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Articolo 2260 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diritti e obblighi degli amministratori

Dispositivo dell'art. 2260 Codice Civile

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato [1703](1).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili [1292] verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalle legge e dal contratto sociale [2281](2). Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa [18, 2392].

Note

(1) La norma richiama a tal proposito l'art. [[n1702cc], il quale definisce gli elementi essenziali del contratto tipico di mandato. Ciononostante, la norma che regola la responsabilità del mandatario nei confronti del mandate è contenuta all'art. 1710, il quale recita: " Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore"

                
(2) La società di persone costituisce un centro di imputazioni di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci e, pertato, è configurabile una responsabilità degli amministratori sia nei confronti dei singoli soci, sia nei confronti della società stessa.

Ratio Legis

La norma ha la funzione di ancorare il giudizio sulla diligenza gestoria nell'attuazione dell'oggetto sociale ai criteri che informano il giudizio sulla responsabilità del mandatario.

Spiegazione dell'art. 2260 Codice Civile

L’attribuzione della facoltà di amministrare comporta la nascita in capo al socio-amministratore di diritti e doveri differenti rispetto a quelli che afferiscono alla qualità di socio. Tuttavia, per definire con precisione la posizione giuridica degli amministratori, la norma rinvia alle disposizioni che regolano il mandato.

All'amministratore spetta in primo luogo il diritto al compenso per l'attività prestata (sia nel caso in cui la nomina sia contenuta nel contratto sociale, sia quando sia contenuta in un atto separato), posto che dalle norme sul mandato può evincersi una presunzione di onerosità del rapporto.
Tale presunzione è destinata ad essere superata solo nel caso in cui tutti i soci siano anche amministratori o quando sia prevista in favore dell'amministratore una partecipazione agli utili non proporzionale al valore del conferimento. Va comunque sottolineato che il rapporto di amministrazione non è un vero e proprio rapporto di mandato, bensì un rapporto assimilabile al mandato.

Dall’altro lato, l’amministratore è tenuto a gestire diligentemente la società e ad adempiere agli obblighi specifici imposti dalla legge o dal contratto sociale.
Qualora l’inadempimento all’obbligo di diligente gestione o ad obblighi di fonte legale o statutaria arrechi pregiudizio alla società, tutti gli amministratori risponderanno solidalmente nei confronti della società. A differenza delle società di capitali (art. 2392), affinché possa essere addebitata la responsabilità per la negligente gestione della società, il parametro di riferimento dovrà essere quello della diligenza del buon padre di famiglia (diligenza media). Inoltre, va osservato che la diligenza dovrà essere verificata non tanto con riferimento al contenuto della decisione (merito) quanto con riguardo alla correttezza del procedimento informativo e valutativo che la precede, non potendosi addossare agli amministratori la responsabilità per qualsiasi scelta che si riveli ex post foriera di perdite per la società.

Gli amministratori possono in ogni caso provare l’assenza di colpa: in caso di amministrazione disgiuntiva dovranno dimostrare di aver azionato senza indugio il proprio diritto di opposizione; in caso di amministrazione congiuntiva, invece, la prova liberatoria sarà più ardua da raggiungere, dovendosi dimostrare che il danno consegua ad una decisione assunta dal singolo sulla base di quanto previsto all’art. 2258, co. 3.

Nonostante la norma preveda la sola responsabilità degli amministratori nei confronti della società, è pacifico in giurisprudenza che possa applicarsi alle società di persone anche l’art. 2395 c.c., che regola l’azione di responsabilità verso i singoli soci o i terzi.

Massime relative all'art. 2260 Codice Civile

Cass. civ. n. 2962/2017

Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione.

Cass. civ. n. 1045/2007

Costituendo la società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c.

Cass. civ. n. 12772/1995

L'art. 2260 c.c., che concede alla società di persone, quale ente munito di autonoma sogget¬tività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c., oppure dalle regole sulla responsabilità contrattuale, ove si verta in tema di violazione degli obblighi posto il mandato ad amministrare o con ulteriori accordi inter partes.

Cass. civ. n. 2736/1995

Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente.

Cass. civ. n. 1349/1990

In tema di società semplice, qualora uno dei soci acquisti in nome proprio un immobile, solo se l'acquisto sia stato fatto per conto della società, egli è obbligato a ritrasferire l'immobile agli altri soci, ancorché un mandato ad acquistare non risulti da atto scritto, stante che il socio amministratore — e tale è nella società semplice, salva diversa pattuizione, ciascuno dei soci — ha, rispetto agli altri soci (artt. 1706, 2257 e 2260 c.c.) la veste di mandatario ex lege.

