A) Teoria delle eccezioni cambiarie: a) L'abrogato art. 324, 1 comma del cod. di comm. italiano del 1882, e l'art. 82 della vecchia Legge cambiaria tedesca, pure abrogata
L'abrogato art. 324, 1 comma del Cod. di comm. italiano del 1882 disponeva che « nei giudizi cambiari, ancorché promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita ». Ed, analogamente, l'art. 82 della vecchia Legge cambiaria germanica, pure abrogata: « Il debitore cambiario non può opporre altre eccezioni che quelle che gli derivano dal diritto cambiario e che gli spettano direttamente contro l'attore ».
La dottrina tedesca dominante era quasi concorde nel ritenere:
1) Che l'espressione legislativa «eccezioni che derivano dal diritto cambiario» comprendesse le eccezioni fondate sia sulla Legge cambiaria che sul diritto comune, Legge cambiaria e diritto comune disciplinanti, in special modo, l'una [Legge cambiaria] i requisiti formali e l'altro [diritto comune] i requisiti sostanziali del negozio cambiario;
2) Che l'espressione «eccezioni che spettano direttamente contro l'attore» equivalesse ad eccezioni derivanti dalla peculiarità della situazione giuridica del singolo creditore cambiario, e perciò, si riferisse alle eccezioni opponibili soltanto contro esso creditore, o dette altrimenti personali (exceptiones in personam).
E la nostra dottrina osservava sul cit. art. 324, 1 comma:
a) Che questo aveva comune col cit. art. 82 l'indicazione positiva delle eccezioni esperibili nei processi cambiari;
b) Che esso però divideva tali eccezioni in tre categorie, che non corrispondevano pienamente a quelle elencate nello stesso art. 82:
c) Che, nella prima categoria (eccezioni riguardanti la forma del titolo), rientravano le eccezioni alleganti difetti o irregolarità relative alla forma della cambiale, di cui il convenuto contestava addirittura la validità: così, ad es., le eccezioni di difetto o irregolarità di uno dei requisiti enumerati nell’art. 251 cod. comm. Le eccezioni riguardanti la mancanza delle condizioni necessarie all’esercizio dell’azione si connettevano ai presupposti speciali dell’azione cambiaria, cioè, ad es., alle formalità richieste per l’esperimento dell’azione di regresso: così, all’omissione, tardività o irregolarità del protesto, alla decorrenza dei termini per l’esercizio dell’azione di regresso. Infine, le eccezioni personali che costituivano l’unica categoria del cit. art. 324, comma 1, avente una rispondenza completa nell’art. 82 cit. della vecchia legge cambiaria tedesca, cioè con le eccezioni che spettano direttamente contro l’attore, erano intese, al pari di queste, come derivanti dalla peculiarità della situazione giuridica del singolo creditore cambiario, e perciò erano considerate esperibili solo contro tale creditore;
4) Che tale enumerazione, tuttavia, appariva incompleta, per il fatto che rimanevano escluse alcune eccezioni certamente opponibili e di notevole importanza pratica, quali le eccezioni di falsità della firma, di omonimia, di incapacità, di difetto di rappresentanza, che a torto ed artificiosamente si tentava di far rientrare nelle categorie sancite nel cit. art. 324, 1 comma. Si affermava che «meglio valeva dire che l'enumerazione, che l’art. 324 faceva delle eccezioni, “non era, nè voleva essere, completa, ma si riferiva esclusivamente alle eccezioni attinenti alla sfera del rapporto cambiario, rimanendo sottintese le altre più generali e comuni ad ogni giudizio”, e ciò in armonia con la tendenza, già manifestatasi nei Lavori preparatori, di togliere alla norma in parola ogni carattere di tassatività.
5) Che le eccezioni personali ai portatori precedenti erano opponibili anche al terzo possessore di mala fede, mediante il rimedio giuridico della exceptio doli generalis.
b) Gli artt. 21 e 65 della Legge cambiaria italiana vigente: i caratteri positivo e completo di queste norme, e l'espresso riconoscimento legislativo del rimedio giuridico della exceptio doli generalis
L'art. 21 della Legge cambiaria italiana vigente (come l'art. 17 della Legge cambiaria tedesca pure vigente), in quanto dispone, conformemente all’art. 16 della Legge uniforme di Ginevra (Convenzione
7 giugno 1930), che« la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore »,— formalmente, si differenzia dall'abrogato art. 324, comma cod. comm per avere carattere negativo, ossia, contrariamente a quest'ultima norma, determina eccezioni inopponibili. Ma esattamente si rileva che, sostanzialmente, « le due norme si equivalgono, perché dire che non si possono opporre le eccezioni personal; ai precedenti possessori, equivale a dire che si possono opporre le eccezioni personali a chi esercita l'azione, e viceversa ».
