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Articolo 590 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Dispositivo dell'art. 590 bis Codice Penale

(1)Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali(4).

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53 bis, comma 2, lettera c), e 53 quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime(3).

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

  1. 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  2. 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  3. 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo(2).

Note

(1) Articolo inserito dall'art.1, comma 1, lett) e del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125.
e poi sostituito dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 con decorrenza dal 25 marzo 2016.
(2) Articolo modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") e, successivamente, dall'art. 1, comma 3 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 25 novembre 2024, n. 177.
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 3 della L. 25 novembre 2024, n. 177.

Ratio Legis

Il legislatore, tramite l'introduzione di tale norma, ha inteso porre un freno al dilagante fenomeno degli incidenti stradali.

Spiegazione dell'art. 590 bis Codice Penale

La norma in esame è stata introdotta per ovviare a due importanti considerazioni.

Innanzitutto, la giurisprudenza aveva oramai negato che la condotta di chi guidi in stato di ebbrezza potesse essere sussunta in una ipotesi di fatto volontario nella forma del dolo eventuale. Infatti, aderendo alle recenti teorie volitive, si era negato che l'agente potesse rispondere a titolo di dolo, dato che, pur essendo la sua condotta altamente spregiudicata, non poteva certo dirsi che egli avesse in qualche modo accettato l'evento lesivo. Tutt'al più, in tali casi, poteva dirsi configurabile l'accettazione del rischio dell'evento, in seguito alla mera previsione di esso, ipotesi pacificamente rientrante nel concetto di colpa aggravata dalla previsione dell'evento (art. 61, n. 3).

La seconda considerazione risulta dal fatto che, creando una norma ad hoc, il legislatore ha voluto sottrarre la precedente disposizione normativa in merito (ovvero la previsione delle lesioni colpose stradali come mera aggravante delle lesioni colpose ex art. 590) al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69.

Ad oggi, dunque, la norma prevede varie ipotesi di condotta penalmente rilevante.

Innanzitutto qualora il fatto venga commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In secondo luogo, le lesioni colpose commesse in stato di ebbrezza, a prescindere, pari, da un accertamento causale tra lo stato di ebbrezza e l'evento lesivo. Tale considerazione viene in qualche modo confermata dal fatto che al comma sette è prevista una diminuente qualora si accerti che il fatto non sia esclusiva conseguenza della condotta del soggetto attivo, in un'ottica di contemperamento.

Altre ipotesi aggravate sono quelle commesse in violazione di specifiche norme stradali, relative alla mancanza di valida patente di guida, assicurazione ecc..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590 bis, primo comma, del codice penale, recependo così il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che ha sollecitato al legislatore “una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590 bis c.p.”.


La Corte costituzionale ha infatti sottolineato come non possa negarsi “che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell’art. 590-bis c.p., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa”.
Ha osservato infatti la Corte che “le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all’integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell’art. 590-bis c.p., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso”.


Inoltre, osserva conclusivamente la Corte costituzionale, “a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersidell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest’ultima sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell’esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest’ultima dell’onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima”.


Quest’ultima considerazione è di particolare rilievo nella prospettiva di un più ampio disegno riformatore – come quello della l. n. 134/2021 – volto a ridurre i tempi del processo penale e a favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell’offesa.
Nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 590 bis, co. 1 c.p. spesso la persona offesa è disinteressata alla punizione del responsabile, perché già risarcita dalle compagnie di assicurazione. Quei procedimenti riguardano fatti frequentissimi (ricorrenti nel ruolo del giudice monocratico) e talvolta di difficile e complesso accertamento, avviati per applicare pene del tutto modeste e per lo più non eseguibili (ad es. perché sospese).
L’introduzione della procedibilità a querela rappresenta un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi (ad es., lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto il suo intervento.


Sotto il profilo della tecnica legislativa, si propone di adottare una disposizione che, analogamente a quanto prevede per le lesioni personali colpose l’art. 590, ultimo comma, del codice penale, stabilisce di regola la procedibilità a querela per il delitto, salvo eccettuare espressamente le ipotesi, aggravate, che restano procedibili d’ufficio.


