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Articolo 1993 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Eccezioni opponibili

Dispositivo dell'art. 1993 Codice Civile

Il debitore può opporre al possessore del titolo(1) soltanto le eccezioni a questo personali(2), le eccezioni di forma(3), quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo(4), nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità [2, 414 ss.] o di rappresentanza [1387] al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo [2014; 21 l. camb.](5)(6).

Note

(1) In tal modo il debitore può paralizzare la pretesa del possessore del titolo.
(2) Tali eccezioni sono: quelle che derivano da rapporti personali tra i soggetti (ad esempio una remissione di debito, 1236 c.c.); quelle che si fondano sull’assenza di titolarità del diritto (in quanto, ai sensi dell’art. 1992 comma 2 c.c., il debitore è liberato solo se non è in dolo o colpa grave quando paga a chi non è, in realtà, creditore); l’eccezione generale di dolo (v. comma 2).
(3) Si tratta delle eccezioni che attengono al non rispetto delle regole di forma previste dalla legge, ad esempio la mancanza, in caso di cambiale, degli elementi di cui all’art. 1 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, c.d. Legge Cambiaria.
(4) Ciò sancisce il principio di letteralità: il diritto si determina in base alla lettera del titolo per quanto riguarda modalità di adempimento, quantità della prestazione ecc.
(5) Il secondo comma è applicazione del principio di autonomia di cui al successivo art. 1994 c.c.: di regola, il debitore non può opporre al possessore di buona fede le eccezioni relative ai suoi rapporti coi precedenti possessori. Tuttavia, può farlo se questi ha ricevuto il titolo al fine di danneggiare il debitore stesso, ad esempio proprio per evitare che al precedente possessore venissero opposte certe eccezioni.
(6) Oltre ad autonomia e letteralità i titoli di credito presentano il carattere della astrattezza che però non è comune a tutti: in base ad essa il titolo viene astratto dal rapporto che lo ha originato e la prestazione deve essere eseguita a prescindere dalla validità di tale rapporto. Se, invece, il titolo menziona il rapporto sottostante che condiziona il diritto alla prestazione stessa, si parla di titoli causali.

Ratio Legis

Il legislatore si è preoccupato di elencare le eccezioni opponibili dal debitore, al fine di limitare i possibili contrasti tra le parti. Inoltre, tanto i principi di letteralità che di autonomia di cui alla norma, tendono a favorire la circolazione dei titoli. Infine, la regola di cui al comma 2, è posta per evitare che il principio di autonomia possa essere usato dal possessore per danneggiare il debitore.

Brocardi

Exceptio doli generalis

Spiegazione dell'art. 1993 Codice Civile

A) Teoria delle eccezioni cambiarie: a) L'abrogato art. 324, 1 comma del cod. di comm. italiano del 1882, e l'art. 82 della vecchia Legge cambiaria tedesca, pure abrogata

L'abrogato art. 324, 1 comma del Cod. di comm. italiano del 1882 disponeva che « nei giudizi cambiari, ancorché promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita ». Ed, analogamente, l'art. 82 della vecchia Legge cambiaria germanica, pure abrogata: « Il debitore cambiario non può opporre altre eccezioni che quelle che gli derivano dal diritto cambiario e che gli spettano direttamente contro l'attore ».

La dottrina tedesca dominante era quasi concorde nel ritenere:
1) Che l'espressione legislativa «eccezioni che derivano dal diritto cam­biario» comprendesse le eccezioni fondate sia sulla Legge cambiaria che sul diritto comune, Legge cambiaria e diritto comune disciplinanti, in special modo, l'una [Legge cambiaria] i requisiti formali e l'altro [diritto comune] i requisiti sostanziali del negozio cambiario;

2) Che l'espressione «eccezioni che spettano direttamente contro l'attore» equivalesse ad eccezioni derivanti dalla peculiarità della situazione giuridica del singolo creditore cambiario, e perciò, si riferisse alle eccezioni opponibili soltanto contro esso creditore, o dette altrimenti personali (exceptiones in personam).