Tuttavia, nono notevoli, sempre nelle due norme in parola, le seguenti differenze sostanziali:
1) Che, mentre l'art. 324, 1 comma enunciava in maniera non tassativa, e incompleta, le eccezioni cambiarie opponibili, e cioè oltre « le eccezioni personali a colui che esercita l'azione cambiaria », le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell’ azione. L’art. 21, integrato con l’art. 65, 1 comma (per cui “nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall’art. 21”, e che giustamente è stato qualificato una norma aggiunta, senza necessità, alla Legge uniforme) statuisce, in definitiva, l’opponibilità non solo di tutte le eccezioni personali all’attore e facenti riferimento sia al negozio cambiario, sia il negozio fondamentale, ma altresì di tutte le eccezioni opponibili a qualunque giudizio, subordinatamente al limite della non personalità ai precedenti possessori.
Come si è perspicuamente illustrato, « in realtà, se si considera che il primo comma dell'art. 65 ammette che il debitore possa opporre le eccezioni non vietate dall'art. 21, e se si tiene presente che il divieto dell'art. 21 è limitato alle sole eccezioni predette, fondate cioè sui rapporti personali del debitore col traente e con i precedenti giranti, e quindi opponibili soltanto a costoro, appare evidente che nella formula eccezioni non vietate dall'art. 21 sono comprese tutte le altre possibili eccezioni, onde l'espressione limitatrice «il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale » è distrutta dalla espressione immediatamente successiva « e quelle non vietate dall'art. 21 », che non solo comprende le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2, ma anche quelle di disconoscimento della firma e della rappresentanza, specificamente richiamate nel precedente art. 64, quelle di incapacità espressamente disciplinate negli artt. 9 e 10, quella di alterazione del testo della cambiale, regolata nell'art. 88, e tutte le altre o di natura tipicamente cambiaria, come, ad es., quelle di decadenza, a norma dell'art. 6o, di prescrizione, a norma dell'art. 94, o di natura generale, sia sostanziale sia processuale ».
2) Che l'art. 21 contiene l'espresso riconoscimento legislativo della exceptio doli generalis, la quale, anteriormente, era applicata in via di costruzione giuridica, — e viene, ora, sancita positivamente come rimedio giuridico per opporre le eccezioni personali al traente od ai portatori precedenti, anche al terzo possessore, ove quest'ultimo « acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore ». Questa formula, come si è già accennato, è la traduzione italiana della dizione corrispondente usata nell'art. 16 della Legge uniforme di Ginevra; e, notoriamente, si risolvette nell'abbandono delle altre formule « concerto fraudolento o collusione [entente frauduleuse] e mala fede [mauvaise foz] » usate rispettivamente nel Règlement uniforme adottata nella II Conferenza de L'Aia del 1912 (art. i 6) e nel Projet du Comitè d'experts ijuristes de la Sociètè des Nations del 1929 (art. 16), — ed ebbe, formalmente, carattere transazionale. Pertanto, la dottrina dominante, mentre esclude che la legge richieda il concorso della frode, sia del girante che del giratorio, cioè la c. d. collusione (nel senso che il secondo si renda complice del primo nel frustare, a danno del debitore, l'opponibilità delle eccezioni), — propende per l’opinione che la legge medesima abbia adottato un concetto intermedio fra collusione e mala fede.
