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Articolo 156 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Crediti infruttiferi

Dispositivo dell'art. 156 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Spiegazione dell'art. 156 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il primo periodo della norma in esame rappresenta un'applicazione dell'art. 154, comma 2, c.c.i., secondo cui «i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale».
Ecco che, anche i crediti infruttiferi, cioè quelli che non producono interessi, non scaduti alla data di apertura del concorso, si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Quanto, invece, al trattamento dei crediti infruttiferi garantiti da pegno, privilegio o ipoteca, in applicazione del principio di cui agli artt. 153, comma 3°, e 154, comma 1° c.c.i. in base al quale per i crediti garantiti gli interessi legali continuano a decorrere anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il capitale dei crediti infruttiferi non è soggetto alla decurtazione prevista dall'art. 156 c.c.i. nel caso in cui i riparti avvengano quando il bene su cui insiste la garanzia non è stato ancora liquidato.
Dopo che il bene sia stato liquidato, la detrazione dell'interesse composto dal capitale dovrà essere operata per il periodo tra la vendita del bene e il mandato di pagamento, sempre che nel frattempo il credito non sia già scaduto, perché altrimenti è fino alla scadenza del credito che si computerà la detrazione.

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