Storia delle norme
Il vecchio codice di commercio non si occupava affatto della disciplina degli agenti di assicurazione, che doveva essere cosi desunta dai principi in tema di mandato, locazione di opera ecc.
Il nuovo codice disciplina ampiamente il contratto di agenzia in genere (
art. 1742 del c.c. e segg.), dichiarando poi applicabile tale disciplina all’agente di assicurazione in quanto non sia derogata o dagli usi e in quanto sia compatibile con la natura dell'industria assicurativa (
art. 1753 del c.c.) ; e infine nel libro del lavoro disciplina il rapporto tra l'assicuratore e l'agente lavoratore subordinato, mentre demanda alle norme degli accordi intersindacali che esso richiama nell'uno e nell'altro caso (accordo economico collettivo tra assicuratori e agenti, contratto collettivo tra agenti e produttori) l'ulteriore disciplina dei rapporti interni.
Vediamo dunque la figura e la disciplina dell'agente di assicurazione nel quadro dei collaboratori dell'impresa assicurativa.
Collaboratori subordinate e collaboratori indipendenti dall'impresa. Gli agenti di assicurazione: nozione
Come avviene per qualsiasi impresa agricola, industriale, commerciale, per quella assicurativa, l'imprenditore ha bisogno della collaborazione di più persone : tale collaborazione e data tanto da lavoro subordinato ai sensi dell'
art. 2094 del c.c., quanto da opera non subordinata ai sensi dell'
art. 2222 del c.c. e quella ai sensi dell'
art. 1754 del c.c..
Tra i van collaboratori dell'impresa assicurativa, particolare importanza rivestono gli agenti ai quali e demandato il compito di provvedere alla raccolta degli affari assicurativa e mantenere in genere i contatti con la clientela, amministrando it portafoglio (incasso premi ecc.) ad essi affidato : compito di specialissima importanza nella pratica assicurativa italiana nella quale, a differenza che in altri mercati (ad es. l'inglese), il mediatore (Broker), specialmente nelle assicurazioni terrestri, ha pochissima importanza.
Degli agenti di assicurazione esistono vane categorie. Nei regolamenti di azienda e in genere nella prassi vengono adottate vane qualifiche: agenti generali, co-agenti generali, agenti locali, sub-agenti, agenti viaggianti, agenti corrispondenti e, nel seno dell'organizzazione di agenzia, direttore di agenzia, ispettori di produzione, capi gruppo, produttori. Per stabilire la posizione degli agenti tra le due categorie di collaboratori sopra accennate, e delineare la loro disciplina giuridica, occorre però badare non alla qualifica, che varia spesso da impresa a impresa ed ha diverso contenuto, ma alla natura del rapporto tra agente o tra ausiliari dell'agente ed agente e ai poteri all'agente conferiti. A tale scopo occorre distinguere a) il rapporto interno tra agente (sub-agente ecc.) e assicuratore; b) il rapporto tra agente e clientela.
Il rapporto tra assicuratore e agente (e tra agente e subagente) : agenti a gestione in economia e agenti a gestione autonoma
Il rapporto tra agente e assicuratore tocca solo indirettamente il diritto assicurativo e rientra invece nell'ambito del diritto del lavoro. Esso va quindi disciplinato e studiato altrove (art.
2094 e segg., art.
1742 e segg.).
La dottrina e la giurisprudenza più recenti ed autorevoli hanno pere, a ragione, distinto la ipotesi di agenzie c. d. a gestione in economia nella quale l'agente è collaboratore subordinato ai sensi dell’
art. 2094 del c.c., e l'ipotesi di agenzia c. d. a gestione libera nella quale l'agente è un lavoratore autonomo.
a) Nel primo caso l'assicuratore impianta e mantiene a sue spese gli uffici dell'agenzia, ne assume direttamente il personale, riducendo in tal modo l'autonomia dell'agente. L'impresa di agenzia e il rischio relativo fanno cosi capo direttamente all'assicuratore. In questo caso, qualunque sia il modo di retribuzione - stipendio o provvigione o l'uno e l'altra insieme - l'agente, scelto talora tra i dirigenti o gli impiegati della stessa società, a un lavoratore subordinato, dirigente o impiegato, secondo i casi dell'assicuratore ai sensi dell'
art. 2094 del c.c.: il suo rapporto con l'assicuratore e quindi disciplinato dalle norme sopra a). Quando ne esistono i presupposti, quando cioè accanto al rapporto di
locatio operarum interviene anche il potere di rappresentanza, l’agente assume anche la figura di institore ai sensi dell'
art. 2203 del c.c. e segg.
