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Articolo 1838 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Deposito di titoli in amministrazione

Dispositivo dell'art. 1838 Codice Civile

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione(1) deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli(2). Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante(3).

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi [2329, 2342, 2344, 2489, 2491] o si deve esercitare un diritto di opzione [2441], la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

È nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza(4).

Note

(1) Oggetto del contratto possono essere titoli di Stato ma anche azioni societarie, obbligazioni, titoli rappresentativi di merci ecc.
(2) A seconda dell'oggetto (buoni del tesoro, cartelle fondiarie) i titoli di credito depositati possono attribuire diversi diritti, i quali, però, devono essere indicati espressamente sul documento (992 c.c.).
(3) Di regola l'accredito avviene in un conto corrente bancario (1852 c.c.) dal quale la banca detrae anche le somme che le spettano a titolo di compenso e rimborso spese.
(4) Sulla banca, comunque, grava l'obbligo di adottare la diligenza del professionista qualificato (v. 1176, 2 c.c.).

Ratio Legis

Tale particolare ipotesi di deposito bancario soddisfa, da un lato, l'interesse del depositante a porre al riparo i titoli da eventi negativi nonché quello a ricavarne un lucro, atteso che li amministra un soggetto a ciò deputato (v. 1834 c.c.); dall'altro, quello della banca di trarre un profitto dall'amministrazione.
La regola di cui all'ultimo comma si spiega considerando che si tratta di una obbligazione di mezzi nella quale, cioè, la diligenza costituisce l'elemento portante del comportamento cui è tenuto il debitore, a prescindere dal risultato finale.

Spiegazione dell'art. 1838 Codice Civile

Posizione giuridica della banca rispetto al contratto

Come si è detto sopra, per effetto del deposito di titoli in amministrazione la banca assume l'obbligo, non solo di conservare i valori avuti in custodia, ma di esplicare un' attività particolare rispondente, n tutto o in parte, a quella stessa attività che esplicherebbe il depositante qualora i valori fossero rimasti nel suo possesso.

Dall'esame dell'articolo emerge evidente che il deposito interviene nell'interesse esclusivo del depositante, il quale non solo ottiene la conservazione dei valori, ma anche a proprio favore la gestione dei diritti inerenti ed accessori ad essi.

Dalla formulazione attuale dell'articolo riferito al deposito amministrato risulta abbastanza chiaramente che il legislatore nella sua redazione si è ispirato all'opinione sostenuta dalla dottrina più recente ed ha in particolare tenuto presente la preponderanza del mandato. Indici ne sono: l'obbligo fatto alla banca di provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli depositati e all'accreditamento delle somme riscosse al depositante, nonché la sancita nullità del patto di esonero della banca circa l'osservanza dell'ordinaria diligenza, così come avviene per il mandato. Questa interpretazione trova inoltre conferma nel fatto specifico che il legislatore impone alla banca gli oneri e gli obblighi della normale gestione ed amministrazione in favore del depositante e chiede la sua specifica e particolare attività dichiarativa per quelle operazioni o circostanze che non possono essere considerate come rientranti immediatamente in quella attività, come ad esempio per l'esercizio del diritto di opzione o il versamento di decimi.

Il richiamo ai poteri ed agli obblighi del mandatario in generale viene infine confermato dalla norma sulla possibilità di vendita a mezzo di un agente di cambio del titolo soggetto ad opzione o per il quale il versamento di decimi deve essere fatto, il che trova riscontro nel principio generale del mandato circa la conservazione e la preservazione dei diritti del mandante.

Dalla dizione attuale della legge risulta implicitamente che il rapporto viene conformato come deposito regolare aperto, dovendo forzatamente la banca avere la disponibilità e non la proprietà dei valori depositati. Ciò naturalmente presuppone ed implica l'obbligo per la banca, ed il diritto per il depositante, alla individuazione dei titoli ed al rilascio di un documento probatorio del contratto, ma che non pub essere considerato come rappresentativo dei titoli.

