Doveri del mediatore professionale. Conservazione dei documenti contrattuali e dei campioni. Efficacia probante delle attestazioni. Esibizione dei libri del mediatore
Gli obblighi menzionati nell'art. 1760 riguardano esclusivamente coloro che esercitano professionalmente la mediazione, e, più particolarmente, quelli che la esercitano su merci e su titoli. La disposizione è intesa, com'è chiaro, a dare alle parti una maggior garanzia per la sicurezza dei contratti stipulati per il tramite dell'intermediario professionista: garanzia relativa all'identità delle merci, delle quali il mediatore deve conservare il campione per gli eventuali raffronti; relativa all'individuazione dei titoli negoziati, nominativi, all'ordine o al portatore, dei quali deve rilasciare una lista da lui firmata; e concernente infine il contenuto stesso del contratto, in quanto l'intermediario deve annotarne, su apposito libro, gli estremi essenziali e rilasciare copia firmata di ogni annotazione. Di questi doveri, soltanto l'ultimo era menzionato nell'art. 33, 3° comma, del codice di commercio. E la dottrina, interpretando la disposizione, riteneva che il mediatore potesse considerarsi come un depositario dei documenti contrattuali delle parti. Figura questa che non v'è difficoltà ad ammettere anche rispetto alla norma che si commenta, sia riguardo ai documenti, sia riguardo ai campioni delle merci.
È opportuno poi ricordare che, circa il valore probante delle attestazioni rilasciate dai mediatori (a prescindere dagli agenti di cambio per i quali si applicano norme speciali), alle attestazioni stesse si era negato carattere di autenticità, non essendo i mediatori pubblici ufficiali: opinione che, a quanto sembra, deve essere mantenuta anche nel vigore delle nuove norme.
Sotto la passata legislazione si era pure discusso in qual modo, nel caso di controversia fra le parti circa gli estremi del contratto, si potesse obbligare il mediatore, di regola estraneo alla controversia stessa, a produrre i propri libri. La questione appare oggi superata, dato che l'art. 210 del codice di procedura civile consente che il giudice istruttore possa ordinare, anche ad un terzo, di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.