E la nostra dottrina osservava sul cit. art. 324, 1 comma:
a) Che questo aveva comune col cit. art. 82 l'indicazione positiva delle eccezioni esperibili nei processi cambiari;
b) Che esso però divideva tali eccezioni in tre categorie, che non corrispondevano pienamente a quelle elencate nello stesso art. 82:
c) Che, nella prima categoria (eccezioni riguardanti la forma del titolo), rientravano le eccezioni alleganti difetti o irregolarità relative alla forma della cambiale, di cui il convenuto contestava addirittura la validità: così, ad es., le eccezioni di difetto o irregolarità di uno dei requisiti enumerati nell’art. 251 cod. comm. Le eccezioni riguardanti la mancanza delle condizioni necessarie all’esercizio dell’azione si connettevano ai presupposti speciali dell’azione cambiaria, cioè, ad es., alle formalità richieste per l’esperimento dell’azione di regresso: così, all’omissione, tardività o irregolarità del protesto, alla decorrenza dei termini per l’esercizio dell’azione di regresso. Infine, le eccezioni personali che costituivano l’unica categoria del cit. art. 324, comma 1, avente una rispondenza completa nell’art. 82 cit. della vecchia legge cambiaria tedesca, cioè con le eccezioni che spettano direttamente contro l’attore, erano intese, al pari di queste, come derivanti dalla peculiarità della situazione giuridica del singolo creditore cambiario, e perciò erano considerate esperibili solo contro tale creditore;

4) Che tale enumerazione, tuttavia, appariva incompleta, per il fatto che rimanevano escluse alcune eccezioni certamente opponibili e di notevole importanza pratica, quali le eccezioni di falsità della firma, di omonimia, di incapacità, di difetto di rappresentanza, che a torto ed artificiosamente si tentava di far rientrare nelle categorie sancite nel cit. art. 324, 1 comma. Si affermava che «meglio valeva dire che l'enumerazione, che l’art. 324 faceva delle eccezioni, “non era, nè voleva essere, completa, ma si riferiva esclusivamente alle eccezioni attinenti alla sfera del rapporto cambiario, rimanendo sottintese le altre più generali e comuni ad ogni giudizio”, e ciò in armonia con la tendenza, già manifestatasi nei Lavori preparatori, di togliere alla norma in parola ogni carattere di tassatività.

5) Che le eccezioni personali ai portatori precedenti erano opponibili anche al terzo possessore di mala fede, mediante il rimedio giuridico della exceptio doli generalis.


b) Gli artt. 21 e 65 della Legge cambiaria italiana vigente: i caratteri positivo e completo di queste norme, e l'espresso riconoscimento legislativo del rimedio giuridico della exceptio doli generalis

L'art. 21 della Legge cambiaria italiana vigente (come l'art. 17 della Legge cambiaria tedesca pure vigente), in quanto dispone, conformemente all’art. 16 della Legge uniforme di Ginevra (Convenzione
7 giugno 1930), che« la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore »,— formalmente, si differenzia dall'abrogato art. 324, comma cod. comm per avere carattere negativo, ossia, contrariamente a quest'ultima norma, determina eccezioni inopponibili. Ma esattamente si rileva che, sostanzialmente, « le due norme si equivalgono, perché dire che non si possono opporre le eccezioni personal; ai precedenti possessori, equivale a dire che si possono opporre le eccezioni personali a chi esercita l'azione, e viceversa ».

Tuttavia, nono notevoli, sempre nelle due norme in parola, le seguenti differenze sostanziali:
1) Che, mentre l'art. 324, 1 comma enunciava in maniera non tassativa, e incompleta, le eccezioni cambiarie opponibili, e cioè oltre « le eccezioni personali a colui che esercita l'azione cambiaria », le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell’ azione. L’art. 21, integrato con l’art. 65, 1 comma (per cui “nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall’art. 21”, e che giustamente è stato qualificato una norma aggiunta, senza necessità, alla Legge uniforme) statuisce, in definitiva, l’opponibilità non solo di tutte le eccezioni personali all’attore e facenti riferimento sia al negozio cambiario, sia il negozio fondamentale, ma altresì di tutte le eccezioni opponibili a qualunque giudizio, subordinatamente al limite della non personalità ai precedenti possessori.