b) Nel secondo caso - indubbiamente più frequente - gli uffici della agenzia vengono impiantati da l'agente e mantenuti da questi a proprie spese, seppure talora con contributo della società. Il personale e da esso assunto e con questo ha rapporto; l'autonomia dell'agente e in tal modo più ampia. L'impresa di agenzia e il rischio relativo fanno cosi capo non pia all'assicuratore, bensì all'agente. Lo stesso e a dirsi quando l’impresa e il rischio incombono sul capo dell'agente, anche se questi non ha un vero e proprio ufficio di agenzia.
In questo caso l'agente - remunerato per lo più soltanto a provvigione non è più un lavoratore subordinato, bensì un lavoratore autonomo ai sensi dell'art. 2222 libro lavoro (sopra n. b). E poiché questo articolo stabilisce the al lavoratore autonomo si applicano le norme degli articoli successivi salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro delle obbligazioni e questo per l'appunto disciplina (art.
1742 e segg.) il contratto di agenzia, il rapporto tra agente a gestione libera e assicuratore sarà disciplinato dalle norme sul contratto d'agenzia (art.
1742 e segg.), in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'industria assicurativa (
art. 1753 del c.c.).
Data la sua posizione di imprenditore autonomo, l'agente a gestione libera e, nell'ordinamento sindacale, inquadrato tra i datori di lavoro e la norma fondamentale, richiamata dall'art. 1753, e pertanto non un contratto di lavoro bensì un accordo economico collettivo (accordo 5 luglio 1939 in sostituzione di quello 31 ottobre 1931).
Secondo gli stessi criteri va risolto il problema della natura del rapporto tra agente e subagente, produttore ecc. Nel caso che questi ultimi nei limiti della loro sfera di azione siano imprenditori per loro conto a loro rischio essi sono lavoratori autonomi ; nel caso invece che l’impresa e il relativo rischio faccia sempre capo all'agente preponente essi sono dei lavoratori subordinati (per questa più frequente ipotesi cfr. il contratto collettivo 31 dicembre 1938 tra l'associazione sindacale degli agenti inquadrata tra i datori di lavoro e quella dei produttori di assicurazione, inquadrata tra i lavoratori).
Il rapporto tra agente e terzi : in particolare tra agente e assicurato. Agenti con potere rappresentativo e agenti sforniti di tale potere
Agli effetti del rapporto esterno, gli agenti devono distinguersi in due fondamentali categorie a seconda che siano o meno forniti di potere di piena rappresentanza, tenendo presente che questa viene conferita con la procura, indipendentemente dalla natura del rapporto interno, sì che vi sono agenti a gestione libera e agenti in economia forniti di potere rappresentativo, come pure agenti dell'una e dell'altra specie sforniti di tale potere. In generale nell'assicurazione vita prevale per ragioni tecniche il principio dell'accentramento, si che gli agenti non hanno il potere di rappresentanza ; nell'assicurazione danni, invece, prevale, per ragioni di rapidità, i1 principio del decentramento, si the gli agenti hanno invece il potere di rappresentanza. Di solito il potere di piena rappresentanza spetta all'agente titolare di agenzia generale e non agli agenti locali o ai subagenti, produttori ecc.
a) Agenti forniti di potere di piena rappresentanza sono quelli ai quali con regolare procura l'assicuratore conferisce il potere di concludere in suo nome i contratti di assicurazione che egli ha, in base al rapporto interno, il compito di promuovere (artt. 1903, 175). Tali agenti possono essere considerati institori ai sensi dell'
art. 2203 del c.c. e segg., quando il rapporto interno the essi hanno con l'assicuratore sia un rapporto di lavoro subordinato
(supra sub a)
; non credo invece che lo stesso possa dirsi per l'agente a gestione libera il quale deve considerarsi non già preposto, bensì titolare di un'impresa autonoma.
