Il primo periodo della norma in esame rappresenta un'applicazione dell'art. 154, comma 2, c.c.i., secondo cui «i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale».
Ecco che, anche i crediti infruttiferi, cioè quelli che non producono interessi, non scaduti alla data di apertura del concorso, si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto, invece, al trattamento dei crediti infruttiferi garantiti da pegno, privilegio o ipoteca, in applicazione del principio di cui agli artt. 153, comma 3°, e 154, comma 1° c.c.i. in base al quale per i crediti garantiti gli interessi legali continuano a decorrere anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il capitale dei crediti infruttiferi non è soggetto alla decurtazione prevista dall'art. 156 c.c.i. nel caso in cui i riparti avvengano quando il bene su cui insiste la garanzia non è stato ancora liquidato.
Dopo che il bene sia stato liquidato, la detrazione dell'interesse composto dal capitale dovrà essere operata per il periodo tra la vendita del bene e il mandato di pagamento, sempre che nel frattempo il credito non sia già scaduto, perché altrimenti è fino alla scadenza del credito che si computerà la detrazione.