Ma, in realtà, come si è dimostrato esaurientemente da parte della dottrina (Bigiavi), nella Legge Uniforme di Ginevra (art. 16), e conseguentemente nella legge cambiaria italiana (art. 21), si è sostituito l’originario “l’agire sciente a danno del debitore” alla “malafede”, in dipendenza di un equivoco, cioè dell’erroneo presupposto che questa malafede fosse costituito, essenzialmente e sempre, dalla semplice scienza delle eccezioni opponibili ai portatori precedenti. Pertanto la dottrina anche italiana, ad es. in materia di firme cambiarie di favore, pone in rilievo che tale semplice scienza non ingenera mala fede costantemente, bensì solo nel caso in cui implichi coscienza di arrecare ad altri un ingiusto danno, ossia ledere un diritto altrui. Ne consegue che, eliminato siffatto equivoco, e precisato nei termini testé riferiti il concetto di « mala fede », non c’è dubbio che a questa equivalga, pienamente la formula legislativa in esame, è stato autorevolmente riconosciuto, a anche dalla giurisprudenza costante della nostra Corte di Cassazione. Invero, chi, acquistando il titolo, agisce, ed ha coscienza di agire, a danno del debitore, è, per ciò stesso, in mala fidi, nel senso tecnico e tradizionale di questa espressione — mala fede che non importa senz'altro, e né richiede dogmaticamente e legislativamente, l’intenzione di arrecare danno al debitore, ed a cui non può essere equiparata l’ignoranza dovuta a « colpa grave », come risulta inequivocabilmente dal confronto dell'art. 21 degli artt. 14, 20 e 46 della stessa Legge cambiaria.
c) Distinzioni delle eccezioni cambiarie lato sensu: a') Eccezioni cambiarie reali, b') ed eccezioni cambiarie personali. a'a') Eccezioni cambiarie assolute, b'b') ed eccezioni cambiarie relative
La dottrina e la giurisprudenza italiane e tedesche, con riferimento agli artt. 324, 1 comma Cod. comm. italiano del 1882 e 82 della vecchia Legge cambiarla germanica, e poi agli artt. 21 e 17, rispettivamente, della nuova legge cambiaria italiana e tedesca, e premesso che il concetto di eccezione cambiaria latu sensu, analogamente a quello più vasto di eccezione in generale, comprende qualsiasi attività spiegata dal convenuto nel processo cambiario e diretta a negare, in tutto o in parte, i fatti giuridici posti a base dell’azione, o a contrapporre altri fatti, da cui risulti l’inesistenza della pretesa, o altro diritto, che la renda, in tutto o in parte, considerano fondamentale la distinzione che differenzia: a’) le eccezioni cambiarie reali [exceptiones in rem], b') dalle eccezioni cambiarie personali [exceptiones in personam]. Le prime possono esperirsi contro qualsiasi possessore della cambiale che la renda, in tutto o in parte, inefficace, intaccando la consistenza medesima del vincolo obbligatorio, onde sono qualificate anche oggettive; b') le seconde soltanto contro determinati possessori, in dipendenza della peculiarità della situazione giuridica, in cui questi si trovano riguardo al debitore convenuto, e perciò sono pure dette soggettive.
Ma, sebbene il diritto positivo abbia considerato le eccezioni cambiarie rispetto al creditore che esercita l'azione, — tuttavia, anche per ragioni sistematiche, si è ritenuto opportuno operare una ulteriore distinzione, avuto riguardo alla persona del debitore da cui l'eccezione è opponibile, cioè all'opponibilità dal lato attivo. Appunto, secondo che delle eccezioni cambiarie, possano avvalersi tutti i debitori, od almeno tutta una categoria di debitori (es. obbligati, in via di regresso), ovvero soltanto un singolo debitore, si hanno, rispettivamente: a’a') eccezioni cambiarie assolute [exceptiones rei cohaerentes], b'b') ed eccezioni cambiarie relative [exceptiones personae cohaerentes].
Sub a'): Casi di eccezioni cambiarie reali
Fra le eccezioni cambiarie (lato sensu) reali sono, generalmente, comprese: Le eccezioni di nullità del titolo per vizi di forma, eccezioni per cui si .allega la mancanza o irregolarità (anche parziale, e non sanabile mediante Presunzioni legislative) di requisiti formali, a tenore degli artt. 1, 2, 65, to comma, 100 e 101 Legge camb.
Le eccezioni di invalidità della obbligazione cambiaria:
1) Per incapacità dell'obbligato (artt. 9-10 Legge camb.);
2) Per falsità della firma (art. 64 Legge camb.);
3) Per omonimia del convenuto rispetto all'effettivo obbligato;, ha il potere di agire (artt. 11 e seg. Legge camb.);
4) Per difetto di poteri rappresentativi nel soggetto che appone firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire;
5) Per vizi di forma di una determinata obbligazione cambiaria: es.: sanciti dalla legge (art. 8 Legge camb.), la girata parziale (art. 16, 2 comma Legge camb.), l'avallo per atto separato (art. 36, 1 comma Legge camb.). In tale ordine di casi, evidentemente, si differenzia da quello di vizi di forma Ingolfi implicanti nullità del titolo perché, come bene si rileva, l’invalidità della cambiale produce la invalidità cambiaria dì tutte le obbligazioni, mentre la invalidità cambiaria di una singola obbligazione non influenza la validità delle altre per il principio dell’indipendenza delle varie obbligazioni sancito nell'art. 7.
