L’attribuzione della
facoltà di amministrare comporta la nascita in capo al socio-amministratore di diritti e doveri differenti rispetto a quelli che afferiscono alla qualità di socio. Tuttavia, per definire con precisione la posizione giuridica degli amministratori, la norma rinvia alle disposizioni che regolano il
mandato.
All'amministratore spetta in primo luogo il
diritto al compenso per l'attività prestata (sia nel caso in cui la nomina sia contenuta nel contratto sociale, sia quando sia contenuta in un atto separato), posto che dalle norme sul mandato può evincersi una
presunzione di onerosità del rapporto.
Tale presunzione è destinata ad essere superata solo nel caso in cui tutti i soci siano anche amministratori o quando sia prevista in favore dell'amministratore una partecipazione agli utili non proporzionale al valore del conferimento. Va comunque sottolineato che il rapporto di amministrazione non è un vero e proprio rapporto di mandato, bensì un rapporto
assimilabile al mandato.
Dall’altro lato, l’amministratore è tenuto a
gestire diligentemente la società e ad adempiere agli obblighi specifici imposti dalla legge o dal contratto sociale.
Qualora l’inadempimento all’obbligo di diligente gestione o ad obblighi di fonte legale o statutaria arrechi pregiudizio alla società, tutti gli amministratori risponderanno solidalmente nei confronti della società. A differenza delle società di capitali (art.
2392), affinché possa essere addebitata la responsabilità per la negligente gestione della società, il parametro di riferimento dovrà essere quello della
diligenza del buon padre di famiglia (diligenza media). Inoltre, va osservato che la diligenza dovrà essere verificata non tanto con riferimento al contenuto della decisione (merito) quanto con riguardo alla correttezza del procedimento informativo e valutativo che la precede, non potendosi addossare agli amministratori la responsabilità per qualsiasi scelta che si riveli
ex post foriera di perdite per la società.
Gli amministratori possono in ogni caso provare l’assenza di colpa: in caso di amministrazione disgiuntiva dovranno dimostrare di aver azionato senza indugio il proprio diritto di opposizione; in caso di amministrazione congiuntiva, invece, la prova liberatoria sarà più ardua da raggiungere, dovendosi dimostrare che il danno consegua ad una decisione assunta dal singolo sulla base di quanto previsto all’art.
2258, co. 3.
Nonostante la norma preveda la sola responsabilità degli amministratori nei confronti della società, è pacifico in giurisprudenza che possa applicarsi alle società di persone anche l’art.
2395 c.c., che regola l’azione di responsabilità verso i singoli soci o i terzi.