Storia e ragione dell’art. 1899
Le disposizioni dell'art. 1899 sull'inizio di efficacia e sulla durata del contratto di assicurazione non trovano precedenti nel vecchio codice.
I problemi che l'art. 1899 mira a risolvere sono sostanzialmente due :
a) Stabilire, salvo espressa convenzione contraria,
l'inizio di efficacia del contratto, problema importante per i dubbi che possono sorgere in caso che si verifichi un sinistro contemporaneamente o subito dopo la conclusione del contratto;
b) Stabilire, con norma derogabile soltanto a favore dell'assicurato, un massimo di durata al contratto di assicurazione contro i danni, nonché dei limiti alla proroga tacita per evitare un vincolo troppo lungo all'assicurato, causato dalla usuale clausola di polizza di tacito rinnovo per uguale periodo, alla quale l'assicurato di rado sfugge perché lascia inavvertitamente decorrere il termine per la disdetta.
Dies a quo
L'inizio di efficacia del contratto
(dies a quo) può coincidere teoricamente col momento di
conclusione del contratto. Per stabilire però una maggiore certezza giuridica, il codice stabilisce the l'inizio di efficacia si abbia a partire dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene concluso il contratto. In quale momento (e quindi in quale giorno) sia concluso il contratto (vedere spiegazione dell’
art. 1887 del c.c.).
La norma di legge è però derogabile. In pratica la
deroga si può manifestare nei seguenti modi :
a) con lo stabilire un diverso momento fisso di inizio di efficacia (clausola frequente : ad es.: dalle ore 12 del giorno successivo a quello in cui è stato concluso il contratto) ;
b) con il subordinare l'inizio di efficacia alla firma del documento (polizza) o ad una prestazione dell'assicurato (pagamento del premio) o dell'assicuratore (consegna della polizza) successive alla conclusione del contratto. Questa ipotesi è da distinguere e la distinzione, facile concettualmente, non lo è sempre in pratica — da quella in cui alla firma del documento o alla prestazione dell'una o dell'altra parte è subordinata la conclusione stessa del contratto ;
c) con il subordinare l'inizio di efficacia all'esposizione delle persone o degli interessi assicurati al rischio, quando questa avverrà in un momento posteriore alla conclusione del contratto (ad es. la nave assicurata a viaggio salperà in un momento successivo ; il film il cui negativo viene assicurato verrà iniziato in un momento successivo ecc.).
Dal
dies a quo sorge effettivamente il sinallagma assicurativo.
Dies ad quem
Il termine finale
(dies ad quern) scade secondo il codice , e sempre che non intervengano cause di estinzione anticipate dal rapporto, alle
ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. Anche per questo termine è ammessa deroga convenzionale. Allo scadere del termine cessa il sinallagma assicurativo.
Nelle assic. in abbonamento pere di solito per clausola espressa allo scadere del termine si estingue it potere c. d. riproduttivo del rapporto fondamentale dell’abbonamento, mentre i singoli rapporti, in forza di quelli già sorti, continueranno la loro vita fino alla loro naturale o anticipata estinzione.
Limiti legali alla durata del contratto
In conformità ad un principio generale in tema di contratti, derogato soltanto in tema di locazione (
art. 1573 del c.c.), il codice
non stabilisce
un limite di durata al contratto di assicurazione:
a) un limite manca del tutto per le assicur. sulla vita, le quali, dipendendo normalmente (salvo le temporanee) dalla durata della vita "umana, trovano in questa il loro limite massimo naturale;
b) un limite relativo è invece posto per le assic. contro i darmi allo scopo di non vincolare troppo a lungo le parti, e specialmente l'assicurato, al contratto. La legge fissa tale limite in dieci anni: ma non si tratta di un limite assoluto come nella locazione, la quale quando eccede i trenta anni viene
de iure ridotta dell'eccedenza (
art. 1573 del c.c.), bensì di un limite relativo, nel senso che, decorso il decennio, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un termine di preavviso di sei mesi. Tale potere di recesso non può essere comunque derogato dalla volontà delle parti.
Sempre allo stesso scopo di evitare un vincolo troppo lungo mediante una proroga tacita per uguale periodo, il codice permette, qualunque sia la durata del contratto, la
proroga tacita, ma ciascuna proroga tacita non può eccedere i due anni. Tale norma può essere derogabile soltanto a favore dell'assicurato : cioè mediante l'esclusione convenzionale della proroga tacita, ovvero l'abbreviazione del suo termine.