Definizione
L'articolo 1548 traccia una definizione del contratto valevole a delinearne il tessuto organico unitario, caratterizzato dal succedersi di due fasi inversamente traslative ed interdipendenti. Definizione che coglie veramente il carattere del contratto.
Soggetti
Per la designazione dei soggetti contraenti, il legislatore ha utilizzato i termini di riportato e riportatore. Ciò risponde alla configurazione autonoma, sui genesis, del rapporto, e vale per una maggior precisazione funzionale.
Oggetto
Sono i titoli di credito. Titoli nominativi, all'ordine ed al portatore.
Funzione
Funzione intrinseca oggettiva del rapporto è quella del trasferimento in proprietà dei titoli al riportatore, verso il trasferimento a scadenza di altrettanti titoli della stessa specie dal riportatore al riportato. Trasferimento in proprietà, secondo l'espressione della legge; il ché importa trasferimento definitivo, godimento pieno e disponibilità assoluta dei titoli, salvo l'obbligo della restituzione del tantundem a scadenza.
Quanto alla disponibilità essa è perfetta, a titolo dominicale, onde il riportatore può valersi dei titoli per qualsiasi uso: vendita, pegno, dazione in cauzione; il riportatore, se in buona fede, può respingere come padrone l'eventuale rivendica che ne facesse l'ex proprietario derubato. In caso di fallimento del riportatore, non sarebbero i titoli rivendicabili dal riportato, tuttoché esistenti nel di lui patrimonio, ecc.
Come movente soggettivo di questa obbiettività traslativa e ritraslativa, sta poi la causa o funzione economica del contratto che è complessa, con riguardo sia al riportato che al riportatore. Tale interesse può essere paritario, perfettamente convergente (riporto alla pari), ma più spesso vi prevale quello dell'uno o dell'altro contraente, con naturale ripercussione sul tasso. Ed è pregio della definizione del codice l'aver contemplato questo duplice possibile atteggiamento.
Prezzo
L'art 1548 contempla un prezzo unico, conforme alla unità del rapporto, prezzo che deve essere stipulato a proposito del primo trasferimento, e che viene come tale rimborsato alla scadenza, in occasione del secondo.
Tuttavia, per non astrarre il diritto dalla realtà, è stato ammesso, come una possibilità, che il prezzo di rimborso venga aumentato o diminuito a seconda della volontà delle parti, come perfezionata all'atto della stipulazione. Con ciò non è un nuovo prezzo che si determina, regolato sulle previsioni di quello che possa essere il mercato alla scadenza del termine, ma è sempre il prezzo originario, che subisce semplicemente la maggiorazione o la diminuzione di un tasso, che rappresenta il corrispettivo o il premio del servizio prestato, a seconda dell'interesse di chi lo ricerca. E la formula del codice appare tale, appunto, da contemplare tutte le possibilità della pratica, per cui il rapporto può variamente atteggiarsi. Nel senso che all'ipotesi ideale, ma rara, della convergenza perfetta, in pari misura, dell'interesse delle parti all'operazione, per cui nessun tasso deve essere corrisposto (riporto alla pari), si contrappongono quelle del riporto tipico o normale, in cui prevale l'interesse del riportato a procurarsi denaro liquido, e del deporto, in cui, più raramente è il capitalista che tende alla disponibilità di titoli per impiegarli temporaneamente ai propri fini. Ed a seconda, appunto, della ricorrenza dell'una o dell'altra di queste situazioni, si avrà maggiorazione o diminuzione del prezzo.
Termine
Vige il principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.). La legge parla infatti semplicemente di termine stabilito, riportandosi per la sua concreta determinazione alla volontà delle parti, in una materia, d'altro canto, nella quale non ricorrono limiti estrinseci per l'effetto di leggi speciali o di norme generali indirette.
In mancanza di determinazione contrattuale, il termine resta tuttavia regolato dagli usi (mercantili, di borsa). E il termine è normalmente a fine corrente o a fine prossimo, in coincidenza con le liquidazioni di borsa.
Forma
Non è prescritta alcuna forma speciale.
Valgono, pertanto, in materia i principi generali. Per cui può escludersi, anzitutto, la necessità dell'atto scritto ad substantiam, non incidendo l'oggetto del riporto in alcuno di quelli indicati (tassativamente) nell'art. 1350 cod. civ. E quanto alla prova — e particolarmente alla prova testimoniale e per presunzioni — vale la regola generale posta nell'art. 2721, informata al criterio del valore, con i temperamenti (art. 2374) e divieti (artt. 2722-2733) ivi previsti. Va osservato, peraltro, che, trattandosi di un contratto posto in essere normalmente fra commercianti, tornerà di regola applicabile 11 disposto del capoverso art.2721, per cui l'autorità, giudiziaria può consentire la prova testimoniale anche oltre il limite legale di valore, in relazione, fra l'altro, alla qualità delle parti, quale può essere appunto quella commerciale. E parimenti, trattandosi, in ipotesi, di imprese commerciali (soggette a registrazione) potrà farsi ricorso anche ai libri ed alle scritture contabili, ai sensi degli artt. 2709-2711 cod. civ..