Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto(1) e per un affare d'interesse comune, la revocanon ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa(2).
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto(1) e per un affare d'interesse comune, la revocanon ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa(2).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 17443/2016
Nella perizia contrattuale la revoca ex art. 1726 c.c. del mandato collettivo conferito ai periti può avvenire, oltre che sul comune accordo di tutti i mandanti, anche su iniziativa di alcuni soltanto di essi, con effetti estintivi immediati "ex nunc" in presenza di giusta causa, spettando al giudice, in caso di contestazione, accertarne con sentenza dichiarativa la sussistenza dei presupposti, senza che, peraltro, la proposizione di tale azione costituisca condizione di efficacia della revoca stessa.Cass. civ. n. 22529/2011
Si ha mandato collettivo - per la cui revoca, a norma dell'art. 1726 c.c., occorre il consenso di tutti i mandanti - quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto, non bastando la semplice coincidenza di interessi diversi e divisi, associati solo casualmente o per opportunità, la quale può dar luogo, invece, ad un mandato plurimo.Cass. civ. n. 20482/2011
Il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d'interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, in vista del compimento dell'affare unico, indivisibile ed indistinto. Ne consegue che, in conformità alla previsione dell'art. 1726 c.c., ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve necessariamente provenire da tutti i mandanti.Cass. civ. n. 16678/2002
Qualora più persone conferiscano mandato ad una terza persona, si ha mandato collettivo solo se coesistono due requisiti: esso deve essere conferito con un unico atto nonché per un interesse comune. Di per sé, il conferimento del mandato con unico atto costituisce un elemento a favore della coincidenza di interessi, ma non dimostra tuttavia, l'esistenza di un affare unico, indivisibile e indistinto. Solo nel caso in cui sia dimostrata l'unicità dell'affare la volontà di ciascun mandante è legata da una dipendenza causale tale da giustificare l'applicazione della norma contenuta nell'art. 1726 c.c., che prevede, per la sola ipotesi del mandato collettivo, l'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti (nel caso di specie, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, la S.C. non ha ritenuto che si abbia mandato collettivo qualora i comproprietari di un bene indiviso conferiscano ad un terzo mandato per la vendita del bene).Cass. civ. n. 4283/2002
L'arbitraggio con cui le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto concluso ma incompleto, è figura assimilabile ad un mandato collettivo; ne consegue che il negozio costituente la fonte dei poteri del terzo può essere revocato anche ad opera di una sola parte qualora ricorra una giusta causa, trovando applicazione l'art. 1726 c.c.Cass. civ. n. 3609/1999
La disciplina dell'art. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente l'effetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante che la rinunzia possa essere frutto di un'intesa con uno dei mandanti.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
“Se non tutti i condomini sono d'accordo nella revoca dell'amministratore di condominio, può trovare applicazione in questa ipotesi, l'art 1726 cod. civ.?”
Nell’ipotesi di revoca dell’amministratore di condominio esiste una disciplina specifica data dall’art. 1129 del c.c. in combinato disposto con l’art. 1136 del c.c., per cui l’assemblea può in ogni tempo revocare l’amministratore, con deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. L’amministratore può, altresì, essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino in alcuni casi: se ha omesso di comunicare all’assemblea l’esistenza di limiti relativi alle sue attribuzioni in caso di esercizio della rappresentanza processuale, (ultimo comma dell’art. 1131 del c.c.); se non ha reso per due anni di seguito il conto della sua gestione o se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.