La distinzione fra diritti « inerenti al titolo» principali e diritti « inerenti al titolo» accessori, con particolare riguardo alla girata della cambiale e dei titoli all'ordine in generale: il problema della determinazione dei diritti «inerenti al titolo» come problema giuridico unitario, cioè comune a tutte le categorie di titoli di credito, anche nominativi e al portatore
La
girata, come dispongono con dizione identica l'art. 18, 1 comma Legge cambiaria, rispetto alla cambiale, e l'art.
2011, I° comma nuovo Cod. civ., rispetto a
tutti i titoli all'ordine, — «
trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo ». Ed i nostri scrittori di diritto cambiario, generalmente:
1) Considerano «
inerenti al titolo », in prima
linea, i diritti di credito, cambiario, ossia
menzionati nel titolo, con tutte le
facoltà di godimento e disposizione che ne costituiscono il
contenuto;
2) Ammettono che «
nulla osta alla possibilità che un credito astratto, quale è quello cambiario, sia presidiato da un diritto accessorio di garanzia, che questo, in quanto validamente costituito, segua le sorti del credito astratto, nel senso che la garanzia venga attratta nell'orbita cambiaria, per dato e fatto dell'accessorietà, anche in mancanza di una apposita menzione sulla cambiale.... ». Dal che traggono
la conseguenza di considerare «inerenti al titolo»
anche le garanzie costituite a presidio dei crediti
cambiari, anche quando non siano enunciate nella cambiale.
Vengono, in tal modo, prospettati i concetti di diritti «
inerenti al titolo»
accessori: questi ultimi sono tali [ossia diritti «
inerenti al titolo »
accessori, in quanto adempiono a una funzione rafforzativa o accrescitiva dei primi, che si dicono perciò principali – e ciò indipendentemente dalla circostanza che siano cartolari od extracartolari, cioè menzionati o meno nel documento. Insomma, la cartolarità di tali diritti, al contrario di quanto prescritto per l'altra categoria dì diritti, è qui, irrilevante, in quanto la accessorietà è elemento necessario e sufficiente per far loro seguire la sorte giuridica dai diritti principali, anche in sede di circolazione.
Poiché la girata adempie, riguardo ai titoli all'ordine, alla stessa funzione che
è esercitata dalla annotazione e dalla consegna rispettivamente, riguardo ai titoli nominativi ed ai titoli al portatore — manifestamente, il problema della determinazione dei diritti, che debbono intendersi «
inerenti al titolo », e trasferibili con esso, è comune a tutte le categorie di titoli di credito testè elencate. Si tratta, adunque, di un problema giuridico unitario, che che richiede una soluzione parimenti unitaria.
La soluzione unitaria del problema sancita nell’art. 1995 nuovo Cod. civ.: in particolare questa norma considera «inerenti al titolo », e trasferibili con questo, anche i diritti accessori, indipendentemente dalla loro cartolarità o meno
Siffatta soluzione, è appunto, sancita nell'art. 1995 nuovo Cod.
, il quale dispone che «
il trasferimento del titolo di credito comprende onda i diritti che sono ad esso inerenti ». Disciplina quindi tutti i titoli di credito, qualunque ne sia la specie o categoria, — come denota la dizione generalissima «
titolo di credito ». Considera «
inerenti al titolo », anzitutto, i diritti cartolari principali; e, come risulta dalla espressione « ...
comprende anche i diritti accessori ... », ne presuppone il trasferimento col titolo, in dipendenza della loro cartolarità, che è inderogabile.
Considera, altresì, «
inerenti al titolo », e trasferibili con quest'ultimo, arda i diritti accessori, indipendentemente dalla loro cartolarità o meno; poiché siffatta distinzione è palesemente estranea alla legge.
Ne segue che la norma in esame, in quanto ha espressamente, ed evidentemente, accolto una soluzione che coincide con quella già dominante nella materia cambiaria, ma ben suscettibile di generalizzazione, — ha valore interpretativo, cogli effetti giuridici conseguenti.
Casi di diritti accessori «inerenti al titolo» (Ipoteca, pegno, fideiussione)
In particolare, debbono ritenersi diritti «
accessori inerenti al titolo»:
1) Il diritto reale di ipoteca, che, come è espressamente stabilito nella nana legislazione civile, può essere volontariamente costituito a garanzia delle obbligazioni «
risultanti dai titoli all'ordine o al portatore », e, quindi
, a fortini, anche a garanzia delle obbligazioni risultanti dai titoli nominativi. Infatti l’
art. 2831 del c.c. dispone che «
le obbligazioni risultanti dai titoli all'onta, o al portatore possono essere garantite con ipoteca. Per i titoli all’ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale portatore e si trasmette ai relativi portatori; questi, sono tenuti ad effettuare l'annotazione prevista dall’art. 2843. Per i titoli al portatore l'ipoteca è iscritta al nome di un rappresentante degli obbligazionisti, che deve essere designato nell'atto di emissione ia tale atto devono essere determinati i poteri del medesimo e le modalità o la sua sostituzione». D'altro canto, l'annotazione prevista dall'art.
2843 (per cui «
l’ immissione o il grado dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario,nonché per sequestro, pignoramento, o assegnazione del credito ipotecario si dove annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca. La trasmissione o il vincolo non hanno effetto finché l'annotazione non sia eseguita ... »], mentre è sicuramente obbligatoria in materia di titoli nominativi, non ha ragione d'essere rispetto ai titoli al portatore, in conseguenza della circostanza che la legge prevede un'unica iscrizione al nome di un unico rappresentante di tutti i portatori presenti e futuri.
Questa categoria di titoli garantiti, che, comunemente, vengono qualificati ipotecari, ha assunto un'importanza pratica notevole, come è confermato, ad es., dal larghissimo uso delle cambiali ipotecarie nel commercio bancario.
2) Il diritto reale di pegno, che venga costituito, a garanzia dell'obbligazione cartolare, su determinati beni, a tenore degli artt.
2784 e segg., nuovo Cod. civ., ; nei quali casi si parla di titoli di credito pignoratizi, anch'essi di largo uso nella pratica degli affari, ed è richiesta l'osservanza degli artt.
2786, [[n2787]], [[n2800]], [[n2807]] ... nuovo Cod. civ., nei confronti di ciascun portatore successivo del titolo, agli effetti della prelazione (artt.
2787,
2800).
3) Il diritto di credito fideiussorio, che, quale semplice garanzia personale (deI resto, efficacemente sostituita dall'avallo), ha, naturalmente; una importanza pratica ben modesta. Esso, pur nondimeno, trova applicazioni nel traffico cambiario odierno; ed è prevalente l'opinione che «
anche il credito fideiussorio, in quanto veramente risulti accedere al credito cambiario come tale, segue la cambiale nella sua circolazione ».
A prima vista, la dottrina che afferma la circolazione dei diritti accessori coi diritti cartolari principali, anche nell'ipotesi di mancata enunciazione dei primi [diritti accessori], — può sembrare in conflitto col principio generale della letteralità, dominante in materia di titoli di credito. Ma tale conflitto risulta apparente, e non effettivo, ove si consideri che l'accessorietà opera nel senso di fare ritenere tutti i diritti accessori, e perciò anche quelli non cartolari, — coperti dalla letteralità dei diritti cartolari principali.