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Articolo 2024 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Vincoli sul credito

Dispositivo dell'art. 2024 Codice Civile

Nessun vincolo sul credito(1) produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro [1997, 2026](2).

Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'articolo 2022.

Note

(1) Anche sui titoli nominativi può essere costituito, ad esempio, un pegno (2784 c.c.).
(2) Viene riprodotta la regola della annotazione (2022 c.c.).

Ratio Legis

Pur essendo ammessa la possibilità di costituire vincoli sui titoli nominativi, questi sono sottoposti a limitazioni che si giustificano, così come vale per la legittimazione (2021 c.c.) ed il trasferimento (2022 c.c.), a causa dell'importanza dei rapporti fondamentali che possono generare tali titoli di credito (ad esempio rapporti societari).

Spiegazione dell'art. 2024 Codice Civile

I presupposti della piena efficacia dei vincoli sui titoli nominativi

L'art. 2024, 1 comma, Cod. civ., in quanto dispone che « nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo nel registro », — statuisce, rispetto a tutti i titoli nominativi, una norma speciale, che integra la norma ge­nerale, sancita nel precedente art. 1997; e regolante tutti i titoli di credito.

Invero, si è già detto a proposito di alcuni vincoli sui titoli no­minativi (usufrutto, pegno....: v. retro), che l’ « attuazione » o « esecuzione sul titolo » del vincolo, - attuazione o esecuzione la quale importa, secondo i casi, la soppressione o la restrizione della disponibilità materiale sulla cosa - è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la piena efficacia del vincolo, nel senso che questa [piena efficacia] presuppone, oltre la consegna della cosa all'usufruttuario, al creditore pignoratizio...., « una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro »; — e ciò, appunto, a tenore del cit. art. 2024, 1 comma. E questi rilievi sono, in forza di quest'ultima disposizione, riferibili a Turri i vincoli su titoli nominativi, precisamente nel senso che la efficacia di essi vincoli anche nei confronti dell'emittente e dei terzi — presuppone, oltre la « attuazione sul titolo », di cui nel cit. art. 1997, — la «corrispondente annotazione sul titolo e nel registro », di cui nell'art. 2024, 1 comma.


La discipina giuridica della annotazione del vincolo (richiami)

Il successivo secondo comma dello stesso art. 2024 prescrive, per l'an­notazione in parola, l'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 2022; e ciò per quanto concerne sia la prova della propria identità e capacità di disporre, sia l'obbligo della esibizione del titolo e della dimostrazione del proprio diritto mediante atto autentico, da parte del soggetto attivo del vincolo, sia l’ esecuzione della annotazione e la relativa responsabilità dell'emittente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2024 Codice Civile

Cass. civ. n. 1588/2017

In base al principio generale di incorporazione, di cui è espressione l’art. 1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito (al pari del pegno, del sequestro e di ogni altro vincolo) non ha effetto nei confronti del giratario se non si attua mediante annotazione sul titolo, necessitando, altresì, della sua materiale apprensione, mentre nessuna rilevanza riveste la condizione soggettiva di buona o mala fede del portatore. Con specifico riferimento ai titoli nominativi, tale regime giuridico generale trova riscontro nella legislazione speciale in tema di vincoli reali sulle azioni, posto che l’art. 3, comma 3, del r.d. n. 239 del 1942 dispone che pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo, occorrendo, inoltre, la corrispondente annotazione sul registro dell’emittente (il cd. “libro soci”) ai sensi dell’art. 2024 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’efficacia del pignoramento di titoli azionari, opponibile al possessore, per il solo fatto dell’annotazione nel libro soci in data anteriore alla serie continua di girate).

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