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Articolo 2011 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Effetti della girata

Dispositivo dell'art. 2011 Codice Civile

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo(1).

Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona(2), ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova [18 l. camb.; 20 l. ass.](3).

Note

(1) Si tratta dei diritti che si fondano sulla lettera del titolo (1993 comma 2, 1994 c.c.).
(2) In tal caso egli esercita il c.d. potere di riempimento rispetto ad una girata che sia in bianco o al portatore (art. 2009 commi 2 e 3 c.c.).
(3) La necessità di una serie continua di girate di cui all'art. 2008 c.c. esige che queste siano piene, cioè contengano ciascuna l'indicazione del giratario. Se, invece, vi è una girata in bianco ed il titolo è trasferito, esso assume le vesti di titolo al portatore e circola secondo la relativa disciplina, cioè con la sola consegna (2003 c.c.). Ciò fino a quando un possessore non riempia la girata, con il nome proprio o di un terzo: da questo momento il titolo torna ad essere regolato secondo le norme dettate per i titoli all'ordine (2008 ss. c.c.).

Ratio Legis

Il primo comma costituisce applicazione del principio di letteralità (1993 2, 1994 c.c.).
Nel secondo comma vengono indicate più facoltà a favore del possessore di una girata in bianco, questo proprio perchè il fatto che la girata sia in bianco è volto a favorirne la circolazione (2009 2 c.c.).

Spiegazione dell'art. 2011 Codice Civile

Gli effetti della girata (propria) in generale: la c. d. funzione di legittimazione (richiami)

La girata propria, che cioè non rientri nelle forme di girate impro­prie previste dalla legge (v. in seguito), può produrre diversi effetti, cioè eser­citare le seguenti funzioni: la c. d. funzione di legittimazione; la c. d. funzione traslativa; la c. d. funzione di garanzia.

La c. d. funzione di legittimazione ha già formato oggetto di indagini sia aventi carattere generale, sia concernenti i titoli all'ordine; e, perciò, debbono qui richiamarsi i risultati delle indagini medesime.


La c. d. funzione traslativa: rispetto al diritto di proprietà del titolo

La c. d. funzione traslativa importa effetti concernenti sia il diritto di proprietà del titolo, sia i « diritti inerenti al titolo ».

La dottrina, come abbiamo detto ha posto in netto e giusto rilievo come la girata sia una dichiarazione traslativa di proprietà; ma, come abbiamo pure detto la medesima girata, se è condizione necessaria, non è, però condizione sufficiente, per il trasferimento della proprietà del titolo.

Invero, occorre il concorso degli altri estremi sanciti dalla norma generale contenuta nell’art. 1994 c.c., rispetto a tutti i titoli di credito. Tale norma corrisponde, sostanzialmente, alla norma, pure generale, posta all’ art. 1153 del c.c., primo comma, rispetto alle cose mobili ed ai titoli al portatore, sì che le due norme formano un sistema giuridico unitario. In altri termini, per il trasferimento della proprietà del titolo, è necessario che il giratario sia un terzo possessore di buona fede ed esente da colpa grave.


Rispetto ai diritti « inerenti al titolo »

Si è già esposto: che il soggetto attivo del rapporto cartolare è il proprietario del titolo di credito; che l’acquisto del diritto di proprietà del titolo, o diritto interno, non è una condizione sufficiente, perchè, fra parti immediate, il prenditore del titolo, pure avendo acquistato il diritto esterno a tenore dell'art. 1994 testé cit., — per il precedente art. art. 1993 del c.c., 2 comma, e sul terreno del diritto interno, rimane sempre esposto ad eventuali eccezioni fondate sui loro rapporti personali; Che, pertanto, come l’equazione fra possesso di buona fede e proprietà dei titoli di credito può affermarsi solamente nei confronti dei terzi possessori di buona fede, così solamente per chi sia terzo di buona fede rispetto al debitore — la proprietà del titolo risulta effettivamente condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto del diritto cartolare.