La nuova disciplina su questo rapporto non ci dice quali siano i titoli che possono essere oggetto di deposito amministrato, per cui bisogna ritenere che oggetto ne possono essere normalmente tutti i titoli di natura fungibile, ed in particolare quelli al portatore ed eccezionalmente quelli nominativi, per i quali il potere della banca si limiterà all’esercizio di quegli atti che non richiedono l’intervento dell’intestatario. Sono da considerare oggetto di amministrazione i titoli all’ordine, per i quali occorrerà, naturalmente, per l’esercizio dei diritti in essi documentati, la presenza delle forme di legittimazione (girata); mentre si devono escludere, tra i titoli al portatore, quelli in genere surrogatori della moneta. Con riferimento alle regole che disciplinano la circolazione dei titoli esteri nel regno, potranno essere oggetto di deposito i titoli che non soggiacciono alle disposizioni speciali del R. D. L. 26 maggio 1934, n. 804 e del R. D. L. 8 dicembre 1934 n. 1942, e del R. D. L. 28 dicembre 1936, n. 2197.


Obblighi della banca

La prima parte dell'articolo stabilisce quali siano gli obblighi del depositario nei confronti del depositante, ma l’ elencazione in esso contenuta deve considerarsi puramente esemplificativa: la stessa espressione e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli ne è chiara indicazione.

Data la varietà dei titoli che possono essere oggetto di un deposito in amministrazione non riesce agevole procedere in astratto alla fissazione degli atti di amministrazione che la banca può compiere. Quale atto principale interviene la custodia e la conservazione dei titoli stessi in modo che venga evitata la possibilità della loro confusione con quelli di altri depositanti. Resta così escluso che la banca ne possa affidare la custodia ad altri, a meno che ciò non faccia per effetto di forza maggiore o di autorizzazione del cliente, sarà dato alla banca, invece, di spossessarsi temporaneamente dei titoli quando ciò sia necessario per l'esercizio del diritto da essi, o definitivamente quando ciò è necessario per l'esercizio del diritto o per ottenerne degli altri in sostituzione.

Di fronte alla molteplicità con la quale i diversi regolamenti interni degli istituti bancari provvedevano per il passato a fissare quali erano gli atti di amministrazione ai quali essi si obbligavano nei confronti del cliente, oggi la legge precisa — e la norma deve intendersi in senso puramente dispositivo e non imperativo — che la banca, oltre alla conservazione dei titoli, e tenuta ad esigere gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso dei capitali, a curare le riscossioni per conto del depositante e a provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli, è tenuta ad esigere i protesti eventuali, ad esercitare la azioni interruttive della prescrizione o eliminative della decadenza. E questo complesso di obbligazioni sulla condotta dell'amministrazione non può considerarsi modificabile da un contrario uso bancario, in quanta sostanzialmente contrastante con l'interesse del depositante.

La legge si limita a dire che le somme incassate a seguito dell'attività di amministrazione della banca devono essere accreditate al depositante, nel senso che devono essere messe a disposizione del cliente. Si lascia piena libertà alla volontà delle parti sulle forme in cui l'accreditamento deve intervenire, e qualora accordo in proposito non vi sia stato, le condizioni bancarie o gli usi forniranno in disciplina dell'accreditamento, che avverrà normalmente in un conto corrente infruttifero, oppure in un conto corrente alle condizioni ordinarie di tasso d’interesse.


Esercizio dei diritti dai titoli e diritto della banca

Il primo comma dell'articolo procede alla disciplina di una delle attività a cui la banca e tenuta nell'espletamento della propria attività di amministrazione, che nella pratica incontrava diverse soluzioni e formulazioni.

Per quanto riguarda il diritto di opzione sui titoli affidati in amministrazione alla banca, secondo le condizioni d'affari, gli istituti di credito erano tenuti a seguire tutte le deliberazioni prese dalle società emittenti dei titoli per il fine di poter informare tempestivamente il depositario e per ottenere da esso le istruzioni su quanto dovesse fare. In assenza di disposizioni da parte del cliente la banca si riteneva autorizzata a vendere per conto del cliente i titoli alle migliori condizioni. Oggi quella che era una norma posta dalla pratica diviene una regola positiva, in base alla quale è fatto obbligo alla banca a tenersi al corrente con il movimento dei titoli e di richiedere tempestivamente al cliente le istruzioni in proposito. Ma all’ esecuzione di tali disposizioni e tenuta solo nel caso che abbia ricevuto i fondi e le somme all'uopo occorrenti per l'esecuzione di quanto necessario per far valere l'opzione o per eseguire il versamento dei decimi, non essendo quindi tenuta ad anticiparle in favore del cliente, salvo patto precedente contrario. La seconda parte di questa norma prevede il procedimento con il quale la banca, onde esimersi dalla propria responsabilità nei confronti del cliente ed al tempo stesso corrispondere al generale obbligo di tutela dei suoi interessi, potrà procedere in caso che il cliente ometta di dare istruzioni in merito alla opzione. La banca ha il diritto di vendere titoli per conto del depositante e a mezzo di un agente di cambio. Ed a questo proposito, in relazione al fatto che le banche oggi esercitano l'attività specifica dei negozi di borsa, e da ritenere che la vendita possa essere fatta direttamente a mezzo dei suoi funzionari autorizzati ad operare in borsa, come anche, purché sia rispettato la tutela dell'interesse del cliente ad acquistare per proprio conto, (salvo le disposizioni generali sugli impieghi dei capitali da parte delle banche) le azioni sulle quali verte l'opzione, data la loro natura di fungibilità e di beni aventi un prezzo specifico di borsa.