Come si è perspicuamente illustrato, « in realtà, se si considera che il primo comma dell'art. 65 ammette che il debitore possa opporre le eccezioni non vietate dall'art. 21, e se si tiene presente che il divieto dell'art. 21 è limitato alle sole eccezioni predette, fondate cioè sui rapporti personali del debitore col traente e con i precedenti giranti, e quindi opponibili soltanto a costoro, appare evidente che nella formula eccezioni non vietate dall'art. 21 sono comprese tutte le altre possibili eccezioni, onde l'espressione limitatrice «il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale » è distrutta dalla espressione immediatamente successiva « e quelle non vietate dall'art. 21 », che non solo comprende le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2, ma anche quelle di disconoscimento della firma e della rappresentanza, spe­cificamente richiamate nel precedente art. 64, quelle di incapacità espressa­mente disciplinate negli artt. 9 e 10, quella di alterazione del testo della cambiale, regolata nell'art. 88, e tutte le altre o di natura tipicamente cambiaria, come, ad es., quelle di decadenza, a norma dell'art. 6o, di prescri­zione, a norma dell'art. 94, o di natura generale, sia sostanziale sia processuale ».

2) Che l'art. 21 contiene l'espresso riconoscimento legislativo della exceptio doli generalis, la quale, anteriormente, era applicata in via di costruzione giuridica, — e viene, ora, sancita positivamente come rimedio giuridico per opporre le eccezioni personali al traente od ai portatori precedenti, anche al terzo possessore, ove quest'ultimo « acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore ». Questa formula, come si è già accennato, è la traduzione italiana della dizione corrispondente usata nell'art. 16 della Legge uniforme di Ginevra; e, notoriamente, si risolvette nell'abbandono delle altre formule « concerto fraudolento o collusione [entente frauduleuse] e mala fede [mauvaise foz] » usate rispettivamente nel Règlement uniforme adottata nella II Conferenza de L'Aia del 1912 (art. i 6) e nel Projet du Comitè d'experts ijuristes de la Sociètè des Nations del 1929 (art. 16), — ed ebbe, formalmente, carattere transazionale. Pertanto, la dottrina dominante, mentre esclude che la legge richieda il concorso della frode, sia del girante che del giratorio, cioè la c. d. collusione (nel senso che il secondo si renda complice del primo nel frustare, a danno del debitore, l'opponibilità delle eccezioni), — propende per l’opinione che la legge medesima abbia adottato un concetto intermedio fra collusione e mala fede.

Ma, in realtà, come si è dimostrato esaurientemente da parte della dottrina (Bigiavi), nella Legge Uniforme di Ginevra (art. 16), e conseguentemente nella legge cambiaria italiana (art. 21), si è sostituito l’originario “l’agire sciente a danno del debitore” alla “malafede”, in dipendenza di un equivoco, cioè dell’erroneo presupposto che questa malafede fosse costituito, essenzialmente e sempre, dalla semplice scienza delle eccezioni opponibili ai portatori precedenti. Pertanto la dottrina anche italiana, ad es. in materia di firme cambiarie di favore, pone in rilievo che tale semplice scienza non ingenera mala fede costantemente, bensì solo nel caso in cui implichi coscienza di arrecare ad altri un ingiusto danno, ossia ledere un diritto altrui. Ne consegue che, eliminato siffatto equi­voco, e precisato nei termini testé riferiti il concetto di « mala fede », non c’è dubbio che a questa equivalga, pienamente la formula legisla­tiva in esame, è stato autorevolmente riconosciuto, a anche dalla giurisprudenza costante della nostra Corte di Cassazione. Invero, chi, acquistando il titolo, agisce, ed ha coscienza di agire, a danno del debitore, è, per ciò stesso, in mala fidi, nel senso tecnico e tradizionale di questa espressione — mala fede che non importa senz'altro, e né richiede dogmaticamente e legislativamente, l’intenzione di arrecare danno al debitore, ed a cui non può essere equiparata l’ignoranza dovuta a « colpa grave », come risulta inequivo­cabilmente dal confronto dell'art. 21 degli artt. 14, 20 e 46 della stessa Legge cambiaria.


c) Distinzioni delle eccezioni cam­biarie lato sensu: a') Eccezioni cambiarie reali, b') ed eccezioni cambiarie personali. a'a') Eccezioni cambiarie assolute, b'b') ed eccezioni cambiarie relative

