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Articolo 1846 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Disponibilità delle cose date in pegno

Dispositivo dell'art. 1846 Codice Civile

(1)Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci(2), la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate(3). Il patto contrario deve essere provato per iscritto [2792].

Note

(1) Il contratto in esame è consensuale e ad esecuzione continuativa (1376 c.c.). Esso è definito anche anticipazione semplice e si distingue dall'anticipazione bancaria in conto corrente, che si configura quando la somma è messa a disposizione per il tramite di un conto corrente (1852 ss. c.c.).
(2) In particolare, possono essere oggetto dell'anticipazione titoli rappresentativi di merci, o le merci stesse: ciò che rileva è che si tratti di beni dei quali si può rapidamente accertare il valore, e questo al fine di poter sempre verificare se permane la proporzione tra valore di tali beni e valore dell'anticipazione.
(3) In tal caso il pegno è regolare ed il documento in cui vengono indicate le cose ha solo funzione probatoria. Se, invece, il vincolo viene costituito su beni o titoli di cui alla banca viene data la facoltà di disporre si ha pegno irregolare.

Ratio Legis

La funzione è analoga a quella svolta dall'apertura di credito bancario, cioè dare al soggetto il diritto di disporre, quando ne avrà bisogno, di una somma di denaro; a differenza di tale contratto in questo caso vi è, sempre, per disposizione codicistica, una garanzia a favore della banca.

Spiegazione dell'art. 1846 Codice Civile

Anticipazione propria e anticipazione impropria

L'anticipazione bancaria su pegno di titolo di merci viene disciplinata come rapporto e contratto autonomo rispetto all’apertura di credito, perché la precisa finalità di finanziare operazioni su merci (Relazione al Libro delle Obbligazioni, n. 211). Se tale motivazione si presenta senz'altro insufficiente a giustificare l'autonomia legislativa dell'operazione ed ancora di più a fissarne i caratteri distintivi e differenziali, lascia pur chiaramente vedere che il rapporto, come rapporto di lineamenti non semplici, viene regolato in modo unitario, per quanto esso prevalentemente venga considerato rispetto della garanzia pignoratizio, e rinsalda invece l’opinione del negozio di credito.

Nonostante le critiche elevate al sistema oggi accolto per la disciplina dell’anticipazione bancaria, il legislatore dispone in conformità della pratica precedente, nostra e straniera, che la garanzia reale e mobiliare può essere conformata tanto sul tipo del pegno regolare quanto sul tipo del pegno irregolare (art. 2792 del c.c. e art. 1831 del c.c.). Si dà così luogo alla configurazione dell’anticipazione bancaria come anticipazione propria, qualificata dal fatto che il pegno ha gli attributi del pegno regolare, e di anticipazione impropria, qualificata dal fatto che il pegno assume la figura di pegno irregolare, conferendo all’anticipante la facoltà di disporre su di esso e di restituire per tantundem eiusdem generis.

L’anticipazione propria potrà allora costituirsi, come nella pratica passata sotto le due forme principali della scadenza fissa e del regolamento in conto corrente, ossia del prelevamento di tutta la somma e della consegna del pegno al momento della conclusione del contratto, oppure dell’utilizzazione del credito in tempi successivi e con atti separati ([[1852cc] e art. 1853 del c.c.). Entrambe le forme rimangono poi soggette alle particolari modalità convenzionali fissate nelle leggi speciali (ad es. R. D. 28 aprile 1910, n. 14) e stabilite dalle condizioni di polizza.


Anticipazione su documenti e anticipazione su merci

La garanzia reale per l'anticipazione può essere costituita da ogni ricchezza mobiliare. Titoli di credito in senso stretto, titoli dallo Stato, titoli industriali, cambiali, titoli rappresentativi delle merci o merci direttamente, purché sia possibile un rapporto di pegno. Ne restano perciò esclusi quei documenti che, sforniti di efficacia rappresentativa, esplicano una funzione semplicemente probatoria o descrittiva.

In ordine all’oggetto costituito in pegno la teoria e la pratica distinguono l'operazione in anticipazione su documenti ed anticipazioni su merci date in pegno, affermando che le due operazioni si differenziano per il fatto che, nella prima la garanzia reale e rappresentata da un oggetto destinato al trasferimento, per cui il venditore sovvenuto è obbligato in quanto il compratore non paghi il prezzo, mentre nella seconda, il pegno non è trasferibile ed il debito di restituzione grava esclusivamente sul sovvenuto. Infine sempre in ordine all'oggetto del pegno, è conosciuta e praticata la cosiddetta anticipazione su pegno di cambiale, nella quale si ha la particolarità che la garanzia attiene ad un credito, invece che, data la funzione strumentale del titoli rappresentativi, vertere sulle merci stesse.

