L’opposizione del detentore del titolo al decreto di ammortamento: a) Natura giuridica
Come si è esattamente osservato, mentre il decreto del Presidente del Tribunale chiude la prima fase necessaria del processo di ammortamento, l’opposizione del detentore del titolo al predetto decreto determina la seconda fase eventuale del suddetto processo.
a) L'atto di opposizione ha la natura giuridica di una domanda di accertamento negativo nei confronti del ricorrente convenuto, che ha già ottenuto il decreto di ammortamento, e di accertamento positivo nei confronti del debitore cartolare, rispetto a cui l’opponente chiede che sia dichiarato essere egli il legittimo portatore del titolo.
b) Soggetto attivo
Soggetto attivo del rapporto processuale in esame è il semplice detentore del titolo in contestazione, ossia la persona avente un potere fatto su tale titolo (
art. 1140 del c.c. e
art. 1141 del c.c.).
c) Presupposto di ammissibilità
Presupposto necessario dell'atto di opposizione è il deposito del titolo presso la Cancelleria del Tribunale, chiamato a conoscere delta controversia: il difetto di tale deposito importa la inammissibilità della opposizione, a tenore del preciso disposto dell'art. 2017, 2 comma, Cod. civ..
d) Procedura
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al Tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore » (art. 2017, 1 comma); e ciò entro il termine perentorio dì trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale, di cui nell'art. 2016, 3 comma.
Tale opposizione può fondarsi su cause diverse; ma, come si é bene rilevato, «
il più delle volte tenderá a far dichiarare che il detentore, anziché essere semplicemente tale, ha acquistato la proprietà del titolo quale possessore di buona fede e senza colpa grave ». E, naturalmente, questa fase del processo si svolge in contradittorio, e dà luogo alla pronuncia di una sentenza.
e) Sentenza di accoglimento e sentenza di rigetto dell’opposizione
Quest'ultima [sentenza], secondo i casi, può essere:
1) Di accoglimento della opposizione, e, quindi, di revoca del decreto di ammortamento, e di accertamento della spettanza all'opponente della proprietà del titolo e della titolarità dei diritti cartolari;
2) Di rigetto della opposizione, — nel quale caso l'ammortamento diventa definitivo, e viene implicitamente dichiarata la legittimazione all'esercizio dei diritti cartolari del ricorrente, che aveva già chiesto e ottenuto l'ammortamento. Deve essere, inoltre, ordinata la consegna del titolo depositato al medesimo ricorrente (art. 2017, 3 comma).