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Articolo 167 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Costituzione del fondo patrimoniale

Dispositivo dell'art. 167 Codice Civile

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [2021 ss.] con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Ratio Legis

La norma disciplina la costituzione del fondo patrimoniale (in particolar modo la forma), ed elenca i beni che possono esserne oggetto; le esigenze familiari impongono una vincolabilità dei beni, e pertanto ne risultano esclusi i beni mobili e le somme di denaro.

Spiegazione dell'art. 167 Codice Civile

L'atto tra vivi di costituzione del fondo patrimoniale viene considerato un atto di liberalità, a titolo gratuito; per tale ragione, non integrando adempimento di un dovere giuridico, è suscettibile di revocatoria fallimentare, ed entrambi i coniugi saranno legittimati passivi.
Il testamento volto a costituire il fondo patrimoniale deve essere di un terzo e non di uno dei coniugi.
I beni oggetto di fondo patrimoniale non possono essere beni mobili (art. 812 del c.c.), somme di denaro o un'azienda; residuano, e potranno essere tassativamente solo questi, i beni immobili, i titoli di credito e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Trattandosi di beni fruttiferi, i titoli di credito nominativi rientrano nella funzione designata da tale norma: il sostentamento e l'impiego per i bisogni della famiglia.
Diversamente, le cambiali e gli assegni bancari, che non producono di per sé frutti, sono esclusi dall'elencazione di cui al IV comma.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

111 Riguardo alle singole disposizioni del nuovo istituto, devesi ricordare che nell'art. 167 del c.c. era stato suggerito di aggiungere una norma per ammettere la costituzione del patrimonio familiare anche dopo lo scioglimento del matrimonio da parte del coniuge superstite o di un terzo, qualora vi siano figli minorenni, e un'altra disposizione per autorizzare la moglie a costituire i beni dotali in patrimonio familiare. Ma è sembrato che le due proposte estenderebbero in modo non conveniente il campo di applicazione dell'istituto. Quanto alla prima, è da osservare che la costituzione del patrimonio familiare, dopo lo scioglimento del matrimonio, non avrebbe una sufficiente giustificazione nella finalità di dare una protezione economica ai figli minorenni. L'istituto tende ad assicurare la prosperità di una famiglia che sorge, mira a provvedere ai bisogni dei figli, dei quali si ignora il numero, per un periodo di tempo non preventivamente determinabile. Con la morte di uno, o di entrambi i genitori, ogni incertezza sulla composizione della famiglia viene meno, e, se vi sono figli minorenni, questi possono essere beneficati direttamente. Quanto poi alla seconda proposta, è sembrato che il consentire alla moglie di apportare beni dotali al patrimonio familiare costituirebbe una deroga al principio della immutabilità delle convenzioni matrimoniali in precedenza stabilite.
116 Era stato proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non eccedesse la quota disponibile. Si è però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento dei vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva.

Massime relative all'art. 167 Codice Civile

Cass. civ. n. 33391/2022

Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.

Cass. civ. n. 5768/2022

In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.

Cass. civ. n. 18194/2021

Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall'istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2019)

Cass. civ. n. 12121/2020

Qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale), la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/08/2016)

Cass. civ. n. 10522/2020

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (La S.C., richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un'associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2018)

Cass. civ. n. 30517/2019

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l'autorizzazione del giudice tutelare).

Cass. civ. n. 12545/2019

In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2013)

Cass. civ. n. 16176/2018

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/02/2017).

Cass. civ. n. 29298/2017

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/09/2016)

Cass. civ. n. 19376/2017

L'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.

Cass. civ. n. 13343/2015

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

Cass. civ. n. 2530/2015

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, il cui credito anteriore non può considerarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l'"animus novandi" e l'"aliquid novi". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto priva di effetto novativo la rinegoziazione del debito con emissione di cambiali, avvenuta pochi giorni dopo la costituzione del fondo patrimoniale).

Cass. civ. n. 21658/2009

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).

Cass. civ. n. 24757/2008

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione.

Cass. civ. n. 17418/2007

In tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto i presupposti dell'actio pauliana in caso di stipula da parte dei due coniugi con un terzo, allorché due costituenti su tre già avevano rilasciato fideiussione per le obbligazioni bancarie assunte da una società in perdita, poi dichiarata fallita, mentre l'atto era successivo di undici anni al matrimonio, osservando che se, quanto all'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, per l'elemento soggettivo trattandosi di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito la scientia damni non è esclusa dall'invocazione di un generico interesse della famiglia, poiché non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 c.c. per far fronte ai relativi bisogni).

