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Diritto alla provvigione dell'agente immobiliare

Diritto alla provvigione dell'agente immobiliare
Per determinare quando scatta il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare si deve distinguere tra contratto di mandato e mediazione.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1959 del 4 aprile 2013, si è occupata di mediazione immobiliare, fornendo alcune interessanti precisazioni in merito alla provvigione dovuta all’agenzia immobiliare.

Nel caso esaminato dal Tribunale, una donna aveva agito in giudizio nei confronti di un’agenzia immobiliare alla quale si era rivolta al fine di stipulare un contratto di locazione per un immobile.

La donna riferiva di aver corrisposto all’agenzia la somma di € 7.200 a titolo di provvigione; sosteneva, inoltre, che tale somma dovesse esserle restituita, poichè l’agenzia non aveva svolto alcuna attività di mediazione. Secondo la ricorrente, l'agente immobiliare si era limitato a svolgere un’attività fondata su un rapporto di mandato tra agenzia e proprietario dell’immobile locato, con la conseguenza che nulla fosse dovuto a titolo di provvigione.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla donna, la cui domanda veniva rigettata.

Secondo il Tribunale, infatti, occorre distinguere la mediazione (art. 1754 del c.c.) dal rapporto di mandato (art. 1703 del c.c.).

In particolare, in caso di mediazione, “un soggetto (il mediatore) mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza (art. 1754 del c.c.) o di mandato (…), avendo poi diritto ad una provvigione se l’affare sia concluso per effetto del suo intervento”.

In caso di mandato, invece, una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra.

Di conseguenza, la differenza fondamentale fra le due figure sta nel fatto che con il mandato il mandatario assume un vero e proprio obbligo di compiere un atto giuridico per conto del mandante, mentre il mediatore assume solo l’onere di mettere il relazione due o più soggetti allo scopo di far concludere loro l’affare.

In caso di mediazione, inoltre, il Tribunale sottolineava come il diritto al compenso sorga solo ed esclusivamente nel caso in cui le parti concludano l’affare per effetto del suo intervento.

In caso di mandato, invece, il compenso è comunque dovuto quando l’incarico viene espletato.

Ebbene, nel caso di specie, il Giudice osservava come l’attrice non avesse prodotto alcun documento che attestasse “il rapporto intervenuto tra l’odierna convenuta agenzia immobiliare ed il proprietario affittuario dell’immobile, al fine di comprovare l’intervenuto rapporto di mandato”.

Anzi, secondo il Tribunale, al riguardo, assumeva importanza decisiva il fatto che, dall’esame della proposta di locazione, fosse possibile rilevare come “nelle espressioni letterali ivi utilizzate (…), ricorra il riferimento al contratto di agenzia immobiliare”.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.


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