In base al loro pieno potere rappresentativo, gli agenti autorizzati a concludere i contratti:
1) hanno anche il potere di modificare e risolvere i contratti già stipulati (art. 1903), incassare i premi e rilasciare quietanze, salvi i limiti contenuti nella procura quando questa è pubblicata nelle forme richieste dalla legge ;
2) hanno la rappresentanza giudiziale attiva e passiva per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, soltanto però nei limiti e competenza per territorio dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto;
3) Gli agenti non forniti di pieno potere rappresentativo non sono autorizzati a concludere i contratti. Detti agenti non possono pertanto neppure modificare o risolvere i contratti stessi. Questi agenti pera hanno una rappresentanza limitata in base al loro rapporto interno e precisamente:
a) L'agente ha il potere di riscuotere i crediti dell'assicuratore (specie i premi) soltanto se tale facoltà gli viene espressamente attribuita : in tal caso non può però concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione (
art. 1744 del c.c.). La facoltà d'incasso può essere attribuita come facoltà rappresentativa, col potere cioè di rilasciare quietanza in nome dell'assicuratore o dell'agente fornito di rappresentanza.
b) L'agente ha il potere di rappresentanza passiva rispetto alle dichiarazioni del contraente e dell'assicurato the riguardano l'esecuzione del contratto concluso per suo tramite e i reclami relativi alle inadempienze : tali dichiarazioni effettuate all'agente valgono come se effettuate direttamente all'assicuratore (
art. 1745 del c.c.).
c) L'agente ha potere di rappresentanza attiva per tutti gli atti necessari per la conservazione e la cautela dei contratti diretti dell'assicuratore. Può perciò validamente 1) agire per provvedimento cautelare ; 2) effettuare quelle dichiarazioni the sono necessarie per la conservazione del diritto dell'assicuratore (ad es. interruzione della prescrizione, contestazione di aggravamento di rischio e del sinistro ecc.).
Responsabilità dell'assicuratore per il fatto dell'agente
Problema particolarmente delicato, dibattuto ampiamente in giurisprudenza e oggetto di apposita norma nei progetti, norma poi scomparsa nel nuovo codice, è quello della responsabilità dell'assicuratore per fatto dell'agente - fornito o meno di rappresentanza - specialmente all'atto della conclusione del contratto. I casi che sono stati più di frequente esaminati sono:
i) atti colposi dell'agente ausiliario in genere commessi nell'informare l'assicurando sulle clausole del contratto o sulla portata del questionario
2) conoscenza da parte dell'agente delle reali circostanze del rischio non esattamente o completamente dichiarate nella proposta
3) concorso materiale nella redazione della proposta.
In tutti i casi la giurisprudenza, forse troppo favorevole agli assicurati, ha ritenuto responsabile, oltre the l'agente, in base all'art. 1151 codice del 1865, anche l'assicuratore, per lo più in base all'art. 1153 stesso codice, con la conseguenza dell'impossibilità di impugnare il contratto in base all'art. 429 cod. comm. Nel primo caso l'agente agisce comunque nei limiti del suo mandato e quindi l'assicuratore ne risponde. Nel secondo caso, però, è più esatto ritenere che la conoscenza dell'agente e irrilevante quando, per patto tradizionale di polizza, la valutazione del rischio si basa soltanto sulle dichiarazioni dell'assicurando, sì che all'infuori di esse solo la conoscenza diretta dell'assicuratore e rilevante. Anche nel terzo caso l'agente, quali che siano i suoi poteri, esce dai limiti di essi, ed anzi con evidente conflitto di interessi diviene mandatario dell'assicurando. Nell'uno e nell'altro caso l'assicuratore non pub essere quindi responsabile.
Questa soluzione è del resto pacifica se l'assicurato ha agito con negligenza o se il contratto contempla la clausola, ormai di stile, con la quale l'assicurato assume la piena responsabilità delle dichiarazioni della proposta, anche se redatte da altri o dagli stessi ausiliari della compagnia.