Il pegno viene costituito come pegno convenzionale, deve quindi intervenire secondo le norme ed i principi generali stabiliti dal titolo II capo III del libro VI del Codice civile, per quanto ha riguardo alla forma, all'oggetto, alla conservazione di esso, ai frutti che ne potranno derivare ed alla certezza della data di formazione del negozio.

Occorre aggiungere a questo riguardo che il pegno di titoli rappresentativi interviene a mezzo della girata a valuta in garanzia od altra forma equivalente che esprima la volontà di costituire il pegno (art. 2014 del c.c.), per quanto nella pratica normale il titolo venga girato con girata piena od in bianco, accompagnato dalla stipulazione di un negozio fiduciario. Cosi pure, basta ricordare che nei riguardi della polizza di carico, il pegno viene costituito mediante il possesso di quella sola o prima, o nel caso di rilascio di più esemplari (quattro) mediante la girata di tutti e che la costituzione in pegno di merci depositate nei magazzini generali o nei depositi franchi, la costituzione della garanzia interverrà mediante la girata della nota di pegno.


Costituzione del pegno. Polizza di anticipazione

Il legislatore, in ordine all’anticipazione bancaria, esplicitamente vieta alla banca di disporre degli oggetti del pegno, ma subordina tale divieto al rilascio di un documento (polizza di anticipazione) nel quale gli oggetti stessi vengono individuati nella loro entità e nelle loro particolarità distintive. Da ciò si trae la conseguenza della necessità dell’atto scritto per la formazione del contratto e per la sua prova.

Il rilascio del documento di individuazione non è di ostacolo all’esplicita pattuizione tra le parti della facoltà per la banca di disporre sugli oggetti di pegno, occorrendo però che tale pattuizione risulti e venga provata mediante atto scritto, rimanendo gli altri mezzi di prova non sufficienti allo scopo. Tanto nel caso di rilascio del documento di individuazione, accompagnato da esplicita pattuizione di disponibilità, quanto in caso di mancato rilascio di detto documento, sempre presente l’esplicita pattuizione di disponibilità per la banca, trova applicazione la norma di cui all’ art. 1581 del c.c. sulla disciplina di restituzione del pegno allo scadere del contratto (cfr. la spiegazione dell’ art. 1581 del c.c.).

Occorre qui aggiungere infine che le diverse ipotesi formulabili a questo proposito saranno in futuro, così come avveniva in passato, disciplinate dalle minuziose condizioni d’affare normalmente inserite nel contratto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1846 Codice Civile

Cass. civ. n. 42008/2021

In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista.

Cass. civ. n. 8089/2000

L'anticipazione bancaria si configura come «sottospecie» del contratto di apertura di credito, caratterizzata dalla circostanza di essere necessariamente accompagnata da una garanzia reale, normalmente prestata in proporzione della somma posta a disposizione dall'istituto di credito. Ne consegue che, se una nuova garanzia reale viene a costituirsi per i crediti già sorti o che potrebbero sorgere in base ad una precedente apertura di credito, essa non può legittimamente considerarsi concessa per un credito contestualmente creato, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare ex art. 671. fall.

Cass. civ. n. 4908/1999

La mera consegna di ricevute bancarie dal cliente alla banca, in difetto di specifiche pattuizioni, concreta mandato a riscuotere (eventualmente) accompagnato dall'anticipazione da parte della banca dell'importo delle ricevute stesse. Tale (eventuale) anticipazione è correlata non alla natura del documento ma alla valutazione della banca di affidamento in ordine alla futura riscossione del credito, sicché, nel caso in cui sia avvenuta la sola consegna delle ricevute, la banca è onerata della prova di specifica stipulazione — non di mandato a riscuotere ma — di cessione dei crediti.

Cass. civ. n. 7835/1994

L'anticipazione «salvo buon fine» su ricevute bancarie trova la sua specifica disciplina non nella legge, ma nel contratto e nella prassi bancaria, alle quali fonti non occorre riferirsi ai fini dell'inquadramento giuridico dell'operazione, con la conseguenza che, ove sia nelle medesime fonti stabilito il carattere oneroso della utilizzazione, da parte del cliente, delle somme anticipate dalla banca prima dell'effettiva esazione delle medesime, il rapporto si configura come strumento per l'erogazione del credito e non è riconducibile allo schema del mandato all'incasso.

Cass. civ. n. 851/1993

L'erogazione di credito da parte di un istituto bancario dietro consegna dei certificati di origine o di conformità di autoveicoli non costituisce anticipazione su pegno, di cui all'art. 1846 c.c., atteso che la consegna di detti documenti non è idonea a produrre la perdita del possesso del bene da parte del debitore, che può ancora dispone della cosa mobile, né, di conseguenza, a costituire il diritto di pegno sull'autoveicolo ai sensi dell'art. 2786 c.c.

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