Posizione giuridica della banca rispetto al contratto
Come si è detto sopra, per effetto del deposito di titoli in amministrazione la banca assume l'obbligo, non solo di conservare i valori avuti in custodia, ma di esplicare un' attività particolare rispondente, n tutto o in parte, a quella stessa attività che esplicherebbe il depositante qualora i valori fossero rimasti nel suo possesso.
Dall'esame dell'articolo emerge evidente che il deposito interviene nell'interesse esclusivo del depositante, il quale non solo ottiene la conservazione dei valori, ma anche a proprio favore la gestione dei diritti inerenti ed accessori ad essi.
Dalla formulazione attuale dell'articolo riferito al deposito amministrato risulta abbastanza chiaramente che il legislatore nella sua redazione si è ispirato all'opinione sostenuta dalla dottrina più recente ed ha in particolare tenuto presente la preponderanza del mandato. Indici ne sono: l'obbligo fatto alla banca di provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli depositati e all'accreditamento delle somme riscosse al depositante, nonché la sancita nullità del patto di esonero della banca circa l'osservanza dell'ordinaria diligenza, così come avviene per il mandato. Questa interpretazione trova inoltre conferma nel fatto specifico che il legislatore impone alla banca gli oneri e gli obblighi della normale gestione ed amministrazione in favore del depositante e chiede la sua specifica e particolare attività dichiarativa per quelle operazioni o circostanze che non possono essere considerate come rientranti immediatamente in quella attività, come ad esempio per l'esercizio del diritto di opzione o il versamento di decimi.
Il richiamo ai poteri ed agli obblighi del mandatario in generale viene infine confermato dalla norma sulla possibilità di vendita a mezzo di un agente di cambio del titolo soggetto ad opzione o per il quale il versamento di decimi deve essere fatto, il che trova riscontro nel principio generale del mandato circa la conservazione e la preservazione dei diritti del mandante.
Dalla dizione attuale della legge risulta implicitamente che il rapporto viene conformato come deposito regolare aperto, dovendo forzatamente la banca avere la disponibilità e non la proprietà dei valori depositati. Ciò naturalmente presuppone ed implica l'obbligo per la banca, ed il diritto per il depositante, alla individuazione dei titoli ed al rilascio di un documento probatorio del contratto, ma che non pub essere considerato come rappresentativo dei titoli.
La nuova disciplina su questo rapporto non ci dice quali siano i titoli che possono essere oggetto di deposito amministrato, per cui bisogna ritenere che oggetto ne possono essere normalmente tutti i titoli di natura fungibile, ed in particolare quelli al portatore ed eccezionalmente quelli nominativi, per i quali il potere della banca si limiterà all’esercizio di quegli atti che non richiedono l’intervento dell’intestatario. Sono da considerare oggetto di amministrazione i titoli all’ordine, per i quali occorrerà, naturalmente, per l’esercizio dei diritti in essi documentati, la presenza delle forme di legittimazione (girata); mentre si devono escludere, tra i titoli al portatore, quelli in genere surrogatori della moneta. Con riferimento alle regole che disciplinano la circolazione dei titoli esteri nel regno, potranno essere oggetto di deposito i titoli che non soggiacciono alle disposizioni speciali del R. D. L. 26 maggio 1934, n. 804 e del R. D. L. 8 dicembre 1934 n. 1942, e del R. D. L. 28 dicembre 1936, n. 2197.
Obblighi della banca
La prima parte dell'articolo stabilisce quali siano gli obblighi del depositario nei confronti del depositante, ma l’ elencazione in esso contenuta deve considerarsi puramente esemplificativa: la stessa espressione e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli ne è chiara indicazione.
Data la varietà dei titoli che possono essere oggetto di un deposito in amministrazione non riesce agevole procedere in astratto alla fissazione degli atti di amministrazione che la banca può compiere. Quale atto principale interviene la custodia e la conservazione dei titoli stessi in modo che venga evitata la possibilità della loro confusione con quelli di altri depositanti. Resta così escluso che la banca ne possa affidare la custodia ad altri, a meno che ciò non faccia per effetto di forza maggiore o di autorizzazione del cliente, sarà dato alla banca, invece, di spossessarsi temporaneamente dei titoli quando ciò sia necessario per l'esercizio del diritto da essi, o definitivamente quando ciò è necessario per l'esercizio del diritto o per ottenerne degli altri in sostituzione.