La dottrina e la giurisprudenza italiane e tedesche, con riferimento agli artt. 324, 1 comma Cod. comm. italiano del 1882 e 82 della vecchia Legge cambiarla germanica, e poi agli artt. 21 e 17, rispettivamente, della nuova legge cambiaria italiana e tedesca, e premesso che il concetto di eccezione cambiaria latu sensu, analogamente a quello più vasto di eccezione in generale, comprende qualsiasi attività spiegata dal convenuto nel processo cambiario e diretta a negare, in tutto o in parte, i fatti giuridici posti a base dell’azione, o a contrapporre altri fatti, da cui risulti l’inesistenza della pretesa, o altro diritto, che la renda, in tutto o in parte, considerano fondamentale la distinzione che differenzia: a’) le eccezioni cambiarie reali [exceptiones in rem], b') dalle eccezioni cambiarie personali [exceptiones in personam]. Le prime possono esperirsi contro qualsiasi possessore della cambiale che la renda, in tutto o in parte, inefficace, intaccando la consistenza medesima del vincolo obbligatorio, onde sono qualificate anche oggettive; b') le seconde soltanto contro determinati possessori, in dipendenza della peculiarità della situazione giuridica, in cui questi si trovano riguardo al debitore convenuto, e perciò sono pure dette soggettive.

Ma, sebbene il diritto positivo abbia considerato le eccezioni cambiarie rispetto al creditore che esercita l'azione, — tuttavia, anche per ragioni si­stematiche, si è ritenuto opportuno operare una ulteriore distinzione, avuto riguardo alla persona del debitore da cui l'eccezione è opponibile, cioè all'opponibilità dal lato attivo. Appunto, secondo che delle eccezioni cambiarie, possano avvalersi tutti i debitori, od almeno tutta una categoria di debitori (es. obbli­gati, in via di regresso), ovvero soltanto un singolo debitore, si hanno, rispettivamente: a’a') eccezioni cambiarie assolute [exceptiones rei cohaerentes], b'b') ed eccezioni cambiarie relative [exceptiones personae cohaerentes].


Sub a'): Casi di eccezioni cambiarie reali

Fra le eccezioni cambiarie (lato sensu) reali sono, generalmente, comprese: Le eccezioni di nullità del titolo per vizi di forma, eccezioni per cui si .allega la mancanza o irregolarità (anche parziale, e non sanabile mediante Presunzioni legislative) di requisiti formali, a tenore degli artt. 1, 2, 65, to comma, 100 e 101 Legge camb.

Le eccezioni di invalidità della obbligazione cambiaria:
1) Per incapacità dell'obbligato (artt. 9-10 Legge camb.);
2) Per falsità della firma (art. 64 Legge camb.);
3) Per omonimia del convenuto rispetto all'effettivo obbligato;, ha il potere di agire (artt. 11 e seg. Legge camb.);
4) Per difetto di poteri rappresentativi nel soggetto che appone firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire;
5) Per vizi di forma di una determinata obbligazione cambiaria: es.: sanciti dalla legge (art. 8 Legge camb.), la girata parziale (art. 16, 2 comma Legge camb.), l'avallo per atto separato (art. 36, 1 comma Legge camb.). In tale ordine di casi, evidentemente, si differenzia da quello di vizi di forma Ingolfi implicanti nullità del titolo perché, come bene si rileva, l’invalidità della cambiale produce la invalidità cambiaria dì tutte le obbligazioni, mentre la invalidità cambiaria di una singola obbligazione non influenza la validità delle altre per il principio dell’indipendenza delle varie obbligazioni sancito nell'art. 7.

Le eccezioni di mancanza di talune condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione cambiaria, quali:
1) L’eccezione di improcedibilità della azione cambiaria, per mancata regolarizzazione del bollo irregolare;
2) L’eccezione di improcedibilità dell’azione cambiaria esecutiva, per dei bollo originariamente irregolare;
3) L’eccezione di decadenza dell’azione cambiaria di regresso, per mancata presentazione o mancato protesto;
4) L’'eccezione di cancellazione della firma cambiaria (dell'accettante, del girante);
5) L'eccezione di alterazione del testo della cambiale;
6) L'eccezione di pagamento cambiario (totale o parziale), menzionato sul titolo.


Sub b') Casi di eccezioni cambiarie personali

Fra le eccezioni cambiarie (lato sensu) personali sono, pure generalmente, classificate:
1) Le eccezioni di mancanza di talune altre condizioni necessarie per l'esercizio dell’azione cambiaria, quali:
a) L'eccezione di mancanza dl legittimazione dell'attore (per difetto di pone:~ del titolo, odi continuità della serie di girate....);
b) L'eccezione di mancanza di titolarità (arg. art. 20 Legge camb.), come di quella che fa perdere ogni efficacia alla legittimazione;
2) Le eccezioni di riti del consenso nella formazione del negozio cam­biario.
3) Le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale, o dalla convenzione del rapporto fondamentale, del negozio cambiario (eccezioni causali).
4) Le eccezioni derivanti da altri rapporti (contrattuali o extra-contrattuali) interceduti fra il debitore cambiario ed il portatore del titolo (pactum de non petendo, di remissione, o di 'innovazione, pagamento cambiario non menzionato sul titolo, novazione, compensazione....).
5) La exceptio doli generalis, come rimedio giuridico per far valere anche contro i terzi possessori, le eccezioni personali opponibili al traente od ai portatori precedenti.


