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Articolo 1723 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Revocabilità del mandato

Dispositivo dell'art. 1723 Codice Civile

Il mandante può revocare il mandato(1) [1725]; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità(2), risponde dei danni(3), salvo che ricorra una giusta causa(4).

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi(5) non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca [2259 comma 1]; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità [1425] del mandante.

Note

(1) Più correttamente, si tratterebbe di un'ipotesi di recesso (v. 1373 c.c.), da realizzare mediante dichiarazione unilaterale (1324, 1334, 1335 c.c.). La regola della libera recedibilità rappresenta, in ogni caso, una eccezione rispetto ai principi generali in materia contrattuale (v. 1372 c.c.).
(2) Poiché l'irrevocabilità limita la libertà del mandante, privandolo di un diritto potestativo, essa deve risultare espressamente nella stipula del mandato.
(3) Si tratta, più correttamente, di un indennizzo per il pregiudizio causato da un atto lecito, cioè l'esercizio del recesso: infatti, anche se è stata pattuita l'irrevocabilità del mandato, l'eventuale recesso non è senza effetto ma è, comunque, valido ed efficace, ciò in considerazione della preminente libertà contrattuale delle parti (1322 c.c.). Pertanto, gli atti compiuti dal mandatario dopo la revoca non sono efficaci.
(4) Ad esempio, il mandatario agisce fuori dai limiti imposti (v. 1711 c.c.) ovvero omette di fare il rendiconto dovuto (1713 c.c.).
(5) Se l'incarico è conferito anche nell'interesse del mandatario si parla di mandatum in rem propriam. Poiché un interesse del mandatario vi è sempre, e si identifica con il diritto al compenso (1709 c.c.), affinché si configuri la figura in esame è necessario un interesse giuridico diverso ed ulteriore: ad esempio, nel caso di mandato ad incassare un credito conferito dal mandante-debitore al mandatario-creditore con la possibilità, per quest'ultimo, di compensare (1241 ss. c.c.) la somma.

Ratio Legis

La ratio sottesa alla norma si desume, a contrario, dal secondo comma: il mandato è, di regola, revocabile in quanto è stipulato nell'interesse del solo mandante. Se è concluso anche nell'interesse del mandatario o di terzi la revoca non è, di regola, possibile, così come la morte del mandante o la sua incapacità sopravvenuta non lo estinguono.

Brocardi

In rem propriam

Spiegazione dell'art. 1723 Codice Civile

I casi di irrevocabilità del mandato

L'art. 1723 si occupa del mandato cosiddetto irrevocabile e contempla due casi che si distinguono per la diversa causa della irrevocabilità.

Primo caso: il mandante può obbligarsi a non revocare il mandato. Il patto è valido, ma gli effetti di esso si adeguano alle particolarità del rapporto, che è per sua natura revocabile. L'adeguamento consiste in ciò che il mandato pur dicendosi irrevocabile può essere sempre revocato e sempre la revoca lo estingue: se vi è una giusta causa di revoca il mandatario nulla può chiedere; se la giusta causa manca il mandatario può domandare il risarcimento dei danni.

Secondo caso: la considerazione dell'interesse per cui si costituisce il rapporto ne determina la irrevocabilità. Il mandato è irrevocabile se è conferito nell'interesse del mandante e del mandatario ovvero del mandante e del terzo ovvero del mandante, del mandatario e del terzo.
Al tipo del mandato nell'interesse del mandante e del mandatario si ricollega il mandato in esecuzione di una obbligazione del mandante verso il mandatario, come nel caso del proprietario venditore che dia mandato al compratore di ritirare da un terzo depositario i titoli che giustificano la proprietà e la libertà dell'immobile venduto; del creditore cambiario che dà incarico al debitore che lo ha soddisfatto di ritirare dalla banca gli effetti presentati alto sconto.

L'art. 1723, secondo comma, nel determinare i suddetti dell'interesse presuppone sempre quello del mandante: se questo interesse si riduce ad una espressione minima si parla di mandato nell'interesse esclusivo del terzo. Basta l'esistenza di una gestione di affari tra mandante e terzo per cui il mandante è interessato al buon esito della gestione: può bastare qualsiasi altro tenue interesse che giustifichi, con i comuni criteri, il conferimento del mandato per il terzo.
In tutti questi casi se il mandante revoca il mandato la revoca non estingue il rapporto a meno che vi sia il patto contrario o ricorra una giusta causa di revoca. La morte o la sopravvenuta incapacità del mandante neanche estingue il mandato.

