comma 2 dello stesso art. 2014, in quanto stabilisce, con­formemente all'art. 23, comma 2 Legge camb., che « l'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzio­nalmente a danno dell'emittente », — importa:

3) Che il medesimo giratario in garanzia, per ciò che è investito di, un diritto proprio acquistato appunto a titolo di garanzia, — ha una posizione giuridica autonoma, ossia invulnerabile dalle eccezioni opponibili al suo gi­rante, salva la eventuale applicabilità del rimedio della exceptio doli generali: secondo la regola generale sancita nell'art. 1993, 2° comma, Cod. civ.


Forma

Neppure la girata a titolo di pegno richiede formule sacramentali, bensi è necessaria e sufficiente ogni clausola cartolare da cui risulti con cer­tezza la volontà del girante di costituire, a favore del giratario, un pegno sul titolo. Così debbono ritenersi efficaci non solo la clausola valuta in garanzia e valuta in pegno espressamente menzionate dall’art. 23, comma 1, Legge camb., ma altresì ogni clausola che importa costituzione di pegno, secondo il preciso disposto dell’art. 2014, comma 1, c.c.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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