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Michele chiede
domenica 22/11/2020 - Emilia-Romagna
“Buongiorno
Sono un accomandante in una società sas di 3 persone, di cui un accomandatario, con una partecipazione sociale suddiviso in parti uguali, dove ognuno detiene un 1/3. L’azienda è in liquidazione giudiziale volontaria da 4 anni e 6 mesi. Io assieme all’altro socio accomandante vorremmo esperire un’azione di responsabilità avverso l’accomandatario (non più amministratore da 4 anni e 6 mesi). Contestualmente, non vorremmo sobbarcarci le spese per questa procedura giudiziale e abbiamo interpellato il liquidatore al fine di attuare tale procedimento coi soldi della società sas. Lui ha rifiutato, dicendo che non è suo compito, né gli è stato chiesto dal giudice, in più nello statuto vi è una clausola compromissoria, che richiede l’intervento di un arbitrato per le questioni tra i soci, inoltre tutto ciò è troppo oneroso per le casse della società e l’esito incerto, col pericolo di soccombere in giudizio.
Queste sono le domande:
1) Il termine di prescrizione per esperire un’azione di responsabilità avverso l’accomandatario ex amministratore è di 5 anni. Ne sono già passati 4 anni e 6 mesi, da quando lui non è più amministratore. E’ sufficiente inviare all’accomandatario una lettera di messa in mora per interrompere il decorso della prescrizione o è necessario un’azione giudiziale?
2) Chi deve esperire l’azione di responsabilità avverso l’accomandatario ex amministratore: deve essere il liquidatore con il mandato preso durante un’assemblea dai soci di maggioranza (cioè dai 2 accomandanti detentori dei 2/3 del capitale) oppure spetta ai due soci accomandanti, con i propri soldi, esperire un’azione di responsabilità avverso l’accomandatario, magari chiedendo al giudice di incaricare il liquidatore di continuare quest’azione?
3) Infine, per esperire un’azione di responsabilità avverso l’accomandatario ex amministratore, essendoci una clausola compromissoria che deferisce le controversie su diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad un arbitro unico, a chi bisogna rivolgersi per esercitare l’azione di responsabilità avverso l’accomandatario: al tribunale o all’arbitrato (formato da un unico arbitro)?
Vorrei che queste domande rimanessero riservate. Grazie.
Saluti cordiali”
Consulenza legale i 26/11/2020
Innanzitutto sarebbe necessario chiarire se si tratta di liquidazione volontaria o giudiziale; per come è posto il quesito, pare che la società sia stata posta in liquidazione volontaria, con la nomina di un liquidatore giudiziale.
In ogni caso, nel merito dei singoli quesiti avanzati.
1. L'azione di responsabilità avverso l'amministratore è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni da quando questi cessa dalla carica. Il decorso della prescrizione viene interrotto da qualsiasi atto stragiudiziale (anche una lettera) che valga a costituire in mora il debitore, vale a dire un atto che contenga l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento.
2. Nelle società di persone, solo la società è legittimata a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per il risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio; la società, infatti, è l'unica titolare del diritto dedotto in giudizio, in quanto ente munito di autonoma soggettività, distinta rispetto a quella dei soci, e centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell'impresa collettiva.
Alle società di persone non può applicarsi, in via analogica, l'art. 2476 III co. c.c., riferito alle società a responsabilità limitata, in quanto si tratta di norma a carattere eccezionale che prevede la legittimazione di ciascun socio all’esercizio dell'azione sociale di responsabilità.
Il singolo socio, tuttavia, può agire contro gli amministratori ai sensi delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. (in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c.) per il risarcimento del danno extracontrattuale cagionato dalla condotta dell'amministratore, qualora dimostri di aver subito dei danni causati in via diretta ed immediata al proprio patrimonio da atti colposi o dolosi degli amministratori; danni che non siano il mero riflesso di quelli arrecati al patrimonio sociale.
Ovviamente per esperire un'azione di responsabilità è necessario che ci siano gli elementi che la fondino (mala gestio dell'amministratore che ha ingenerato un danno alla società); se si ritengono sussistenti i presupposti per l'azione di responsabilità si potrà revocare il liquidatore (se è stato scelto per volontà di tutti i soci e in ogni caso con il consenso di tutti i soci) o, più probabilmente vista la situazione descritta, richiedere al Tribunale di revocarlo e nominarne un altro, motivando adeguatamente la richiesta.
In relazione all'interruzione della prescrizione di cui al punto 1, poiché la legittimazione attiva per la proposizione dell'azione di responsabilità è in capo alla società, questa varrà ad interrompere la prescrizione esclusivamente in relazione all'azione di responsabilità; per quanto riguarda l'azione dei soci ex art. 2043 c.c. (per responsabilità extracontrattuale) sarà necessaria un'autonoma lettera di messa in mora.
3. L'azione di responsabilità della società (nel caso specifico del liquidatore) nei confronti dell'amministratore non è soggetta alla clausola compromissoria (Cass., 17.07.2012, n. 12333); segnalo, inoltre, alcune pronunce giurisprudenziali (es: Trib. Milano, sentenza n. 8440 del 31 luglio 2017), che la ritengono non applicabile all'azione di responsabilità; in ogni caso, sarebbe opportuno conoscere l'esatto contenuto della clausola per fornire una risposta più precisa.