Rimborso delle spese e diritto di compenso

Per quanto da un punto di vista generale il deposito amministrato venga oggi disciplinato nella sezione delle operazioni passive per la banca nel senso lato sopra indicato, il rapporto viene configurato come rapporto che da diritto alla banca ad un compenso quale corrispettivo delle proprie prestazioni a favore del cliente.

La dottrina concorda nell'affermare un diritto della banca ad essere rimborsata delle spese effettuate ed effettivamente sostenute per ogni operazione compiuta in favore del cliente. Nella pratica comune tanto il compenso quanto il suo ammontare era stabilito dalla convenzione e dagli usi: le banche procedevano spesso gratuitamente al servizio di amministrazione, trovando il proprio tornaconto nel fatto che dall’amministrazione scaturiscono affari ed operazioni diverse, oppure stipulavano una remunerazione globale per la custodia e l’amministrazione oppure separata per i due aspetti, o ancora, più di frequente, stipulavano a proprio favore una provvigione per ogni singola operazione, fissandola nelle condizioni d’affare o secondo gli usi correnti nelle singole piazze.

La norma attuale, sancendo in ogni caso il diritto alle spese incontrate dalla banca – e solo per le spese necessarie ed utili – per l’esecuzione delle operazioni inerenti all’espletamento del proprio mandato, fissa il diritto al compenso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1838 Codice Civile

Cass. civ. n. 16318/2017

In tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/05/2012).

Cass. civ. n. 4653/2007

L'art. 1997 cod. civ., nel disporre che il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo, trova spiegazione nella circostanza che, se il pignoramento od il vincolo si attuassero con la mera ingiunzione al terzo in possesso del titolo di non pagare al debitore, il terzo - non risultando impedita la circolazione del titolo - si troverebbe esposto a pagare due volte, cioè al creditore procedente assegnatario del credito documentato dal titolo ed suo portatore, legittimato a pretederne il pagamento secondo la legge di circolazione del titolo. Tuttavia, allorquando il titolo di credito sia in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al d.lgs. n. 213 del 1998, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo, essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che avevano dichiarato nullo il pignoramento di titoli in deposito ai sensi del detto d.lgs. perché eseguito con le forme dell'espropriazione presso terzi, anziché in quelle dell'espropriazione presso il debitore. A seguito della cassazione la Suprema Corte ha anche deciso nel merito, accogliendo l'opposizione e dicharando la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato nullo il pignoramento). (Cassa e decide nel merito, Trib. Venezia, 10 Novembre 2004).

Cass. civ. n. 4414/1981

La determinazione dell'effettiva volontà delle parti contraenti costituisce accertamento riservato al giudice del merito che è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione e da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Pertanto, qualora il depositante di titoli azionari presso una banca ceda tali titoli ad altro soggetto (nella specie: banca straniera), che lasci in deposito i titoli presso la banca depositaria, amministrandoli in nome proprio anche se nell'interesse del primo depositante, correttamente il giudice del merito, sulla base dei due distinti contratti esistenti fra le parti (deposito e cessione fiduciaria), esclude che la banca depositaria, anche se consapevole delle finalità illecite perseguite dalle parti della cessione fiduciaria (nella specie, esportazione di capitali all'estero in violazione delle leggi italiane), sia partecipe dell'illecito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1838 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. E. chiede
giovedì 13/04/2023
“Buongiorno
Volevo dei chiarimenti in proposito del ratio art. 1838 tutela del conto deposito titoli.
Sono correntista presso il Banco di XXX.
Sono stato convocato presso l'agenzia Y di XXX per discutere dei miei titoli in deposito presso la loro agenzia.
Un esperto di operazioni finanziarie mi comunicava che sul mio conto c'erano titolii scaduti e aveva perso 600 euro di valore.
In proposito dell'art. 1838 volevo sapere se deve subire io il danno o posso richiedere un rimborso in merito.
Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 19/04/2023
L’art. 1838 del c.c. pone in capo alla banca l'obbligo di conservare i titoli avuti in custodia e di porre in essere le medesime attività che esplicherebbe il depositante nell’eventualità in cui detti titoli fossero rimasti in suo possesso.