Le eccezioni di mancanza di talune condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione cambiaria, quali:
1) L’eccezione di improcedibilità della azione cambiaria, per mancata regolarizzazione del bollo irregolare;
2) L’eccezione di improcedibilità dell’azione cambiaria esecutiva, per dei bollo originariamente irregolare;
3) L’eccezione di decadenza dell’azione cambiaria di regresso, per mancata presentazione o mancato protesto;
4) L’'eccezione di cancellazione della firma cambiaria (dell'accettante, del girante);
5) L'eccezione di alterazione del testo della cambiale;
6) L'eccezione di pagamento cambiario (totale o parziale), menzionato sul titolo.
Sub b') Casi di eccezioni cambiarie personali
Fra le eccezioni cambiarie (lato sensu) personali sono, pure generalmente, classificate:
1) Le eccezioni di mancanza di talune altre condizioni necessarie per l'esercizio dell’azione cambiaria, quali:
a) L'eccezione di mancanza dl legittimazione dell'attore (per difetto di pone:~ del titolo, odi continuità della serie di girate....);
b) L'eccezione di mancanza di titolarità (arg. art. 20 Legge camb.), come di quella che fa perdere ogni efficacia alla legittimazione;
2) Le eccezioni di riti del consenso nella formazione del negozio cambiario.
3) Le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale, o dalla convenzione del rapporto fondamentale, del negozio cambiario (eccezioni causali).
4) Le eccezioni derivanti da altri rapporti (contrattuali o extra-contrattuali) interceduti fra il debitore cambiario ed il portatore del titolo (pactum de non petendo, di remissione, o di 'innovazione, pagamento cambiario non menzionato sul titolo, novazione, compensazione....).
5) La exceptio doli generalis, come rimedio giuridico per far valere anche contro i terzi possessori, le eccezioni personali opponibili al traente od ai portatori precedenti.
Sub a'a') b'b') Casi di eccezioni cambiarie assolute (reali e personali) e relative (reali e personali)
Eccezioni cambiarie, oltre che reali, assolute sono ad as., quelle di nullità del titolo per vizi di forma: con esse il convenuto contesta la validità della cambiale in forza della quale si agisce, da chiunque sia fatta valere e contro qualunque dei sottoscrittori. Così pure, ma in senso meno generale, sono eccezioni cambiarie, oltre che reali, assolute quelle di decadenza, che non tutti i sottoscrittori, bensì tutti gli obbligati di regresso, possono opporre al creditore, per mancata presentazione o mancato protesto. Ancora sono eccezioni reali, ma relative, quelle di invalidità delle obbligazioni cambiarie per incapacità dell'obbligato, per falsità della firma, per omonimia, per difetto di poteri rappresentativi, che sono opponibili solo dal convenuto incapace ovvero vittime della falsificazione, della omonimia o dell'atto di un pseudo-rappresentante.
Viceversa, casi di eccezioni personali assolute sono costituiti dalle eccezioni di mancanza di legittimazione o di titolarità, eccezioni che sono esperibili da chiunque, rispettivamente contro il possessore che non si legittimi con una serie continua di girate, o che non abbia acquistato il titolo a tenore dell'art. 20 Legge camb. Però, come giustamente si è osservato, « le eccezioni più numerose e che più propriamente si dicono personali, sono quelle relative, che cioè quel dato convenuto soltanto pub opporre a quel dato possessore attore, in virtù del rapporto che corre fra loro, o a causa della speciale posizione in cui, per le rispettive condizioni, vengono a trovarsi l'uno di fronte all'altro ». Tali sono, ad es., le eccezioni di vizi del consenso nella formazione del negozio cambiario, le eccezioni causali.
B) Teoria delle eccezioni cartolari: a) L'art. 1993 nuovo Cod. civ.: positività e tassatività relativa e incompletezza della norma. Peculiarità dell'espresso riconoscimento legislativo del rimedio giuridico della exceptio doli generalis
L'art. 1993 in esame statuisce le eccezioni opponibili nei giudizi promossi in forza di titoli di credito, — eccezioni che possono qualificarsi cartolari, e che costituiscono, nel nostro ordinamento giuridico, una novità legislativa, palesemente modellata sul diritto cambiario.