Sub a'a') b'b') Casi di eccezioni cambiarie assolute (reali e personali) e relative (reali e personali)

Eccezioni cambiarie, oltre che reali, assolute sono ad as., quelle di nullità del titolo per vizi di forma: con esse il convenuto contesta la validità della cambiale in forza della quale si agisce, da chiunque sia fatta valere e contro qualunque dei sottoscrittori. Così pure, ma in senso meno generale, sono eccezioni cambiarie, oltre che reali, assolute quelle di decadenza, che non tutti i sottoscrittori, bensì tutti gli obbligati di regresso, pos­sono opporre al creditore, per mancata presentazione o mancato protesto. Ancora sono eccezioni reali, ma relative, quelle di invalidità delle obbligazioni cambiarie per incapacità dell'obbligato, per falsità della firma, per omonimia, per difetto di poteri rappresentativi, che sono opponibili solo dal convenuto incapace ovvero vittime della falsificazione, della omonimia o dell'atto di un pseudo-rappresentante.

Viceversa, casi di eccezioni personali assolute sono costituiti dalle eccezioni di mancanza di legittimazione o di titolarità, eccezioni che sono esperi­bili da chiunque, rispettivamente contro il possessore che non si legittimi con una serie continua di girate, o che non abbia acquistato il titolo a tenore dell'art. 20 Legge camb. Però, come giustamente si è osservato, « le eccezioni più numerose e che più propriamente si dicono personali, sono quelle relative, che cioè quel dato convenuto soltanto pub opporre a quel dato pos­sessore attore, in virtù del rapporto che corre fra loro, o a causa della speciale posizione in cui, per le rispettive condizioni, vengono a trovarsi l'uno di fronte all'altro ». Tali sono, ad es., le eccezioni di vizi del consenso nella formazione del negozio cambiario, le eccezioni causali.


B) Teoria delle eccezioni cartolari: a) L'art. 1993 nuovo Cod. civ.: positività e tassatività relativa e incompletezza della norma. Peculiarità dell'espresso riconoscimento legislativo del rimedio giuridico della exceptio doli generalis

L'art. 1993 in esame statuisce le eccezioni opponibili nei giu­dizi promossi in forza di titoli di credito, — eccezioni che possono qualificarsi cartolari, e che costituiscono, nel nostro ordinamento giuridico, una novità legislativa, palesemente modellata sul diritto cambiario.

Pertanto, nella interpretazione di questa norma e nella costruzione della teoria delle eccezioni cartolari, debbono, naturalmente, essere tenute pre­senti sia le norme del diritto cambiario, sia la teoria delle eccezioni cambiarie sopra esposta.

1) Il cit. art. 1993, come l'art. 65 della Legge cambiaria, ha ca­rattere positivo, nel senso che determina le eccezioni opponibili al portatore del titolo, nei giudizi promossi in fora del titolo medesimo, o giudizi cartolari.

2) Esso art. 1993, però contrariamente al combinato disposto degli artt. 21 e 65 della Legge cambiaria, ha valore tassativo e carattere incompleto. « Valore tassativo », perché la norma, in quanto dispone categoricamente che « il debitore può opporre al possessore soltanto le eccezioni elencate da essa [norma] », esclude, in maniera insuscettibile di equivoci, che altre eccezioni siano opponibili. « Carattere incompleto », — perché, nella lettera della legge, non rientrano né l'eccezione di omonimia, nè le eccezioni di diritto processuale generale. Ora, se la prima ]eccezione di omonimia] pub, in sede di interpreta­zione estensiva, essere compresa fra « le eccezioni che dipendono dalla falsità della propria firma », ove si consideri che in entrambe le fattispecie, si ha disconoscimento di firma (arg. art. 64 Legge camb.), — le seconde [eccezioni di diritto processuale generale] sono insuscettibili di inclusione in alcuna delle cate­gorie legali. Il che non toglie che anche queste ultime siano opponibili nei giudizi cartolari, in forza delle norme processuali generali; onde la tassatività dell'art. 1993 deve intendersi in senso relativo, cioè con riferimento alle ecce­zioni di diritto sostanziale.