Come la irrevocabilità funziona in ciascuno di essi

La differenza tra la irrevocabilità dipendente da convenzione e quella dipendente dalla considerazione dell'interesse per cui fu costituito il rapporto sta in ciò che nel primo caso la revoca produce l'estinzione del rapporto, salvo l'obbligo di risarcire i danni, se manca la giusta causa; nel secondo caso la revoca non estingue il rapporto salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa.

Nel primo caso la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante estingue il rapporto, nel secondo caso non lo estingue.
Nel primo caso il mandatario non può costringere il mandante alla continuazione del rapporto; nel secondo caso il mandatario o il terzo interessato può chiedere che il rapporto continui. Conseguentemente nel primo caso il giudice non può emettere sentenza di condanna del mandante alla osservanza del contratto ma può condannarlo unicamente al risarcimento dei danni; nel secondo caso il giudice può condannare il mandante anche alla esecuzione del contratto.


Il mandato irrevocabile a tempo indeterminato

Quest'ultima soluzione non presenta difficoltà quando il mandato è a tempo determinato. I dubbi sorgono per il mandato a tempo indeterminato. Occorre allora tener presente che alla base del rapporto di mandato sta quello di lavoro nella duplice nozione di lavoro autonomo (art. 2222 e segg.) e di lavoro subordinato (art. 2094 e segg. e 2239). E dovrebbesi concludere che il mandante può essere condannato all'esecuzione solo per un periodo di tempo corrispondente al termine di un congruo preavviso (arg. articoli 1725, 2°comma, 2118, 2239).

La giusta causa

La causa è giusta se è fondata su circostanze obiettive, non provocate da dolo o colpa del mandante, le quali dimostrino che la continuazione del rapporto sarebbe per il mandante dannosa o eccessivamente onerosa o del tutto inutile: su circostanze cioè che avrebbero persuaso il mandante a non conferire l'incarico qualora fossero preesistite.
La scemata convenienza di continuare il rapporto non è giusta causa di revoca; la sopravvenuta sfiducia giustifica la revoca se è fondata su motivi obiettivi, come l'inadempienza del mandatario.
Quando a norma dell'art 1723 si fa luogo a risarcimento, i danni si liquidano secondo le regole generali.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

532 Nell'art. 610 si dichiara che, nel caso di mandato in rem propriam, le parti possono convenire che il mandato cessi per revoca, per morte, per fallimento o per sopravvenuta incapacità del mandante.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

716 Dell'estinzione del mandato. L'elencazione delle cause di estinzione del mandato, fatta nell'art. 1757 del codice abrogato, si è integrata (art. 1722 del c.c.) con la previsione delle ipotesi di scadenza del termine e di compimento dell'affare da parte del mandatario (se l'affare è compiuto dal mandante si ha revoca tacita dell'incarico: art. 1724 del c.c.). Si è omessa la previsione dell'ipotesi di fallimento, che è regolata dalla legge fallimentare; e si è soggiunto che la morte, l'interdizione, l'inabilitazione del mandante non estingue il mandato se questo ha per oggetto il compimento di atti relativi ad un'impresa e l'esercizio dell'impresa è continuato dagli eredi, dal tutore dall'inabilitato con l'assistenza del curatore (art. 1722, n. 4): vale qui la ragione che è stata espressa per giustificare in questi casi la continuata efficacia della proposta nonostante la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del proponente che sia imprenditore (nn. 608 e 609). Altra ipotesi in cui la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante non estingue il mandato è quella d'incarico conferito nell'interesse del mandatario o in quello di terzi (art. 1723 del c.c., secondo comma). Allora il mandato è irrevocabile; il che tuttavia non esclude validità al patto con cui si conviene la revocabilità dell'incarico e non esclude nemmeno che il mandato possa revocarsi qualora ricorra una giunta causa, come quando l'interesse del mandante debba essere altrimenti curato. Sarebbe manifestamente inammissibile che la volontà del mandatario o dei terzi potesse prevalere pure quando apparisca ingiusta un'ulteriore prosecuzione del rapporto. L'estinzione del mandato talvolta dà luogo a danni: questi sono dovuti dal mandante, se il mandato è a titolo oneroso ed è revocato senza giusta causa prima della scadenza del termine, prima del compimento dell'affare o, nel caso di mancanza di termine, senza un congruo preavviso (art. 1725 del c.c.); sono dovuti dal mandatario, tanto nel caso di mandato gratuito quanto in quello a titolo oneroso, se il mandatario rinuncia all'incarico senza giusta causa prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare o, qualora il mandato sia a tempo indeterminato, senza un congruo preavviso (art. 1727 del c.c., primo comma). Obblighi specifici si pongono circa le modalità della rinunzia da parte del mandatario (art. 1727, secondo comma), e in conseguenza dell'estinzione del mandato per morte o incapacità del mandante o del mandatario (art. 1728 del c.c.): l'inadempimento di tali obblighi produce responsabilità per danni.