Da ció deriva che, nei casi di titoli all'ordine, ove quest'ultima situazione giuridica non ricorra, la girata, a tenore dell'art. 2011, 1 comma nuovo cod. civ. opera il trasferimento non della titolarità dei « diritti inerenti al titolo », bensì della semplice legittimazione o investitura di tali diritti; il che ha indotto taluno a dubitare che legittimazione e trasferimento, almeno in quanto si concepiscano come effetti della girata, siano una sola e identica cosa; ed altri a precisare che la c. d. «funzione di trasferimento della girata» sarebbe una «funzione di legittimazione ai fini del trasferimento».

Ma, in realtà, non sembra contestabile la differenziazione delle due funzioni in parola, e deve solamente constatarsi che, mentre la funzione di legittimazione è costante in qualsiasi fatti specie di girata propria (ed anche impropria: v. in seguito la finzione traslativa dei diritti « inerenti al titolo », o, più precisamente, della loro titolarità, può riscontrarsi esclusivamente quando il giratario sia insieme proprietario del titolo e terzo di buona fede rispetto al debitore.


La c. d. funzione di garanzia (rinvio)

Per quanto concerne la determinazione del concetto giuridico di « diritti inerenti al titolo », ci limitiamo a riferirci allaa precedente tratta­zione in materia di « trasferimento dei diritti accessori» (art. 1995), ricordando particolarmente:

1) Che, rispetto alla dizione identica usata negli artt. 18, 1 comma Legge camb., e 2011,¡ 1 comma nuovo Cod. civ., [« La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo »], debbono intendersi come « inerenti al titolo » in prima linea, i diritti di credito cartolari, ossia menzionati nel titolo, con tutte le facoltà di godimento e di disposizione che ne costituiscono il contenuto. Tali diritti possono qualificarsi principali; ed il trasferimento di essi avviene con il titolo, in dipendenza della loro cartolarità, che è inderogabile.

2) Che debbono, altresì, considerarsi « inerenti al titolo », e trasferibili con quest'ultimo, anche i diritti accessori (che cioè adempiono ad una fun­zione rafforzativa o accrescitiva dei primi, detti, perciò, principali, indipendente­mente dalla loro cartolaritá, o meno, come da quella che è, qui, irrilevante. Invero, la accessorietà è elemento necessario e sufficiente per far loro seguire la sorte giuridica dei diritti principali, anche in sede di circolazione.

3) Che debbono, infine, ritenersi «diritti accessori inerenti al titolo» il diritto reale di ipoteca, il diritto reale di pegno, il diritto di credito fideiussorio.


Gli effetti della girata in bianco: Natura giuridica della girata in bianco

La c. d. funzione di garanzia, che può essere inerente alla girata, oggetto di particolare disciplina nel successivo art. 2012 Cod. civ.; e, conseguentemente, l'esame di tale funzione deve rinviarsi al commento della norma ora richiamata.


Funzioni della girata in bianco

La girata in bianco, che, come si è già rilevato è caratteriz­zata dalla mancanza di indicazione del giratario, — viene considerata da alcuni scrittori come una dichiarazione di volontà incompleta, la cui integrazione sa­rebbe affidata dal sottoscrittore ad un terzo.

Ma questa opinione è inesatta, -come quella che, pure essendo rispondente ad un momento storico ormai superato, non è conforme al sistema del diritto positivo vigente sia in ma­teria cambiaria, sia in materia di titoli all'ordine in generale. Infatti, in tale sistema, la forma di girata in parola, da un canto, è dichiarata «valida» e, d'altro canto, viene espressamente riconosciuta efficace al fine della legittima­zione dell'ultimo possessore del titolo (art. 20, 1 comma Legge camb.,).

Pertanto, la girata in bianco appare, incontestabilmente, una forma -completa ed autonoma di girata, — forma che, quale cumulo della clausola al portatore con la clausola all'ordine, coesiste colla girata nominativa, e che è produttiva di tutti gli effetti giuridici propri di quest'ultima.


Facoltà del posses­sore di un titolo all'ordine girato in bianco (facoltà di riempimento, facoltà di girata, e facoltà di tradizione pura e semplice)

Dunque anche la girata in bianco più volte menzionata:
1) Esercita costantemente la funzione di legittimazione;
2) Può esercitare la funzione traslativa della proprietà del titolo e della titolarità dei diritti cartolari, quando il portatore sia, rispettivamente, terzo possessore di buona fede ed esente da colpa grave, e terzo di buona fede nei confronti del debitore cartolare;
3) Infine può esercitare la funzione di garanzia, nei casi previsti dalla legge.