3) Ancora deve notarsi che la disposizione in parola, in quanto consente al debitore di opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo, e sostituisce così il termine intenzionalmente al termine scientemente già usato nella norma corrispondente all’art. 21 della Legge cambiaria, subordina l’esperibilità della exceptio doli generalis ad un estremo, che va oltre il concetto giuridico di mala fede.

Si è esattamente osservato che la Legge cambiaria colpisce il portatore consapevole del danno che reca, e richiede meno dell’art. 1993 il requisito dell'intenzione dì nuocere può interpretarsi nel senso che il debitore debba provare non n, ove il requisito della consapevolezza del danno, ma anche l’intenzione di recare danno al debitore; e poiché non v'è ragione di qua norma speciale per la cambiale, diversa dalla norma generale per i titoli di credito, e — pure esattamente si è proposto che, in sede di coordinamento, l'ultima parte dell'art. 1993 sia modificata in modo conferme alla Legge cambiaria, che cioè si sostituisca a il termine scientemente (art. 21) al termine intenzionalmente (art. 1993).


b) Categorie legislative e casi di eccezioni cartolari

L'art. 1993 più volte cit. elenca, nella maniera relativamente tassativa testé illustrata, le seguenti categorie di eccezioni cartolari opponibili:
a)Eccezioni di forma.
b) Eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo.
c) Eccezioni dipendenti da falsità della propria firma, o da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione.
d) Eccezioni dipendenti dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
e) Eccezioni personali al possessore.

La prima categoria di eccezioni è destinata a far valere vizi di forma, come cause di invalidità dell'intero titolo, od anche di una singola obbligazione cartolare; e ciò nei casi di irregolarità, anche par­ziale, di requisiti formali prescritti dalla legge sotto pena di nullità.

La letteralità dei titoli di credito, come si è detto, importa che, da un punto di vista positivo, esclusivamente il contenuto del titolo sia decisivo ai fini della individuazione e deli­mitazione del singolo diritto cartolare, e che, da un punto di vista negativo, non sia consentito, sia al sottoscrittore che al portatore, di riferirsi ad alcun fatti od elemento non emergente dal documento, od extracartolare, ossia non riconoscibile attraverso il medesimo documento, o comunque espressamente richiamatovi. Pertanto, l'applicazione, necessariamente integrale, dell’elemento della letteralità fa si non solamente che il portatore non possa valere in sede di esercizio del diritto cartolare, pretese più ampie di quelle consentite dalla scrittura, la quale ha solo l'efficacia ad essa attribuita dalla legge — ma che, altresì, al terzo portatore non siano opponibili eccezioni desunte da fati e rapporti extra-cartolari.

Reciprocamente, sono opponibili le eccezioni fondate su fatti e rapporti cartolari, ossia (secondo la formula usata nell'art. 1993) « fondate sul contesto letterale del titolo », quali i casi sopra enunciati in materia cambiaria, dell'eccezione di cancellazione della firma cartolare, — dell'eccezione di alterazione del titolo, — dell'eccezione di pagamento menzionato sul medesimo ti­tolo. E queste eccezioni, come l'eccezione di invalidità, per vizi di forma, del­l'intero titolo, sono tutte reali ed assolute; mentre l'eccezione di invalidità, sempre per vizi di forma, di una singola obbligazione cambiaria è parimenti reale, ma relativa.

Sono pure reali, ma relative, le eccezioni dipendenti da falsità della propria firma (falsità in cui va compresa la omonimia, in quanto essa fal­sità deve interpretarsi estensivamente, cioè nel senso di disconoscimento, o da difetto di capacità o di rappresentanza, difetto che deve riscontrarsi « nel momento della creazione del titolo », poiché il termine legislativo «emissione» è adoperato appunto col significato di « creazione ».

Riguardo alle eccezioni dipendenti dalla mancanza delle con­dizioni necessarie per l'esercizio dell'azione, e riguardo alle eccezioni personali al possessore, ci riferiamo ai rilievi sopra eseguiti a proposito delle corrispon­denti categorie delle eccezioni cambiarie.