Cass. civ. n. 15917/2006

Nell'azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, legittimato passivo è anche il coniuge non stipulante (nella specie il fondo era stato costituito solo dall'altro coniuge), in considerazione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo e della conseguente necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito; né rileva la mancanza del consilium fraudis in capo a tale coniuge, atteso che, non avendo egli partecipato all'atto di costituzione del fondo, non può trovare applicazione la previsione di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., ma, semmai, quella di cui al n. 2, in quanto, quale beneficiario, la sua posizione è assimilabile a quella del terzo. (Nella fattispecie le S.C. ha altresì confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva statuito che non era richiesta nemmeno la consapevolezza — da parte di detto coniuge — del pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori, trattandosi di atto per lui a titolo gratuito in quanto il bene assoggettato al vincolo era di esclusiva proprietà del coniuge stipulante).

Cass. civ. n. 5684/2006

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 c.c. per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione imposta per gli immobili dall'articolo 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti.

Cass. civ. n. 18065/2004

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell'art. 64 legge fall., dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art. 64 legge fall., come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

Cass. civ. n. 5402/2004

I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 c.c.). E la circostanza che il giudice, all'atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso, non può essere valorizzata al punto di attribuire ai figli stessi la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera eventualità i cui presupposti devono essere verificati soltanto al momento della cessazione del fondo.

Nell'azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, e non al solo coniuge debitore che ha destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia.

Cass. civ. n. 4422/2001

L' atto di acquisto di un immobile successivamente costituito in fondo patrimoniale è suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore, nel concorso delle condizioni di legge dettate dall'art. 2901 c.c., anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 c.c.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore.

Cass. civ. n. 15297/2000

La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento del bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo all'inalienabilità dei beni. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione sostanziale, il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., dalla madre, nella qualità di legale rappresentante del figlio minorenne, avverso il decreto con il quale il giudice delegato abbia dichiarato, ex art. 64 L. fall., inefficace l'atto costitutivo del fondo patrimoniale al quale era stato destinato un immobile di proprietà del padre, poi fallito.

Cass. civ. n. 2604/1994

La costituzione del fondo patrimoniale - che è atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi, non sussistendo, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti - può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 167 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
domenica 09/10/2016 - Veneto
“Due coniugi in regime di separazione dei beni hanno costituito nel aprile 1999 un fondo patrimoniale regolarmente trascritto ed annotato, successivamente nel aprile del 2005 hanno concesso una iscrizione ipotecaria sul bene compreso nel fondo patrimoniale come terzi datori di ipoteca, la banca nell'atto di concessione di apertura di credito menziona che il bene è libero da ipoteche, vincoli, trascrizioni, iscrizioni, pregiudizievoli, ad eccezione del fondo patrimoniale stesso. La domanda è se la banca può promuovere un pignoramento o meno in quanto da scritti si evince che: su un bene già inserito nel fondo patrimoniale ben può essere iscritta ipoteca anche dopo l'iscrizione nel fondo stesso, tuttavia finché sussiste il fondo patrimoniale il creditore non può pignorare e agire con l'esecuzione forzata nei confronti di tale immobile. allegati a richiesta per vostra doverosa conoscenza cordialità.”
Consulenza legale i 13/10/2016
Ai sensi dell’art. 167 c.c. possono essere costituiti in fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, ai quali – di fatto – viene posto un vincolo di destinazione per far fronte ai bisogni della famiglia.
Per poter essere opponibile ai terzi, il fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi.
Parlando del caso di specie, il fondo patrimoniale è stato posto in essere nell’aprile 1999 ed è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio nel novembre 1999: è a far data da quest’ultimo mese che il fondo si è reso opponibile ai terzi. In altre parole, l’esistenza del vincolo relativo al bene immobile è stato portato a conoscenza dei terzi con l’annotazione: pertanto, dopo il novembre 1999 il bene immobile può essere interessato da qualsiasi procedura esecutiva solo e soltanto se il credito per cui si intende agire è sorto per far fronte ai bisogni della famiglia. In caso contrario (ad esempio, un credito contratto per cause di lavoro), il bene immobile non potrà essere sottoposto ad esecuzione forzata.