La legge delega, nel limitare la procedibilità a querela all’ipotesi del primo comma dell’art. 590 bis, infatti, ha inteso evidentemente riferirsi all’ipotesi-base, escludendo le ipotesi aggravate di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, caratterizzate da un maggiore disvalore e che rimangono procedibili d’ufficio (per l’espressa qualificazione di dette ipotesi come circostanze aggravanticfr. l’art. 590 quater c.p.).
A fortiori, invece, per evitare censure di irragionevolezza, deve prevedersi la procedibilità a querela anche nell’ipotesi attenuata prevista dal settimo comma (qualora l’evento non sia di esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole).


La procedibilità a querela, in assenza di una o più delle sopramenzionate circostanze aggravanti, va infine tenuta ferma anche nell’ipotesi di pluralità di eventi lesivi, prevista dall’ultimo comma dell’art. 590 bis c.p. Tale disposizione riproduce analoghe previsioni contenute negli artt. 589, ult. co., 589 bis, ult. co. e 590, co. 4 c.p., che non configurano circostanze aggravanti bensì ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Sez. IV, 7 marzo 2017, n. 20340, CED 270167), da una mera unificazione quoad poenam dei singoli reati, i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti.

Massime relative all'art. 590 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 35457/2021

In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva.

Cass. pen. n. 13577/2019

In tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità) .

Cass. pen. n. 46394/2018

In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime commesse in violazione della normativa stradale, persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza.

Cass. pen. n. 48249/2017

In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis cod. pen., persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che lo spostamento della competenza a favore del tribunale opera per i fatti commessi dal 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della nuova fattispecie penale).

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A. A. chiede
venerdì 24/10/2025
“OGGETTO : Buongiorno, desidererei un chiarimento sulle lesioni stradali lievi o lievissime (fino a 40 giorni) cagionate da conducente in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica- (individuazione della corretta fattispecie di reato e regime di procedibilità). Con la presente chiedo un chiarimento interpretativo in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti nei casi in cui un conducente, in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, cagioni a terzi lesioni personali con prognosi inferiore a 40 gg.
In particolare si richiede di sapere :
1) se, in tali ipotesi, il fatto rientri nell’alveo dell’articolo 590 bis c.p. (eventualmente comma 1 o altri commi, credo fino al sesto) oppure se, al contrario, resti disciplinato dal previgente articolo 590 c.p., trattandosi di lesioni lievi o lievissime ;
2) se la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, accertata ai sensi degli articolo 186 o 187 CDS (e nei casi di entrambe le fattispecie) sia nelle ipotesi AMMINISTRATIVE sia in quelle PENALI, da 0,8 g/l fino a oltre 1,5 g/l, debba essere :
- contestata separatamente rispetto al reato di lesioni nel caso siano inferiori a 40 gg, in attesa della eventuale querela della persona offesa per le lesioni, con due informative separate oppure dopo l'inoltro della prima, la seconda inoltrata con un seguito ? ;
- oppure se, in presenza di tale stato di alterazione, si configuri un reato complesso in cui l’art. 186/187 CDS venga assorbito nella fattispecie del 590 bis c.p. ;
- ovvero, ancora, se la procedibilità d’ufficio del reato di guida in stato di ebbrezza o alterazione si estenda anche al reato di lesioni, pur se con prognosi inferiore a 40 gg ;
Si evidenzia che la riforma introdotta con la L. 41/2016 e successivamente integrata dalla riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022) non ha previsto una disciplina espressa per le lesioni inferiori a 40 giorni cagionate in stato di ebbrezza o alterazione, con conseguenti incertezze applicative in sede di verbalizzazione e di comunicazione di notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria.
Ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti”
Consulenza legale i 27/10/2025
Prima di rispondere alla richiesta di parere occorre fare una breve premessa.

Come noto, la disposizione normativa che, nel nostro ordinamento, punisce la condotta del soggetto che cagioni ad altro lesioni personali è l’art. 582 del c.p..
Ora, è altrettanto noto che l’articolo in parola punisca, nella sua versione "base", solo le condotte che abbiano causato lesioni lievi o lievissime, ovvero quelle lesioni giudicate guaribili in 20 giorni (lievissime) o in un lasso temporale che va tra i 21 e i 40 giorni (lievi).
Ciò lo evinciamo, oltre che dalla giurisprudenza in tema e dalla letteratura medica dalla stessa richiamata, anche dal fatto che è l’art. 583 del c.p. a dare una definizione (cui si rimanda per i dettagli) delle lesioni gravi o gravissime, che costituiscono circostanze aggravanti del reato base di lesioni.