Fra le eccezioni personali, come si è detto sempre a proposito delle eccezioni cambiarie, rientra anche l'exceptio doli generalis, nella sua pe­culiare configurazione legislativa, sopra prospettata.


c) La non sommarietà dei processi cartolari in generale

L'art. 65, 20, 30 e 40 comma della Legge cambiaria dispone che, nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, « se le eccezioni [opposte al debitore] siano di lunga indagine, il Giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cau­zione o senza. Può anche concedere su richiesta del debitore, quando con­corrano gravi ragioni, la sospensione della esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione. Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il Giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la rivocazione del provvedimento ».

La dottrina, con riferimento sia a queste norme, sia all'abrogato art. 324 Cod. di comm. ital. del 1882, insegna che le eccezioni cambiarie, sono, con ciò, sottoposte non solo ad un limite materiale, ma anche ad un limite processuale, che attribuisce al processo cambiario il carattere della sommarietà, per ciò che determina una limitazione particolare della cognizione del giu­dice, ed importa una tutela rapida, ma provvisoria, della pretesa dell'attore, onde la esecutorietà e la definitività della sentenza non procedono di conserva. In altri termini, come rilevò magistralmente il Chiovenda (con riferimento all'art. 324 Cod. comm. allora vigente), « la sommarietà dà al processo cam­biario la sua caratteristica, crea cioè l'antinomia fra l'azione cambiaria e il diritto effettivo del creditore cambiario; e consiste in ciò: che delle eccezioni personali a colui che esercita l'azione [ora, di tutte le eccezioni cambiarie, a termini del cit. art. 65 Legge Camb.], quantunque tutte per sé opponibili, non possono farsi valere se non quelle che sono fondate su prova scritta [estremo che non è più richiesto dal cit. art. 65 Legge Camb.], e che oltre a ciò sono liquide o di pronta soluzione; le altre eccezioni, che richiedono più lunga indagine, sono riservate per essere discusse in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento del giudice. Adunque, nel momento in cui la condanna con riserva ha luogo, non Consta al giudice della esistenza del diritto: a lui deve constare della esi­stenza dei fatti costitutivi e della mancanza di taluni fatti impeditivi ed estintivi; ma di altri fatti impeditivi o estintivi (pur fatti valere dal conve­nuto) egli rimanda l'esame.

Ora queste eccezioni, ch'egli riserva, possono essere fondate, e, se accolte nel successivo giudizio, apparirà l’attore non aveva diritto al pagamento: la precedente sentenza cade allora nel nulla, e l’attore sarà eventualmente tenuto alla restituzione di quanto ricevette in forza di quella e al risarcimento dei danni.

Tale limite processuale non appare ripetuto a proposito dei giudizi cartolari in generale, onde a questi deve ritenersi estraneo il carattere della sommarietà, salvo disposizioni di leggi speciali, e nei loro precisi confini, come, appunto, nel caso testè ricordato del processo cambiario, ed altresì nei giudizi promossi in forza di assegno bancario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1993 Codice Civile

Cass. civ. n. 23502/2022

Sul terzo che proponga un'azione di simulazione assoluta dell'accordo sotteso all'emissione (o alla successiva circolazione) di un titolo cambiario grava l'onere di allegare il negozio presupposto e di dimostrarne l'insussistenza, dal momento che il carattere formale ed astratto dell'obbligazione cambiaria - per definizione assistita da una presunzione di esistenza del rapporto sottostante - sarebbe irrimediabilmente vanificato qualora l'esperimento dell'azione di simulazione importasse per il creditore cambiario l'onere di palesare la natura giuridica del contratto sotteso al rilascio dei titoli.

Cass. civ. n. 15580/2022

L'art. 1993 c.c., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito l'avverbio "scientemente" contenuto nell'art. 21 della legge predetta, con l'avverbio "intenzionalmente", va inteso nel senso che, affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva, invece, ritenuto necessaria la sussistenza, in capo al giratario del titolo e al precedente possessore, del proposito comune di agire in danno del debitore, laddove, invece, la norma incentrava l'attenzione sulla condotta del possessore del titolo).

Cass. civ. n. 15708/2021

Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.

Cass. civ. n. 26275/2017

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Cass. civ. n. 20449/2016

L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto.

Cass. civ. n. 6217/2016

Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo. (Rigetta, Trib. Bari, 18/09/2012).

Cass. civ. n. 26166/2014

Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave.