Pertanto, nella interpretazione di questa norma e nella costruzione della teoria delle eccezioni cartolari, debbono, naturalmente, essere tenute presenti sia le norme del diritto cambiario, sia la teoria delle eccezioni cambiarie sopra esposta.
1) Il cit. art. 1993, come l'art. 65 della Legge cambiaria, ha carattere positivo, nel senso che determina le eccezioni opponibili al portatore del titolo, nei giudizi promossi in fora del titolo medesimo, o giudizi cartolari.
2) Esso art. 1993, però contrariamente al combinato disposto degli artt. 21 e 65 della Legge cambiaria, ha valore tassativo e carattere incompleto. « Valore tassativo », perché la norma, in quanto dispone categoricamente che « il debitore può opporre al possessore soltanto le eccezioni elencate da essa [norma] », esclude, in maniera insuscettibile di equivoci, che altre eccezioni siano opponibili. « Carattere incompleto », — perché, nella lettera della legge, non rientrano né l'eccezione di omonimia, nè le eccezioni di diritto processuale generale. Ora, se la prima ]eccezione di omonimia] pub, in sede di interpretazione estensiva, essere compresa fra « le eccezioni che dipendono dalla falsità della propria firma », ove si consideri che in entrambe le fattispecie, si ha disconoscimento di firma (arg. art. 64 Legge camb.), — le seconde [eccezioni di diritto processuale generale] sono insuscettibili di inclusione in alcuna delle categorie legali. Il che non toglie che anche queste ultime siano opponibili nei giudizi cartolari, in forza delle norme processuali generali; onde la tassatività dell'art. 1993 deve intendersi in senso relativo, cioè con riferimento alle eccezioni di diritto sostanziale.
3) Ancora deve notarsi che la disposizione in parola, in quanto consente al debitore di opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo, e sostituisce così il termine intenzionalmente al termine scientemente già usato nella norma corrispondente all’art. 21 della Legge cambiaria, subordina l’esperibilità della exceptio doli generalis ad un estremo, che va oltre il concetto giuridico di mala fede.
Si è esattamente osservato che la Legge cambiaria colpisce il portatore consapevole del danno che reca, e richiede meno dell’art. 1993 il requisito dell'intenzione dì nuocere può interpretarsi nel senso che il debitore debba provare non n, ove il requisito della consapevolezza del danno, ma anche l’intenzione di recare danno al debitore; e poiché non v'è ragione di qua norma speciale per la cambiale, diversa dalla norma generale per i titoli di credito, e — pure esattamente si è proposto che, in sede di coordinamento, l'ultima parte dell'art. 1993 sia modificata in modo conferme alla Legge cambiaria, che cioè si sostituisca a il termine scientemente (art. 21) al termine intenzionalmente (art. 1993).
b) Categorie legislative e casi di eccezioni cartolari
L'art. 1993 più volte cit. elenca, nella maniera relativamente tassativa testé illustrata, le seguenti categorie di eccezioni cartolari opponibili:
a)Eccezioni di forma.
b) Eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo.
c) Eccezioni dipendenti da falsità della propria firma, o da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione.
d) Eccezioni dipendenti dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
e) Eccezioni personali al possessore.
La prima categoria di eccezioni è destinata a far valere vizi di forma, come cause di invalidità dell'intero titolo, od anche di una singola obbligazione cartolare; e ciò nei casi di irregolarità, anche parziale, di requisiti formali prescritti dalla legge sotto pena di nullità.
La letteralità dei titoli di credito, come si è detto, importa che, da un punto di vista positivo, esclusivamente il contenuto del titolo sia decisivo ai fini della individuazione e delimitazione del singolo diritto cartolare, e che, da un punto di vista negativo, non sia consentito, sia al sottoscrittore che al portatore, di riferirsi ad alcun fatti od elemento non emergente dal documento, od extracartolare, ossia non riconoscibile attraverso il medesimo documento, o comunque espressamente richiamatovi. Pertanto, l'applicazione, necessariamente integrale, dell’elemento della letteralità fa si non solamente che il portatore non possa valere in sede di esercizio del diritto cartolare, pretese più ampie di quelle consentite dalla scrittura, la quale ha solo l'efficacia ad essa attribuita dalla legge — ma che, altresì, al terzo portatore non siano opponibili eccezioni desunte da fati e rapporti extra-cartolari.