Di fronte alla molteplicità con la quale i diversi regolamenti interni degli istituti bancari provvedevano per il passato a fissare quali erano gli atti di amministrazione ai quali essi si obbligavano nei confronti del cliente, oggi la legge precisa — e la norma deve intendersi in senso puramente dispositivo e non imperativo — che la banca, oltre alla conservazione dei titoli, e tenuta ad esigere gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso dei capitali, a curare le riscossioni per conto del depositante e a provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli, è tenuta ad esigere i protesti eventuali, ad esercitare la azioni interruttive della prescrizione o eliminative della decadenza. E questo complesso di obbligazioni sulla condotta dell'amministrazione non può considerarsi modificabile da un contrario uso bancario, in quanta sostanzialmente contrastante con l'interesse del depositante.
La legge si limita a dire che le somme incassate a seguito dell'attività di amministrazione della banca devono essere accreditate al depositante, nel senso che devono essere messe a disposizione del cliente. Si lascia piena libertà alla volontà delle parti sulle forme in cui l'accreditamento deve intervenire, e qualora accordo in proposito non vi sia stato, le condizioni bancarie o gli usi forniranno in disciplina dell'accreditamento, che avverrà normalmente in un conto corrente infruttifero, oppure in un conto corrente alle condizioni ordinarie di tasso d’interesse.
Esercizio dei diritti dai titoli e diritto della banca
Il primo comma dell'articolo procede alla disciplina di una delle attività a cui la banca e tenuta nell'espletamento della propria attività di amministrazione, che nella pratica incontrava diverse soluzioni e formulazioni.
Per quanto riguarda il diritto di opzione sui titoli affidati in amministrazione alla banca, secondo le condizioni d'affari, gli istituti di credito erano tenuti a seguire tutte le deliberazioni prese dalle società emittenti dei titoli per il fine di poter informare tempestivamente il depositario e per ottenere da esso le istruzioni su quanto dovesse fare. In assenza di disposizioni da parte del cliente la banca si riteneva autorizzata a vendere per conto del cliente i titoli alle migliori condizioni. Oggi quella che era una norma posta dalla pratica diviene una regola positiva, in base alla quale è fatto obbligo alla banca a tenersi al corrente con il movimento dei titoli e di richiedere tempestivamente al cliente le istruzioni in proposito. Ma all’ esecuzione di tali disposizioni e tenuta solo nel caso che abbia ricevuto i fondi e le somme all'uopo occorrenti per l'esecuzione di quanto necessario per far valere l'opzione o per eseguire il versamento dei decimi, non essendo quindi tenuta ad anticiparle in favore del cliente, salvo patto precedente contrario. La seconda parte di questa norma prevede il procedimento con il quale la banca, onde esimersi dalla propria responsabilità nei confronti del cliente ed al tempo stesso corrispondere al generale obbligo di tutela dei suoi interessi, potrà procedere in caso che il cliente ometta di dare istruzioni in merito alla opzione. La banca ha il diritto di vendere titoli per conto del depositante e a mezzo di un agente di cambio. Ed a questo proposito, in relazione al fatto che le banche oggi esercitano l'attività specifica dei negozi di borsa, e da ritenere che la vendita possa essere fatta direttamente a mezzo dei suoi funzionari autorizzati ad operare in borsa, come anche, purché sia rispettato la tutela dell'interesse del cliente ad acquistare per proprio conto, (salvo le disposizioni generali sugli impieghi dei capitali da parte delle banche) le azioni sulle quali verte l'opzione, data la loro natura di fungibilità e di beni aventi un prezzo specifico di borsa.
Rimborso delle spese e diritto di compenso
Per quanto da un punto di vista generale il deposito amministrato venga oggi disciplinato nella sezione delle operazioni passive per la banca nel senso lato sopra indicato, il rapporto viene configurato come rapporto che da diritto alla banca ad un compenso quale corrispettivo delle proprie prestazioni a favore del cliente.
La dottrina concorda nell'affermare un diritto della banca ad essere rimborsata delle spese effettuate ed effettivamente sostenute per ogni operazione compiuta in favore del cliente. Nella pratica comune tanto il compenso quanto il suo ammontare era stabilito dalla convenzione e dagli usi: le banche procedevano spesso gratuitamente al servizio di amministrazione, trovando il proprio tornaconto nel fatto che dall’amministrazione scaturiscono affari ed operazioni diverse, oppure stipulavano una remunerazione globale per la custodia e l’amministrazione oppure separata per i due aspetti, o ancora, più di frequente, stipulavano a proprio favore una provvigione per ogni singola operazione, fissandola nelle condizioni d’affare o secondo gli usi correnti nelle singole piazze.
La norma attuale, sancendo in ogni caso il diritto alle spese incontrate dalla banca – e solo per le spese necessarie ed utili – per l’esecuzione delle operazioni inerenti all’espletamento del proprio mandato, fissa il diritto al compenso.