Massime relative all'art. 1723 Codice Civile

Cass. civ. n. 23498/2021

In materia di successione nei negozi giuridici, l'acquirente di un bene, in difetto di una pattuizione "ad hoc", non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la gestione del bene ceduto e, in particolare, nel mandato "in rem propriam" di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, com'è quello disciplinato dall'art. 2558 c.c. in tema di cessione d'azienda. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, escludendo che, in mancanza di specifici accordi, l'acquirente dei diritti di sfruttamento di opere cinematografiche si sostituisse automaticamente all'alienante nel contratto di mandato stipulato da quest'ultimo per la distribuzione di tali opere).

Cass. civ. n. 30246/2019

Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull'area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell'interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa).

Cass. civ. n. 22753/2017

Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma 2, c.c. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario.

Cass. civ. n. 7038/2015

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura.

Cass. civ. n. 25735/2013

Nell'arbitrato rituale le parti non hanno il potere di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 1723 c.c., il mandato agli arbitri, in quanto la disciplina speciale prevede rimedi di tipo diverso, come la sostituzione dell'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni o la ricusazione, più coerenti con la natura giurisdizionale di tale istituto.

Cass. civ. n. 22529/2011

Si ha mandato "in rem propriam", ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con contenuto bilaterale, che lo sottrae all'unilaterale disposizione del mandante stesso.

Cass. civ. n. 13243/2011

In tema di mandato in rem propriam, ossia conferito anche nell'interesse del mandatario (odi terzi), il principio di cui all'art.1723, secondo comma, cod. civ. - che ne prevede la non estinzione per morte o incapacità del mandante - trova applicazione in via analogica solo in caso di fallimento del mandante, e non anche del mandatario, non potendosi per tale circostanza ritenere derogata la regola generale dell'estinzione automatica, posta dall'art. 78 legge fall., nel testo, ratione temporis vigente, anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (La S.C. ha così affermato il principio dello scioglimento, per effetto della dichiarazione di fallimento sopravvenuta, del mandato conferito dall'acquirente di un immobile in edificio alla società venditrice, poi fallita, avente per oggetto la redazione di un regolamento di condominio con le relative tabelle millesimali di ripartizione delle spese condominiali). 

Cass. civ. n. 15554/2004

II mandato in rem propriam può essere revocato, qualora la revocabilità sia stata espressamente prevista, ovvero ricorra una giusta causa di revoca, ma il mandante, nel primo caso, è obbligato al rimborso delle spese, al pagamento, del compenso, nonché al risarcimento del danno che, al pari dell'ipotesi di cui all'art. 1723, primo comma, c.c., deve essere commisurato alla lesione dell'interesse del mandatario alla conservazione del rapporto, facendo applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2697, c.c., e può essere liquidato anche in via equitativa, se risulti impossibile o particolarmente difficile provarne l'ammontare, e, a questo fine, il giudice può desumere argomenti di prova anche dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210, c.p.c.; tuttavia la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine di esibizione non è censurabile in sede di legittimità, neppure per difetto di motivazione, in quanto siffatta inosservanza integra un comportamento dal quale il giudice del merito, nell'esercizio di un potere discrezionale, può appunto desumere argomenti di prova (art. 116, comma secondo, c.p.c.).

Cass. civ. n. 15436/2000

Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario — irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c. — l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario. 

Cass. civ. n. 4912/1998

Il diritto al compenso non è sufficiente a rendere irrevocabile il mandato che l'art. 1079 c.c. presume di per sé oneroso, ma occorre che l'esecuzione del mandato per effetto di una obbligazione assunta dal mandante assicuri al mandatario un vantaggio diverso.

Cass. civ. n. 1388/1998

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c., si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l'efficacia e la «validità» del contratto concluso, con il terzo, dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della procura. Più in particolare, essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante (mentre l'irrevocabilità, prevista dall'art. 1723, comma secondo, c.c., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario), la revoca della procura determina l'estinzione del potere di rappresentanza medesimo.

Cass. civ. n. 10819/1996

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, in presenza di procura, l'irrevocabilità prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c. si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non è opponibile al terzo debitore, il quale, nell'ipotesi di mandato all'incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura è atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non è tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario, non più legittimato ad agire in nome del mandante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto legittimo il rifiuto da parte di una U.S.L., terza debitrice, del pagamento richiesto da un'impresa originariamente mandataria per l'incasso dei crediti vantati dai farmacisti verso il predetto ente pubblico, essendo stata detta impresa privata del potere rappresentativo, mercé la revoca implicita della procura, avendo i farmacisti dato alla U.S.L. disposizione irrevocabile di pagamento diretto in loro favore).

Cass. civ. n. 8343/1995

Il mandato irrevocabile nell'interesse del terzo, di cui all'art. 1723, secondo comma, c.c., — il quale concreta un contratto bilaterale e sinallagmatico, in cui il terzo, che ne è estraneo, non ha azione diretta contro le parti contraenti per la mancata realizzazione del suo interesse — si distingue dal mandato irrevocabile in favore del terzo, nel quale è inserita una clausola, o patto d'obbligo, in base alla quale il terzo è titolare del diritto soggettivo all'adempimento di tale obbligo, nei confronti del soggetto o dei soggetti obbligati. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, pur avendo, con poteri incensurabili in sede di legittimità, qualificato il rapporto giuridico intervenuto tra le parti come mandato irrevocabile ex art. 1723 c.c., aveva accolto l'azione del terzo contro il mandatario, applicando, così, a tale fattispecie tipica, la disciplina di cui all'art. 1411 c.c., appartenente, invece, al rapporto giuridico misto o complesso denominato mandato irrevocabile a favore del terzo).

Cass. civ. n. 1534/1995

La revoca senza giusta causa di un mandato irrevocabile comporta,. ai sensi dell'art. 1723 c.c., l'obbligazione del mandante del risarcimento dei danni, alla cui liquidazione deve procedersi in base ai criteri generali stabiliti dagli artt. 1223 e 2697, esclusa ogni equiparazione, quanto alla determinazione dei danni, alla sua risoluzione di un contratto di lavoro subordinato, non risolvibile se non per giusta causa o per giustificato motivo.

Cass. civ. n. 3602/1993

Nel caso di conferimento del mandato anche nell'interesse del mandatario, il mandante conserva la disponibilità del rapporto sostanziale affidato solo in gestione al mandatario, il quale non acquista la titolarità della situazione sostanziale e svolge, quindi, pur sempre la propria attività per conto altrui.

Cass. civ. n. 2278/1993

La revoca del mandato non priva il mandatario senza rappresentanza della legittimazione attiva e passiva rispetto alle azioni per la realizzazione del credito nascente dal contratto compiuto in esecuzione del mandato, perché non la revoca del mandato, che si colloca nell'ambito del rapporto tra mandante e mandatario, ma il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, può essere opposta dal terzo al mandatario che agisce per la realizzazione di quel credito.