Reciprocamente, sono opponibili le eccezioni fondate su fatti e rapporti cartolari, ossia (secondo la formula usata nell'art. 1993) « fondate sul contesto letterale del titolo », quali i casi sopra enunciati in materia cambiaria, dell'eccezione di cancellazione della firma cartolare, — dell'eccezione di alterazione del titolo, — dell'eccezione di pagamento menzionato sul medesimo titolo. E queste eccezioni, come l'eccezione di invalidità, per vizi di forma, dell'intero titolo, sono tutte reali ed assolute; mentre l'eccezione di invalidità, sempre per vizi di forma, di una singola obbligazione cambiaria è parimenti reale, ma relativa.
Sono pure reali, ma relative, le eccezioni dipendenti da falsità della propria firma (falsità in cui va compresa la omonimia, in quanto essa falsità deve interpretarsi estensivamente, cioè nel senso di disconoscimento, o da difetto di capacità o di rappresentanza, difetto che deve riscontrarsi « nel momento della creazione del titolo », poiché il termine legislativo «emissione» è adoperato appunto col significato di « creazione ».
Riguardo alle eccezioni dipendenti dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione, e riguardo alle eccezioni personali al possessore, ci riferiamo ai rilievi sopra eseguiti a proposito delle corrispondenti categorie delle eccezioni cambiarie.
Fra le eccezioni personali, come si è detto sempre a proposito delle eccezioni cambiarie, rientra anche l'exceptio doli generalis, nella sua peculiare configurazione legislativa, sopra prospettata.
c) La non sommarietà dei processi cartolari in generale
L'art. 65, 20, 30 e 40 comma della Legge cambiaria dispone che, nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, « se le eccezioni [opposte al debitore] siano di lunga indagine, il Giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza. Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione della esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione. Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il Giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la rivocazione del provvedimento ».
La dottrina, con riferimento sia a queste norme, sia all'abrogato art. 324 Cod. di comm. ital. del 1882, insegna che le eccezioni cambiarie, sono, con ciò, sottoposte non solo ad un limite materiale, ma anche ad un limite processuale, che attribuisce al processo cambiario il carattere della sommarietà, per ciò che determina una limitazione particolare della cognizione del giudice, ed importa una tutela rapida, ma provvisoria, della pretesa dell'attore, onde la esecutorietà e la definitività della sentenza non procedono di conserva. In altri termini, come rilevò magistralmente il Chiovenda (con riferimento all'art. 324 Cod. comm. allora vigente), « la sommarietà dà al processo cambiario la sua caratteristica, crea cioè l'antinomia fra l'azione cambiaria e il diritto effettivo del creditore cambiario; e consiste in ciò: che delle eccezioni personali a colui che esercita l'azione [ora, di tutte le eccezioni cambiarie, a termini del cit. art. 65 Legge Camb.], quantunque tutte per sé opponibili, non possono farsi valere se non quelle che sono fondate su prova scritta [estremo che non è più richiesto dal cit. art. 65 Legge Camb.], e che oltre a ciò sono liquide o di pronta soluzione; le altre eccezioni, che richiedono più lunga indagine, sono riservate per essere discusse in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento del giudice. Adunque, nel momento in cui la condanna con riserva ha luogo, non Consta al giudice della esistenza del diritto: a lui deve constare della esistenza dei fatti costitutivi e della mancanza di taluni fatti impeditivi ed estintivi; ma di altri fatti impeditivi o estintivi (pur fatti valere dal convenuto) egli rimanda l'esame.
Ora queste eccezioni, ch'egli riserva, possono essere fondate, e, se accolte nel successivo giudizio, apparirà l’attore non aveva diritto al pagamento: la precedente sentenza cade allora nel nulla, e l’attore sarà eventualmente tenuto alla restituzione di quanto ricevette in forza di quella e al risarcimento dei danni.
Tale limite processuale non appare ripetuto a proposito dei giudizi cartolari in generale, onde a questi deve ritenersi estraneo il carattere della sommarietà, salvo disposizioni di leggi speciali, e nei loro precisi confini, come, appunto, nel caso testè ricordato del processo cambiario, ed altresì nei giudizi promossi in forza di assegno bancario.