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L’avvocato è responsabile se non informa il cliente della prescrizione del diritto di cui è titolare

L’avvocato è responsabile se non informa il cliente della prescrizione del diritto di cui è titolare
Tra gli obblighi professionali dell’avvocato rientra anche quello di informare il cliente della possibile prescrizione del diritto di cui è titolare, anche in assenza di una procura alle liti.
La Corte di Cassazione si è recentemente trovata a decidere su un caso avente ad oggetto la domanda di risarcimento promossa da un cliente nei confronti del suo avvocato per responsabilità professionale.
L’attore affermava di aver conferito mandato al suo legale al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito di un incidente stradale ed attribuiva al professionista la colpa di non aver provveduto ad interrompere la prescrizione del proprio diritto al risarcimento per le lesioni fisiche subite.
La domanda, però, è stata respinta sia in primo che in secondo grado. In particolare, i giudici d’appello avevano motivato che, una volta ottenuto il risarcimento dei danni materiali, il cliente aveva rifiutato un’offerta transattiva per il ristoro delle lesioni fisiche e non si era poi preoccupato di conferire la procura all’avvocato per agire giudizialmente. Dunque, nessuna colpa professionale poteva essere addebitabile all’avvocato.
Il cliente ha così proposto ricorso in Cassazione, che si è pronunciata sul caso con l’ordinanza n. 28629/2019. Punto di partenza della Corte è stata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: solo queste ultime vincolano l’obbligato, oltre che a compiere l’attività richiesta, anche a conseguire un ben preciso risultato.
Le obbligazioni che nascono dall’esercizio di un’attività professionale come quella dell’avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi, in quanto il professionista si assume l’incarico di prestare la propria opera in vista di un risultato da raggiungere, ma senza necessariamente doverlo conseguire.
Per questo motivo, l’eventuale azione di responsabilità promossa nei confronti del professionista non potrà mai fondarsi sul mancato raggiungimento di un risultato, ma dovrà piuttosto basarsi sul mancato impiego da parte di questi della diligenza media di cui all’art. 1176 c.c., secondo comma.
A tal proposito, la Corte ha osservato che il compimento di atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto vantato dal cliente, non presupponendo l’impiego di particolari capacità tecniche, rientra nell’ordinaria diligenza, richiesta ad ogni avvocato.
Oltretutto, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito circa l’impossibilità per il legale di provvedere all’interruzione della prescrizione in assenza di un’apposita procura da parte del cliente, la Cassazione ha osservato che l’interruzione può essere anche stragiudiziale; inoltre, nel caso in esame, il legale non aveva neppure provveduto ad informare il cliente sulla possibilità che il diritto da questi vantato si potesse prescrivere.
A questo riguardo, la Corte ha ribadito quanto già affermato da precedente giurisprudenza, ossia che l’obbligo di informare il cliente, proprio perché è funzionale alla sua tutela, “è consustanziale alla responsabilità professionale del legale” e sussiste per tutta la durata dell’incarico, permanendo anche in caso di revoca o rinuncia al mandato difensivo e prescindendo del tutto dall’assenza di una procura alle liti per agire giudizialmente (Cass. SS.UU., sentenza n. 2755/2019).
Date queste premesse, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato il giudizio alla Corte d’appello di Venezia.


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