Cass. civ. n. 857/1983

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo (cosiddetto mandato in rem propriam) si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario, diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo, e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Il detto mandato non può essere revocato da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, o che ricorra una giusta causa di revoca, la quale può ritenersi verificata quando sia dimostrata, nella fattispecie concreta, l'avvenuta realizzazione o l'impossibilità di realizzazione dell'interesse del mandatario, in relazione al sottostante rapporto giuridico.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1723 Codice Civile

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L. O. chiede
giovedì 21/07/2022 - Lazio
“avvocato, sono il concedente.
1. Rimetto l’atto notarile in questione.
2. Rimetto la scrittura privata in questione.
3. l’atto notarile riporta le seguenti parole: “””””a seguito della risoluzione per l’operatività della clausola risolutiva espressa del presente contratto, si dovrà procedere alla cancellazione della trascrizione del presente contratto, i sensi e per gli effetti dell’ art. 2668,u.c.,c.c., come richiamato dall’rt. 23 c.3, del D.L. 133/2014. e a tal uopo le parti si impegnano a sottoscrivere, entro trenta giorni dall’intervenuta, apposito atto in forma autentica con il consenso alla cancellazione. L’ atto suddetto potrà essere sottoscritto, in nome e per conto della parte conduttrice dalla parte concedente alla quale la parte conduttrice conferisce, sin d’ora, mandato con rappresentanza perché, in suo nome e conto, perfezioni ogni formalità necessaria i fini del suddetto art. 2668, u.c., c.c., con promessa di rato e valido; il mandato essendo conferito i sensi dell’rt. 1723,co. 2, c.c. anche nell’interesse dell’odierna parte concedente, è irrevocabile e non soggetto ed estinzioni per morte o sopravvenuta incapacità del mandante””””;
4. Non hanno pagato più le rate e ho fatto lo sfratto;
5. non c’è stata la risoluzione del contratto ma con una scrittura privata hanno lasciato l’appartamento e dato le chiavi;
6. non essendoci la risoluzione del contratto è impossibile avere la cancellazione della trascrizione?
7. la parte contraria si rifiuta di collaborare;
8. Vorrei il vostro diretto intervento presso agenzia delle Entrate.”
Consulenza legale i 01/08/2022
L’art. 5 punto 3 del “Contratto di godimento in funzione di successiva vendita”, stipulato in data 15/02/2017, è abbastanza chiaro in relazione a ciò che viene qui chiesto, avendo le parti espressamente convenuto quanto segue:
In caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di almeno due canoni mensili il presente contratto si risolverà di diritto. Troverà, pertanto, applicazione la disposizione del successivo art. 7.3”.

L’art. 7 prevede, innanzitutto, al punto 1 che, in caso di inadempimento ad uno degli obblighi assunti dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto, la parte rimasta adempiente può a sua scelta chiedere l’adempimento, ex art. 2930 e ss. c.c., oppure la risoluzione del contratto, richiamando per tale seconda ipotesi le disposizioni che il codice civile detta al riguardo agli artt. 1453 e ss. c.c. (fatto salvo il risarcimento dei danni).

Sembra evidente che le parti, nel caso di specie, abbiano deciso di avvalersi della risoluzione contrattuale, avendo la parte conduttrice riconsegnato l’immobile alla parte concedente spontaneamente (ovvero senza necessità di ricorrere all’esecuzione forzata), conformemente a quanto dalle stesse parti previsto all’art. 7 punto 2, lett. a).
Quest’ultima clausola contrattuale, infatti, pone espressamente a carico della parte conduttrice l’obbligo di riconsegna dell’immobile “In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del presente contratto”.

Il punto 3 dell’art. 7, richiamato come detto sopra dall’art. 5.3, disciplina espressamente quelle che sono le conseguenze in caso di operatività della clausola risolutiva espressa e quali sono gli adempimenti che a tale evento debbono far seguito, e precisamente quello che qui interessa, ovvero la cancellazione ex art. 2668 u.co. c.c. della trascrizione del contratto originariamente stipulato.
In particolare, la norma da ultimo citata dispone che è possibile procedere a cancellazione della trascrizione dei contratti preliminari quando detta cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie sembra più che evidente che non sia necessario alcun intervento giudiziale, in quanto in forza proprio dell’art. 7.3 del contratto la parte conduttrice ha già prestato preventivamente il proprio consenso a detta cancellazione, conferendo peraltro mandato con rappresentanza irrevocabile ex art. 1723 del c.c. comma secondo, in favore della stessa parte concedente, affinchè perfezioni ogni formalità necessaria per procedere alla cancellazione della trascrizione ex art. 2668 u.co. c.c.