La peculiarità del caso di specie riguarda l’iscrizione dell’ipoteca nel 2005. Orbene, la banca potrà effettuare un pignoramento – direttamente, senza notifica di atto di precetto (un atto prodromico all’esecuzione forzata), in quanto creditrice ipotecariasolo se il credito che intende far valere in sede esecutiva è inerente ai bisogni familiari.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che non è possibile anticipare gli effetti della trascrizione e, pertanto, il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo dopo la sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio (C. Cass., SS. UU., sent. n. 21658/2009).
La Cassazione ha più volte ribadito il concetto: nel caso in cui il pignoramento sia successivo rispetto all’annotazione del fondo patrimoniale ma l’ipoteca sia stata iscritta sul bene prima dell’annotazione, allora il pignoramento seguirà il suo corso (in altre parole: ipoteca iscritta 1/1/2005; annotazione del fondo 3/5/2005; pignoramento iniziato il 12/1/2006. È palese come – al momento dell’ipoteca – il bene fosse pienamente libero da vincoli, e pertanto aggredibile – così C. Cass., sez. III 24/1/2012 n. 933 e n. 24332/2008). Naturalmente, non è questo il caso di specie.

Merita un cenno un’ulteriore pronuncia della Cassazione, con la quale si è stabilito che l’ipoteca resta pienamente valida ed efficace se i beni costituiti in fondo patrimoniale sono suscettibili di esecuzione forzata per l’inadempimento di obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia (sez. V, 18/5/2012 n. 7880).

Nel suo caso, pertanto, la banca non potrà intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del bene finché esso è vincolato a fondo patrimoniale (si veda l’art. 171 c.c. sulla cessazione del fondo), e sempre che il credito per cui intende agire non venga in essere per bisogni inerenti la famiglia.

Massimo B. chiede
sabato 04/06/2016 - Liguria
“Buongiorno,
la mia domanda si riallaccia alla precedente spostando solo alcuni termini; mi è sembrato quindi corretto trattarla come una domanda ex-novo.
Ripeto i dati di base che restano invariati.
Sono sposato in regime di separazione dei beni; possiedo un appartamento di mia esclusiva proprietà ed uno in comproprietà con mia moglie al 50%.
Desidererei sapere se è possibile costituire un fondo patrimoniale, per i bisogni della famiglia, al quale conferire l'appartamento di mia proprietà e solamente la quota di mia moglie dell'appartamento in comproprietà, quindi escludendo la mia quota.
Oppure costituire un fondo al quale conferire solo la quota dell'appartamento di mia moglie. In entrambi i casi con il consenso e la firma di mia moglie.
Grazie e cordiali saluti.

Massimo B.”
Consulenza legale i 10/06/2016
Il conferimento di quote di immobile secondo le modalità indicate nel quesito è senz’altro possibile: le norme del codice civile relative all’istituto del fondo patrimoniale (art. 167 e seguenti) non pongono vincoli in tal senso.
Anche la giurisprudenza lo ammette pacificamente (si vedano, tra tutte, Tribunale Prato 24 febbraio 2009 e Tribunale di Civitavecchia 6 marzo 2015).
Si mette in evidenza come la legge, a proposito dell’amministrazione del fondo, stabilisca che “La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. (…) L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale (art. 168 c.c.). Ciò significa che, di regola, quanto è contenuto nel fondo è di proprietà dei coniugi; tuttavia, è pienamente ammissibile una deroga, per cui chi costituisce il fondo (che può essere uno dei coniugi, entrambi oppure anche un terzo) può attribuire la titolarità dei beni del fondo come crede (pertanto anche ad uno solo dei coniugi o ad un terzo, ad esempio).
Si noti bene tuttavia che, in ogni caso, i coniugi mantengono sempre e comunque sui beni in questione un diritto di godimento assimilabile all’usufrutto e che rimangono gli amministratori del fondo (secondo le regole dell’amministrazione nella comunione legale, di cui all’art. 1105 cod. civ.).


Luciana chiede
sabato 12/05/2012 - Veneto
“la possibilità di usufruire dell'art. 167 spetta anche a persone non sposate?
io per esempio ho una attività commerciale che è una s.a.s. e sono separata vivo assieme ad un'altra persona, come posso utilizzare l'articolo sopra citato?

grazie per la risposta
luciana”
Consulenza legale i 13/05/2012

L'art. 167 del c.c. stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando particolari beni, immobili o mobili, iscritti in pubblici registri, o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo non può essere inteso come un veicolo utile a sottrarre i propri beni ai creditori. Il vero vincolo del fondo, infatti, è che per la sua costituzione richiede la costanza del matrimonio. Il fondo, dunque, non è uno strumento adatto alle coppie di fatto, persone dello stesso sesso e persone non sposate che hanno figli. In questi casi potrebbe vedersi il nuovo istituto dei "vincoli di destinazione" previsto dall'art. 2645 del c.c..