Cass. civ. n. 7779/2014

L'astrattezza cartolare del titolo di credito - la cui "ratio" è favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità dello stesso - presuppone che il soggetto, al quale non possano opporsi le eccezioni personali relative al rapporto sottostante, sia effettivamente terzo rispetto ad esso, non solo formalmente ma anche sostanzialmente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che, emessi degli assegni bancari a saldo del prezzo di acquisto di un bene immobile di proprietà di una società, con intestazione personale in favore del legale rappresentante della stessa, l'astrattezza non potesse costringere l'emittente a pagare il prenditore per un debito cartolare cui non corrispondeva un credito causale appartenente a quest'ultimo, così precludendo le eccezioni relative al rapporto di compravendita). (Rigetta, Trib. Milano, 27/02/2008).

Cass. civ. n. 6275/2004

L'art. 21 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacché l'astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Nei rapporti diretti tra le parti, e quindi anche nel rapporto di traenza del titolo accettato, quest'ultimo ha invece valore di mera promessa di pagamento, e come tale comporta una mera inversione processuale dell'onere della prova della sussistenza del credito.

Cass. civ. n. 1058/2001

L'eccezione attinente alla sottoscrizione cambiaria, perché non conforme all'art. 8 della legge cambiaria, costituisce una tipica eccezione di forma per difetto di uno dei requisiti essenziali di contenuto — forma elencati nell'art. 1 della stessa legge; come tale, essa, a norma dell'art. 1993 c.c., è opponibile al possessore del titolo, essendo irrilevante, dato il carattere reale dell'eccezione, lo stato soggettivo di buona fede del possessore.

Cass. civ. n. 8392/1997

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, esso può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli ii titolo. In quest'ultima ipotesi la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione e ha ricevuto l'assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione, e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all'art. 25 della legge sugli assegni.

Cass. civ. n. 2814/1995

Il rilascio di pagherò cambiari si concreta nell'assunzione di un'obbligazione cartolare, avente disciplina diversa da quella che discende dal rapporto fondamentale, cui però rimane legata, nel rapporto diretto tra emittente e prenditore o tra girante e immediato giratario; l'insussistenza del rapporto causale toglie effetto alla pretesa creditoria cartolare, in base alle norme generali degli artt. 1992 e 1993 c.c. e dell'art. 21 l. camb., nei limiti in cui la relativa eccezione, avente natura personale, possa essere opposta al portatore del titolo.

Cass. civ. n. 1126/1993

Nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale opera una presunzione iuris tantum di esistenza e liceità della causa del negozio per cui incombe sempre al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale anche quando il creditore abbia fatto riferimento al rapporto fondamentale, non comportando questo riferimento, in sé e per sé considerato, inversione dell'onere della prova; conseguentemente, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia dei titoli stessi.

Cass. civ. n. 3033/1987

In virtù dei principi di astrattezza e letteralità dei titoli di credito, l'accordo, esplicito o implicito, intercorso tra girante e giratario per cui tra loro si convenga che, pur in presenza di una girata piena, il giratario assume solo la qualità di mandatario come se fosse giratario per l'incasso, non può essere opposto al giratario stesso dal debitore che deve pagare in via di regresso. Pertanto, l'emittente o uno dei successivi giranti di un assegno bancario non possono, nei confronti del prenditore, sollevare eccezioni relative alla sua legittimazione ad agire in regresso, se si tratta di eccezioni fondate non su quanto risulta dal titolo, ma su asseriti rapporti extracartolari, in base ai quali l'ultimo giratario dovrebbe ritenersi solo mandatario del girante, per l'incasso del titolo.

Cass. civ. n. 4607/1983

In considerazione dell'esistenza di una agevole circolazione dei titoli cambiari, fondata sul carattere astratto e formale degli stessi, e tenuta presente l'espressa previsione di una loro lecita e valida emissione «in bianco», il debitore cambiario non può contestare al terzo, che figura prenditore in virtù dell'avvenuto riempimento di un titolo rilasciato «in bianco», la regolarità e l'efficacia formale del titolo se non con precise prove circa la violazione dei relativi patti, senza che peraltro il prenditore debba dimostrare il rapporto causale in base al quale ne sia venuto in possesso, ovvero che possano trovare applicazione le previsioni legislative riguardanti la cessione del credito cambiario.

Cass. civ. n. 6431/1981

L'art. 1993 c.c., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito all'avverbio «scientemente» contenuto nell'art. 21 della stessa legge quello «intenzionalmente», va inteso nel senso che affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. La prova dell'intenzionalità, che fa carico al debitore, non può considerarsi immanente nel mero fatto dell'accettazione in pagamento di un titolo scaduto.

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