A questo punto, però, si rende necessario coordinare l’art. 2668 c.c. con le norme che lo stesso codice civile detta in tema di risoluzione del contratto, ed in particolare con quanto previsto dall’art. 1456 del c.c. per il caso di clausola risolutiva espressa.
Il contenuto di una clausola risolutiva espressa può definirsi tipico, nel senso che essa deve individuare con esattezza l’obbligazione o le obbligazioni il cui inadempimento genera la risoluzione del contratto.
Viene, infatti, considerata come clausola di mero stile quella che faccia generico riferimento a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, nel qual caso, verificatosi l’inadempimento, si rende necessario non solo valutare l’imputabilità, ma anche la gravità dello stesso in relazione alla sua economia (così Cass. n. 11055/2002, Cass. 5147/2001 e Cass. n. 5169/1990).
Qualora il contratto contenga una clausola di mero stile, questa deve essere interpretata come un mero richiamo alla disciplina generale della risoluzione ex art. 1453 del c.c., rendendosi necessario l’esperimento di un’azione giudiziaria per ottenere l’effetto risolutorio.

Nel caso di specie, in effetti, potrebbe sussistere il rischio che l’altra parte intenda opporre all’operatività ipso iure della clausola risolutiva la natura di clausola di mero stile, necessitante come tale dell’intervento di una pronuncia giudiziaria che ne accerti l’effetto risolutorio (all’art. 7.1 viene proprio usata la dicitura “…nel caso di mancato adempimento a taluno degli obblighi assunti dalle parti con il presente contratto….”, avendo la dottrina precisato che può al limite considerarsi valida la clausola che faccia preciso riferimento a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, purchè analiticamente specificate).
Tuttavia, ad una ipotetica eccezione di tale tipo potrebbe di contro addursi, quale prova dell’intervenuta causa di risoluzione contrattuale, il verbale di restituzione dell’immobile, tenuto conto che, seppure non risultante da tale verbale, la lett. a) dell’art. 7.2 ricollega espressamente la riconsegna dell’immobile in favore della parte concedente a “tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del presente contratto”.

A questo punto, però, prima di poter procedere alla cancellazione della trascrizione ex art. 2668 u.co. c.c., occorre manifestare espressamente la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa.
Tale manifestazione di volontà, infatti, dovrà formare oggetto di uno specifico atto negoziale, di natura unilaterale e recettizia, la cui forma (ritenendosi opportuno aderire alla tesi più rigorosa) deve essere la stessa di quella prevista per il contratto da risolvere, in ossequio al principio di simmetria morfologica dei negozi risolutori.
Non esistono limiti temporali alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, anche se in giurisprudenza viene correttamente precisato che il diritto potestativo alla risoluzione è soggetto al termine prescrizionale ordinario di dieci anni che decorre dal momento in cui si è verificato l'inadempimento (così Cass. n. 5455/1997, Cass. n. 635/1996).

Sulla scorta di quanto fin qui osservato, dunque, il percorso che si suggerisce di seguire per ottenere il risultato desiderato è il seguente:
1. chiedere al notaio di ricevere nella forma dell’atto pubblico la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, non avendo la parte conduttrice adempiuto ad uno degli obblighi contrattualmente assunto (in ossequio al principio di simmetria morfologica a cui prima si è accennato);
2. notificare tale atto, a mezzo ufficiali giudiziari, alla parte conduttrice, trattandosi come detto prima di un atto di natura recettizia, ossia che deve essere portato a conoscenza della controparte;
3. recarsi nuovamente dal notaio per esibirgli l’originale dell’atto di cui al punto 1, con la relata di notifica, chiedendogli questa volta di ricevere l’atto di consenso alla cancellazione della trascrizione ex art. 2668 u.co. c.c., al quale il concedente parteciperà sia in proprio che quale mandatario con rappresentanza della parte conduttrice (per come risulta dall’art. 7.3 del contratto da risolvere).

Alla cancellazione, infine, provvederà lo stesso notaio che ha ricevuto l’atto di assenso.