La norma rilevante per le lesioni colpose ordinarie è, invece, l’art. 590 del c.p..

Orbene, dal canto suo, l’articolo 590-bis c.p., nel dettare le norma relativa alle lesioni stradali, fa riferimento solo ed esclusivamente alle lesioni gravi o gravissime (così, del resto, si intitola la rubrica della norma: “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime”), tale per cui eventuali lesioni lievi o lievissime che dovessero essere causate nella circolazione stradale o marittima saranno punibili solo ai sensi dell’articolo 582 c.p. nella forma dolosa (rarissima) e ai sensi nell’articolo 590 c.p. nella forma colposa. Diversamente ragionando si addiverrebbe ad un’analogia in malam partem, non consentita nell’ordinamento penale.

Così si è fornito il riscontro al quesito n. 1.

Quanto al quesito n. 2, nel ricordare le considerazioni svolte in altra sede con riguardo al reato di omicidio stradale, si rammenta che i commi 2, 3 e 4 prevedono tutti un reato complesso nell’ambito del quale i reati di guida in stato d’ebbrezza (art. 186 del Codice della strada, co. 2, lett. b) e c)) e sotto l’effetto di stupefacenti sono assorbiti nella fattispecie complessa.

Laddove il soggetto non risulti affetto da un’ebbrezza tale da rientrare nell’ipotesi penale del menzionato art. 186, vi sarà un mero concorso tra la fattispecie amministrativa del codice della strada e quella penale di lesioni, nella variante stradale in caso di lesioni gravi o gravissime o nella variante ordinaria in caso di lesioni lievi o lievissime.
Quanto, invece, alle modalità di comunicazione della notizia di reato (o notitia criminis), anche in questo caso gli operanti di P.G. possono scegliere la modalità più consona: è assolutamente indifferente trasmettere la notizia con una prima CNR e poi disporre un seguito successivo, se necessario per approfondimenti e/o specificazioni di sorta.
Su questo punto le norme del codice di procedura penale prevedono solo che la P.G. informi il P.M. del fatto ipoteticamente costituente reato, ma sarà il magistrato a decidere la qualificazione giuridica attribuibile allo stesso. Che, poi, tale comunicazione avvenga in un solo atto o con due atti separati (a seconda degli accertamenti svolti nell’immediatezza del fatto e di quelli eventualmente successivi) è un fattore assolutamente indifferente e sullo stesso non incide né la qualifica di reato complesso né la procedibilità.

Laddove dovessimo trovarci dinanzi ad una ipotesi procedibile solo a querela di parte, invero, la P.G. potrebbe evidenziare che in relazione a quei fatti non è stata sporta querela e, laddove ciò accadesse successivamente e nei termini, aggiornare successivamente il P.M. (con un seguito o con una mera info di P.G.), ma ciò non cambia il succo del discorso: la CNR è una descrizione del fatto che la P.G. ha accertato e in cui viene riportato quello che si fa e che si riscontra, a prescindere dalle qualifiche giuridiche e dalla procedibilità, che è un problema del solo P.M.

Quanto alla procedibilità in genere, quella prevista per un reato non può “estendersi” mai ad altre fattispecie. La procedibilità è questione di diritto sostanziale che non è assoggettabile ad analogie di alcun tipo: quindi, l’unico dato cui bisogna guardare è quello fornito dalla norma.
Ciò detto, va evidenziato che:
- l’articolo 590 bis c.p. prevede la procedibilità d’ufficio solo laddove vi siano le aggravanti dei commi 2 e seguenti. Diversamente la procedibilità è a querela di parte e in tal senso depone chiaramente l’ultimo comma dell’articolo medesimo, secondo cui la procedibilità è a querela “se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”;
- l’articolo 582, invece, prevede la procedibilità d’ufficio solo nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime, lasciando la procedibilità a querela per le lesioni lievi o lievissime;
- l’articolo 590, in ultimo, prevede sempre la procedibilità a querela, a meno che non si tratti di lesioni occorse per inosservanza delle normative in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.