Dal comma 4 si evince che l’obbligazione posta in capo all’istituto bancario non sia un’obbligazione di risultato, bensì un’obbligazione di mezzi, che si ha quando il debitore (nel caso di specie la banca) non promette un risultato al creditore (il depositante), ma si obbliga a tenere un comportamento che ne soddisfi l'interesse, senza che il raggiungimento di un ulteriore risultato (profitto) sia da ritenersi essenziale.
In altri termini, nelle obbligazioni di mezzi il debitore è obbligato a compiere azioni nell’interesse del creditore, senza essere obbligato a garantire un determinato risultato; con l’unico obbligo di tenere, nel compimento delle azioni prescritte, l’ordinaria diligenza.

Tanto premesso, in linea generale la banca non ha l’obbligo di rimborsare le perdite che i titoli ad essa affidati subiscono a causa delle oscillazioni di valore del mercato di rischio; sempre che abbia assolto l’obbligo gli obblighi informativi nei confronti del risparmiatore.
A tal proposito, la Suprema Corte ha recentemente statuito che la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, determina la presunzione che l'obbligo informativo gravante sulla banca sia stato assolto; la presunzione può essere vinta dalla contestazione del cliente, il quale, però, non deve affermare genericamente di non essere stato informato, ma deve allegare l'omissione di specifiche informazioni che, se conosciute, lo avrebbero indotto a non effettuare l’investimento; in tale circostanza, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente fornite. (Cass. Civ., ordinanza 10 luglio – 27 ottobre 2020, n. 23570).

Nel caso di specie, posto che non vengono riportati elementi per presumere il mancato assolvimento da parte della banca degli obblighi informativi, ovvero altri eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali, non sembra sussistere responsabilità dell’istituto per la perdita di valore dei titoli amministrati.

David chiede
martedì 21/08/2018 - Estero
“Salve Spett.le Avv. Brocardi, la mia domanda è questa, come premessa le riporto il paragrafo del Testamento in esame, per comprendere al meglio il mio quesito. Per privacy, sostituirò i nomi con lettere: "Istituisco eredi universali di tutto il mio patrimonio il sig. "X" ed il sig."Y". A loro carico pongo l'onere di nominare un legale di fiducia per farsi assistere durante le pratiche successorie. Lego alla Fondazione "Z" di cui sono fondatore, tutti i DIRITTI DI CREDITO che vanterò all'apertura della mia successione nei confronti della banca "C" e "D". Quesito: per DIRITTI DI CREDITO cosa si intende esattamente? conto corrente e obbligazioni? o anche azioni? le azioni se non erro non sono diritti di credito, ma titoli di credito. Gli azionisti sono soci di capitale, non creditori. Il de cuius deteneva in ambedue le banche ("C" e "D") un conto corrente, obbligazioni e pacchetti azionari. In attesa di una sua risposta, Saluti. David”
Consulenza legale i 25/08/2018
Per rispondere al quesito è necessario intanto tenere presente la distinzione esistente nel nostro ordinamento giuridico tra diritti assoluti e diritti relativi.
Si definiscono assoluti quei diritti che possono vantarsi erga omnes, ossia nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà), mentre sono relativi quei diritti che il titolare può vantare solo nei confronti di uno o più soggetti determinati.
E’ proprio in questa seconda categoria che debbono farsi rientrare i diritti di credito, in quanto attribuiscono al titolare del diritto (c.d. creditore) una pretesa, giuridicamente garantita, ad ottenere una prestazione da parte di un soggetto ben determinato, ossia il debitore-obbligato.

Ora, sia la successione nel rapporto di conto corrente che quella nell’intestazione di titoli obbligazionari o di titoli azionari (ossia, rappresentativi del capitale di una determinata società) configurano una successione in quella categoria di diritti che si definisce di tipo relativo, ma non tutti danno diritto all’insorgenza di un credito immediato.
Infatti, mentre nel caso del conto corrente gli eredi o i legatari diventano immediatamente proprietari del denaro presente sul conto (vantando un diritto di credito alla riscossione di quelle somme), diverso sarà il discorso per la successione dei titoli (azioni ed obbligazioni).

