Anticipazione propria e anticipazione impropria
L'anticipazione bancaria su pegno di titolo di merci viene disciplinata come rapporto e
contratto autonomo rispetto all’apertura di credito, perché la precisa finalità di finanziare operazioni su merci (Relazione al Libro delle Obbligazioni, n. 211). Se tale motivazione si presenta senz'altro insufficiente a giustificare l'autonomia legislativa dell'operazione ed ancora di più a fissarne i caratteri distintivi e differenziali, lascia pur chiaramente vedere che il rapporto, come rapporto di lineamenti non semplici, viene regolato in modo unitario, per quanto esso prevalentemente venga considerato rispetto della garanzia pignoratizio, e rinsalda invece l’opinione del negozio di credito.
Nonostante le critiche elevate al sistema oggi accolto per la disciplina dell’anticipazione bancaria, il legislatore dispone in conformità della pratica precedente, nostra e straniera, che la garanzia reale e mobiliare può essere conformata tanto sul tipo del pegno regolare quanto sul tipo del pegno irregolare (
art. 2792 del c.c. e
art. 1831 del c.c.). Si dà così luogo alla configurazione dell’anticipazione bancaria come anticipazione propria, qualificata dal fatto che il pegno ha gli attributi del pegno regolare, e di anticipazione impropria, qualificata dal fatto che il pegno assume la figura di pegno irregolare, conferendo all’anticipante la facoltà di disporre su di esso e di restituire per
tantundem eiusdem generis.
L’anticipazione propria potrà allora costituirsi, come nella pratica passata sotto le due forme principali della scadenza fissa e del regolamento in conto corrente, ossia del prelevamento di tutta la somma e della consegna del pegno al momento della conclusione del contratto, oppure dell’utilizzazione del credito in tempi successivi e con atti separati ([[1852cc] e
art. 1853 del c.c.). Entrambe le forme rimangono poi soggette alle particolari modalità convenzionali fissate nelle leggi speciali (ad es. R. D. 28 aprile 1910, n. 14) e stabilite dalle condizioni di polizza.
Anticipazione su documenti e anticipazione su merci
La garanzia reale per l'anticipazione può essere costituita da
ogni ricchezza mobiliare. Titoli di credito in senso stretto, titoli dallo Stato, titoli industriali, cambiali, titoli rappresentativi delle merci o merci direttamente, purché sia possibile un rapporto di pegno. Ne restano perciò esclusi quei documenti che, sforniti di efficacia rappresentativa, esplicano una funzione semplicemente probatoria o descrittiva.
In ordine all’
oggetto costituito in pegno la teoria e la pratica distinguono l'operazione in anticipazione su documenti ed anticipazioni su merci date in pegno, affermando che le due operazioni si differenziano per il fatto che, nella prima la garanzia reale e rappresentata da un oggetto destinato al trasferimento, per cui il venditore sovvenuto è obbligato in quanto il compratore non paghi il prezzo, mentre nella seconda, il pegno non è trasferibile ed il debito di restituzione grava esclusivamente sul sovvenuto. Infine sempre in ordine all'oggetto del pegno, è conosciuta e praticata la cosiddetta anticipazione su pegno di cambiale, nella quale si ha la particolarità che la garanzia attiene ad un credito, invece che, data la funzione strumentale del titoli rappresentativi, vertere sulle merci stesse.
Il pegno viene costituito come
pegno convenzionale, deve quindi intervenire secondo le norme ed i principi generali stabiliti dal titolo II capo III del libro VI del Codice civile, per quanto ha riguardo alla forma, all'oggetto, alla conservazione di esso, ai frutti che ne potranno derivare ed alla certezza della data di formazione del negozio.
Occorre aggiungere a questo riguardo che il
pegno di titoli rappresentativi interviene a mezzo della girata a valuta in garanzia od altra forma equivalente che esprima la volontà di costituire il pegno (
art. 2014 del c.c.), per quanto nella pratica normale il titolo venga girato con girata piena od in bianco, accompagnato dalla stipulazione di un negozio fiduciario. Cosi pure, basta ricordare che nei riguardi della polizza di carico, il pegno viene costituito mediante il possesso di quella sola o prima, o nel caso di rilascio di più esemplari (quattro) mediante la girata di tutti e che la costituzione in pegno di merci depositate nei magazzini generali o nei depositi franchi, la costituzione della garanzia interverrà mediante la girata della nota di pegno.
Costituzione del pegno. Polizza di anticipazione
Il legislatore, in ordine all’anticipazione bancaria, esplicitamente vieta alla banca di disporre degli oggetti del pegno, ma subordina tale divieto al rilascio di un documento (polizza di anticipazione) nel quale gli oggetti stessi vengono individuati nella loro entità e nelle loro particolarità distintive. Da ciò si trae la conseguenza della necessità dell’atto scritto per la formazione del contratto e per la sua prova.
Il
rilascio del documento di individuazione non è di ostacolo all’esplicita pattuizione tra le parti della facoltà per la banca di disporre sugli oggetti di pegno, occorrendo però che tale pattuizione risulti e venga provata mediante atto scritto, rimanendo gli altri mezzi di prova non sufficienti allo scopo. Tanto nel caso di rilascio del documento di individuazione, accompagnato da esplicita pattuizione di disponibilità, quanto in caso di mancato rilascio di detto documento, sempre presente l’esplicita pattuizione di disponibilità per la banca, trova applicazione la norma di cui all’
art. 1581 del c.c. sulla disciplina di restituzione del pegno allo scadere del contratto (cfr. la spiegazione dell’
art. 1581 del c.c.).
Occorre qui aggiungere infine che le diverse ipotesi formulabili a questo proposito saranno in futuro, così come avveniva in passato, disciplinate dalle minuziose condizioni d’affare normalmente inserite nel contratto.