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Articolo 2 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

(D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Collaborazioni organizzate dal committente

Dispositivo dell'art. 2 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

  1. a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  2. b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  3. c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36(3)(4);
  5. d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
  6. d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74(1)(2).

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Note

(1) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
(2) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
(3) Lettera modificata dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163.
(4) Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".

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D. F. S. chiede
venerdģ 21/01/2022 - Abruzzo
“Siamo un Organismo di Formazione accreditato con la Regione Abruzzo.
Abbiamo 1 solo dipendente
UTILIZZIAMO Per le DOCENZE con CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETUALE, personale:
A) - Medici, Infermieri, Psicologi, iscritto nei rispettivi ALBI professionali
B) - AVVOCATI e Sociologi non iscritti a nessun ALBO
- tutti hanno già un contratto a tempo pieno con l'ASL,
- e dalla stessa sono autorizzati a svolgere attività extralavorativa di docenza
- per non più di 30 gg e non più di 5000 euro.

SI CHIEDE
1 - SE E' NECESSARIO DARE COMUNICAZIONE ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO OGNI GIORNO IN CUI GLI INSEGNANTI prestano la loro opera intellettuale, o si è esonerati ai sensi di quanto indicato nella circolare 29 del 21.12.21 pag.2 comma 4: "Restano viceversa esclusi........ le professioni intellettuali.

- Abbiamo un tutor Operatore Socio Sanitario a contratto di prestazione d'opera occasionale, che non effettua prestazioni manuali da cui derivi un manufatto tangibile, ma svolge attività di sorveglianza sullo svolgimento del tirocinio e stage e di raccordo con le caposala delle strutture ospitanti (Cliniche, Case di Riposo, RSA, CROCE ROSSA...)

2 - Per lui è opportuno che abbia UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
o dobbiamo fare anche a lui un CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.”
Consulenza legale i 07/02/2022
Dalla lettura della nota n. 29 del Ministero del Lavoro si evince che sono escluse dall’obbligo di comunicazione solo le professioni intellettuali ed in genere tutte le attività autonome solo se esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; peraltro, il ministero precisa che se l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.

Pertanto, nel caso di specie, per stabilire se i professionisti indicati rientrino nell’obbligo di comunicazione anzidetto, si dovrà verificare se gli stessi siano titolari di partita IVA e la stessa sia relativa all’attività di docenza. Diversamente, la prestazione d’opera occasionale sarà soggetta all’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro.

Per quanto riguarda l’inquadramento dell’operatore socio sanitario, è necessario innanzitutto stabilire quale sia la differenza tra il contratto d’opera e il contratto d’opera intellettuale.
La differenza con il contratto d’opera in generale, oltre al lavoro prevalentemente materiale e non intellettuale proprio del generico contratto d’opera avente ad oggetto la realizzazione di un opera o di un servizio, risiede nel compenso, che per l’opera manuale, e non per quella intellettuale, è dovuto solo quando il cliente ottenga il risultato prestabilito.

Difatti, la prestazione del professionista si configura come obbligazione di mezzi e non di risultato. Motivo per cui, il prestatore d’opera è tenuto a svolgere in modo diligente l’attività promessa, senza però essere obbligato a pervenire ad un determinato risultato (per esempio, l’avvocato non sarà quindi responsabile dell’eventuale perdita della causa, nei limiti della normale diligenza). Diversamente, grava sul professionista un’obbligazione di risultato quando egli è tenuto a realizzare un’opera, come nel caso di un progetto architettonico.

Si dovrà, quindi, stabilire se all’operatore socio sanitario è richiesto uno specifico risultato da conseguire, oppure se pone le proprie competenze a servizio dell’ente. Sembrerebbe che l’operatore sanitario in questione rientri nella seconda ipotesi e quindi sia inquadrabile nel contratto d’opera intellettuale.

Piuttosto, considerato il ruolo svolto dell’operatore socio sanitario, si pone il dubbio se allo stesso non si applichi la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuativa di cui all’art. 2, D. Lgs. 81/2015.

Le collaborazioni coordinate e continuative sono quelle ipotesi di lavoro autonomo caratterizzate dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.

Alla luce delle informazioni a disposizione, il ruolo svolto dall’operatore sembra presupporre un coordinamento con l’organizzazione del committente.

Inoltre, sembrerebbe assente nel caso di specie il requisito dell’occasionalità, perché lo stesso rientri nel contratto d’opera occasionale. Nel caso in cui la ripetizione di una medesima prestazione lavorativa è oggetto o presupposto del contratto, anche laddove non sia definito l’arco temporale di esecuzione, va escluso il carattere dell’occasionalità. Sotto tale aspetto, quindi, non rileva tanto la misurazione della durata del rapporto di lavoro bensì rileva il continuativo e perdurante interesse del committente al ripetersi della prestazione lavorativa da parte del collaboratore.

L’attività di sorveglianza e raccordo svolta dall’operatore socio sanitario presenta entrambi i requisiti della continuità e del coordinamento con l’organizzazione del committente. A ciò si aggiunga che ad oggi non esiste un albo degli operatori socio sanitari (l’iscrizione ad un albo esclude l’applicazione della normativa del rapporto di lavoro subordinato).