Il chiamato all’eredità, sia esso erede o legatario, non eredita, al momento della morte del de cuius, il valore del titolo in denaro, in quanto ciò che si trasferirà sarà l’intera titolarità del titolo medesimo, che potrà essere riscosso solo alla scadenza pattuita dal testatore con la società emittente (unico debitore-obbligato).
Trattasi più propriamente di valori mobiliari, titoli di credito come correttamente definiti nel quesito, che rappresentano quote di capitale di aziende, oppure prestiti a medio lungo termine concessi a società per azioni, allo Stato o ad altri enti pubblici (si distingue, infatti, tra titoli pubblici e titoli privati)

Volendo essere ancora più precisi, può dirsi che, mentre il possessore di una obbligazione vanta un credito che genera un reddito periodico (cedole) e il diritto al rimborso dello stesso ad una determinata scadenza, il possessore di un’azione, invece, vanta diritti di natura patrimoniale e amministrativa (quali il diritto a riscuotere dividendi, partecipare alle assemblee sociali, sottoscrivere aumenti di capitale, ecc.), ma non anche il diritto al rimborso del suo investimento (in quanto tenuto a partecipare, nei limiti dell’investimento stesso, al rischio d’impresa).

Ciò posto, dunque, potrà dirsi che, a stretto rigore, sia le obbligazioni che le azioni, dovendosi qualificare, sotto il profilo della loro natura giuridica, come valori mobiliari, non comportano l’immediata insorgenza di un diritto di credito, con la conseguenza che non dovrebbero farsi rientrare nell’oggetto del legato disposto in favore della fondazione; di essi, piuttosto, dovranno beneficiare X e Y nella loro qualità di eredi universali.

In favore di tale tesi possono addursi, peraltro, le seguenti altre considerazioni:
  1. la stessa normativa fiscale, al fine di determinare la base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione, detta diversi criteri di valutazione a seconda dei singoli beni caduti in successione, distinguendo espressamente tra beni immobili e diritti reali immobiliari, case, appartamenti, ecc., quote o azioni societarie, obbligazioni, altri titoli, quote sociali, navi e aeromobili, rendite e pensioni, crediti e altri beni.
  2. i titoli azionari ed obbligazionari si troveranno in realtà detenuti dagli istituti bancari in forza di una fattispecie contrattuale accessoria tipica, ossia il c.d. contratto di deposito titoli in amministrazione, disciplinato dall’art. 1838 c.c.
Trattasi di un contratto a titolo oneroso il quale assolve, nei confronti del cliente depositante, la duplice funzione di custodia titoli, da una parte, e di amministrazione degli stessi, dall’altra.
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione (oggetto possono esserne titoli di Stato, azioni di società, obbligazioni di enti pubblici e privati ed in genere qualsivoglia titolo di massa) deve esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, curare le riscossioni per conto del depositante ed in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli.
Le eventuale somme riscosse dovranno essere accreditate al depositante ex art. 1838 comma 1 c.c. di regola su un conto corrente, il quale viene così ad essere utilizzato come modalità esecutiva del contratto di deposito.

Solo nel momento in cui tali somme confluiranno sul conto corrente, e solo limitatamente a tali somme, il cliente assumerà una posizione creditoria nei confronti dell’istituto di credito, potendo così dire di vantare nei suoi confronti un diritto di credito alla riscossione delle poste attive a qualsiasi titolo portate dal conto corrente.

Le considerazioni che precedono, dunque, portano a concludere che con l’espressione “diritti di credito” utilizzata dal testatore devono intendersi soltanto le eventuali somme a credito risultanti dai rapporti di conto corrente intrattenuti con gli istituti di credito, e non ciò (azioni ed obbligazioni) che scaturisce da un diverso rapporto contrattuale con soggetti terzi (le società emittenti i relativi titoli), se non limitatamente alla somme riscosse per effetto di un contratto di deposito titoli in amministrazione e fatte confluire sul conto corrente ad esso collegato e di cui il testatore era titolare (ossia tutte le somme discendenti dalla riscossione di cedole o da eventuali rimborsi, nel frattempo intervenuti, delle somme date in prestito).