Più nel dettaglio, il condominio agiva in giudizio contro l’amministratore, al quale venivano imputati una serie di inadempimenti relativi agli obblighi su di lui gravanti.
Secondo i condomini, infatti, l’amministratore, nello svolgimento del mandato, non aveva mai aperto un conto corrente intestato al condominio. Inoltre, lo stesso non aveva mai provveduto ad attivarsi per la riscossione dei crediti dei condomini morosi. Ulteriore inadempimento aveva riguardato il pagamento irregolare della fornitura del gas condominiale, che aveva condotto al distacco della stessa da parte dell’impresa fornitrice del servizio.
Pertanto, secondo il condominio, sussistevano tutti i presupposti per procedere alla revoca del mandato dell’amministratore, conformemente agli artt. 1129 e 1130 del codice civile.
Il Tribunale di Nocera ha accolto la domanda del condominio e, conseguentemente, ha condannato l’amministratore a pagare una somma pari agli interessi di mora maturati a causa dei pagamenti irregolari della fornitura, nonché alle spese sostenute dal condominio per riattivare la fornitura del gas.
Inoltre, i giudici hanno condannato lo stesso amministratore a corrispondere una somma, determinata forfettariamente, volta a risarcire il condominio per la violazione degli obblighi gravanti in capo all’amministratore stesso, quale mandatario del condominio.
Il Tribunale, in particolare, fonda la propria decisione sulla fattispecie penale di cui all’art. 40 c.p., che recita “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Ebbene, sotto il profilo civilistico vengono in rilievo le norme di cui agli artt. 1129 c.c. e 1130 c.c., che contengono l’analisi dei poteri e degli obblighi che gravano in capo agli amministratori di condominio.
Inoltre, i giudici campani fanno ovviamente riferimento anche alla disciplina del mandato, di cui all’art. 1710 c.c., dal momento che l’amministratore altro non è che un mandatario del condominio e in tale veste è tenuto a rappresentare e tutelare gli interessi dei condomini.
Infatti, ai sensi della norma richiamata, “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato”.
Ciò significa che l’amministratore, nello svolgimento del mandato, deve adottare un comportamento particolarmente accorto e diligente, volto a tutelare gli interessi dei condomini.
In caso invece di comportamento omissivo e inadempiente, lo stesso potrà essere chiamato a rispondere dei danni occorsi nei confronti del condominio, a causa della sua condotta inerte nonché gravemente omissiva.
Analizzando più nel dettaglio la sentenza richiamata, i giudici di Nocera Inferiore sul punto si conformano alla ben consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, l’amministratore è un rappresentante volontario del condominio. Pertanto, egli è qualificabile a tutti gli effetti come un mandatario.
La reale novità, però, della sentenza in commento è il richiamo che la stessa fa alla norma di cui all’art. 40 c.p., che introduce il concetto di responsabilità omissiva, ma soprattutto quello di posizione di garanzia che grava in capo ad un determinato soggetto, in forza del ruolo da lui rivestito in un determinato ambito.
Seguendo tale ragionamento, quindi, l’amministratore avrebbe posto in essere una violazione dell'obbligo di garanzia che grava in capo al mandatario. Egli, infatti, in forza del mandato, è tenuto non solo ad adempiere agli obblighi discendenti dalla nomina condominiale, ma altresì è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per evitare il verificarsi di danni in capo al condominio.
Ne consegue un notevole aggravamento, sotto il profilo delle responsabilità, nei confronti dell’amministratore di condominio, il quale quindi dovrebbe assumersi l’onere di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge.