Quali atti rientrano in genere nel contenuto del mandato
Il primo comma dell'art. 1708 si ricollega al problema più generale dei limiti del mandato.
Il mandatario è organo di volontà e presta un'attività negoziale: deve avere libertà di orientamento e di determinazione nell'interesse dello stesso mandante, che nel dare l'incarico non può prevedere tutte le contingenti situazioni, alle quali deve corrispondere iniziativa pronta ed efficace. Contro il pericolo di abusi il mandante è garantito dal limite segnato dalla legge.
II mandatario deve compiere tutti gli atti per i quali il mandato gli è stato conferito; può inoltre agire di libera determinazione per gli atti che sono necessari al compimento dei primi. Per libertà di determinazione deve intendersi soltanto che il mandatario stabilisce col suo giusto criterio quali sono gli atti necessari: quando ha visto che questi sono necessari, egli non è libero di compierli o non, ma deve compierli.
In tal modo rimane anche chiarito the la necessità dell'atto si stabilisce caso per caso in relazione all'obietto del mandato, tenendo conto non solo dei termini dell'incarico ma anche dei requisiti di forma e di sostanza richiesti per la valida costituzione del negozio giuridico al quale il mandato si riferisce. Il mandatario per concludere un negozio giuridico valido deve compiere tutti gli atti che occorrono per assicurarne la validità.
Il mandato generale
Il secondo comma dell'art. 1708 precisa che il mandato generale comprende i soli atti di amministrazione: quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione debbono essere espressamente indicati.
Ciò posto è chiaro che il mandato può essere generale anche se comprende la facoltà di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'ultimo inciso del secondo comma «se non sono indicati espressamente » vuol dire soltanto che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbono essere menzionati se si vogliono comprendere nel mandato generale. Se manca l'indicazione il mandato generale è limitato agli atti di ordinaria amministrazione.
Gli atti di ordinaria amministrazione
A qualche difficoltà diede luogo la determinazione della nozione di atto di amministrazione.
Si può ritenere tale, avuto riguardo alla sua natura oggettiva e alla sua funzione, l'atto che serve al godimento normale, alla conservazione e al miglioramento del patrimonio senza intaccarne l'integrità.
Questo criterio non è, né potrebbe essere, assoluto: occorre altresì tener conto della entità, e della consistenza del patrimonio e di tutta l'attività che l'amministratore svolge per l'amministrato.
A proposito della patria potestà il codice dà una enumerazione, di carattere esemplificativo, degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
Quando definisce il potere del padre di amministrare i beni dei figli soggetti alla patria potestà dispone (art. 320) che egli non può alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunziare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, chiedere divisioni, contrarre mutui, locazioni ultranovennali, non può transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, né riscuotere capitali. L'enumerazione può servire d'orientamento anche per stabilire quali sono gli atti di amministrazione che può compiere il mandatario generale. Di orientamento soltanto, perché non si può prescindere dal carattere di relatività della funzione dell'atto rispetto al patrimonio né dalla considerazione della natura del rapporto di mandato. Per esempio, mentre a norma dell'art. 320 il padre non può fuori del caso di necessità o di utilità evidente e senza l'autorizzazione del giudice tutelare, stare in giudizio rispetto agli atti suindicati, il mandatario quale che sia l'obietto del mandato può sempre stare in giudizio attivamente e passivamente per le controversie attinenti al rapporto costituito in virtù del mandato. Il mandatario che agisce in nome proprio acquista diritti e assume obblighi in dipendenza degli atti compiuti con i terzi e ha conseguentemente la legittimazione processuale attiva e passiva per i giudizi relativi.
Mandato generale e speciale
Il mandato è generale quando comprende tutti gli affari del mandante e conferisce al mandatario il potere di compiere tutti gli atti giuridici relativi a tali affari. È speciale quando dà al mandatario la facoltà di compiere tutti gli atti giuridici specificamente designati (in tal caso corrisponde al mandato singolare, individuo, e specialissimo della indecifrabile casistica del diritto comune) e quando comprende tutti gli atti giuridici relativi a uno o ad alcuni affari.