Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione: a) Diritto di compiere atti conservativi
Durante il termine stabilito, per l'opposizione al decreto di ammortamento, nell'art. 2016 nuovo Cod. civ., ossia nel periodo di tempo intercadente fra la data dí pubblicazíone di detto decreto nella Gazzetta Ufficiale ed il trentesimo giorno decorrente da tale data, — al ricorrente, ai sensi dell’art. 2018, sono riconosciuti i seguenti diritti: a) Diritto dico compiere atti conservativi. b) Diritto di esigere il pagamento, o di chiedere il deposito giudiziario della somma cartolare.
a) Evidentemente, nel periodo di tempo in parola, il ricorrente si trova nella situazione giuridica di un soggetto di un diritto sottoposto a condizione sospensiva negativa, cioè alla condizione sospensiva che, entro il termine legale sopra indicato, non venga proposta opposizione al decreto di ammortamento. Ed in armonia colla norma generale, che è sancita nell'art. 1356,comma nuovo Cod. civ., e per cui « in pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto pub compiere atti conservativi », — il cit. art. 2018 dispone, appunto, che «durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il ricorrente pub compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti
b) Diritto di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario, della somma cartolare
Se il titolo in contestazione sia pagabile e vista, o già scaduto, o venga a scadere prima della scadenza del termine per l'opposizione, al ricorrente compete altresì il diritto alternativo o di esigere il pagamento mediante cauzione, o di chiedere il deposito giudiziario, della somma cartolare.
Qualora venga esercitato il primo diritto, la cauzione deve essere prestata con modalità idonee, si da escludere ogni rischio di insolvenza sopravvenuta nei confronti di un eventuale opponente vittorioso. E, nel caso di esercizio del secondo diritto, il deposito giudiziario deve essere eseguito secondo le norme processuali civili in vigore.