Il cit. art. 2014, 2 comma, che è conforme all'art. 18, 2° comma Legge camb., — dispone che « se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova ». Appare allora chiaro che, come ha già osservato la dottrina rispetto alla materia ed alla legislazione cambiaria, al possessore di
un titolo girato in bianco vengono riconosciute le seguenti facoltà: 1) Facoltà di riempimento; 2) Facoltà di girata; 3) Facoltà di tradizione pura e semplice.

L'esercizio della prima facoltà importa non il completamento di una lacuna, ossia l'integrazione di una dichiarazione incompleta, bensì l’attribuzione a questa [dichiarazione] di un determinato effetto, nel senso che vale a individualizzare la legittimazione anonima in una persona determinata la quale può essere il medesimo possessore ovvero altra persona.

La facoltà di girata è esperibile tanto nel senso di girare il titolo in pieno, quanto in quello di girarlo ancora una volta in bianco.

Da ultimo, l' esercizio della facoltà di tradizione pura e semplice per cui il titolo può essere trasmesso materialmente, cioè consegnato, ad un terzo, serve riempire la girata [in bianco] e senza apporne una nuova, — implica la circolazione di esso titolo come un titolo al portatore; e, quindi, « non può ritenersi che il titolo all'ordine girato in bianco si trasformi, per ogni altro mordo, in titolo al portatore ».

Le facoltà testé esaminate sono attribuite alternativamente al possessore, a cui, secondo la precisa dizione legislativa, spetta la scelta fra esse. Tuttavia, le due prime facoltà appaiono suscettibili di esercizio cumulativo, qualora il pos­sessore riempia la girata in bianco col proprio nome, e, poi, giri di nuovo il titolo, in pieno o in bianco.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2011 Codice Civile

Cass. civ. n. 1314/2000

La presenza sul retro della cambiale della firma di girata, attesa l'astrattezza del negozio cambiario, determina l'esecutività del titolo, che produce gli effetti cartolari che lo caratterizzano, indipendentemente dalla sussistenza di circostanze attinenti ai rapporto sottostante, le quali possono, se del caso, assumere rilievo solo in un eventuale giudizio causale. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso con riferimento a cambiali protestate, in base alla circostanza, dedotta dall'opponente, che la firma di girata sarebbe stata apposta per errore dallo stesso; la corte di merito aveva accolto l'appello dell'opposto con decisione confermata dalla S.C., alla stregua del principio di cui in massima).

Cass. civ. n. 1442/1996

La semplice girata di una tratta non accettata, anche se autorizzata, non costituisce, di per sé, cessione del credito sottostante al rapporto cambiario, data l'astrattezza di quest'ultimo e dei diritti che con la girata vengono trasferiti; mentre tale cessione può realizzarsi allorché, in coincidenza con la girata, venga posto in essere tra il traente ed il giratario un negozio con il quale la cessione medesima sia pattuita e del quale la girata cambiaria può concorrere, con altri elementi a fornire la prova.

Cass. civ. n. 12246/1995

La girata di titoli di credito (cambiali od assegni bancari), effettuata dal debitore al proprio creditore pro solvendo, non ha effetto liberatorio prima e senza l'effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e della regola sancita dall'art. 1198 dello stesso codice, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.

Cass. civ. n. 1350/1978

Stante l'astrattezza del rapporto cambiario, la semplice girata di una tratta non accettata, persino se autorizzata, non può di per sé costituire cessione di credito; onde, perché possa ritenersi fondata una domanda proposta sulla base di una cessione di un credito, in relazione al quale si assume che siano state emesse tratte non accettate, non basta che siano esibite le tratte e sia data la prova della loro presentazione al trattario, ma è necessario che sia accertato che una cessione di credito abbia avuto luogo fra il traente e il giratario e che tale cessione, avvenuta indipendentemente dalla girata, sia stata notificata al debitore ceduto o da questo accettata.

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