I presupposti della piena efficacia dei vincoli sui titoli nominativi
L'art. 2024, 1 comma, Cod. civ., in quanto dispone che «
nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo nel registro », — statuisce, rispetto a tutti i titoli nominativi, una norma speciale, che integra la norma generale, sancita nel precedente art.
1997; e regolante tutti i titoli di credito.
Invero, si è già detto a proposito di alcuni vincoli sui titoli nominativi (usufrutto, pegno....: v. retro), che l’ «
attuazione » o «
esecuzione sul titolo » del vincolo, - attuazione o esecuzione la quale importa, secondo i casi, la soppressione o la restrizione della disponibilità materiale sulla cosa - è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la piena efficacia del vincolo, nel senso che questa [piena efficacia] presuppone, oltre la consegna della cosa all'usufruttuario, al creditore pignoratizio...., «
una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro »; — e ciò, appunto, a tenore del cit. art. 2024, 1 comma. E questi rilievi sono, in forza di quest'ultima disposizione, riferibili a Turri i vincoli su titoli nominativi, precisamente nel senso che la efficacia di essi vincoli anche nei confronti dell'emittente e dei terzi — presuppone, oltre la «
attuazione sul titolo », di cui nel cit. art. 1997, — la «corrispondente annotazione sul
titolo e nel registro », di cui nell'art. 2024, 1 comma.
La discipina giuridica della annotazione del vincolo (richiami)
Il successivo secondo comma dello stesso art. 2024 prescrive, per l'annotazione in parola, l'osservanza del disposto del secondo comma dell'art.
2022; e ciò per quanto concerne sia la prova della propria identità e capacità di disporre, sia l'obbligo della esibizione del titolo e della dimostrazione del proprio diritto mediante atto autentico, da parte del soggetto attivo del vincolo, sia l’ esecuzione della annotazione e la relativa responsabilità dell'emittente.