Le norme sull'
arresto e sul
fermo, unitamente a quella sull'
allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, conseguono a quanto disposto dall'art.
13 Cost, secondo cui l'
autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisoriamente limitative della libertà personale, ma solamente in
casi eccezionali di necessità ed urgenza, imponendo altresì che tali misure vengano successivamente
convalidate dall'
autorità giudiziaria entro precisi limiti, pena la revoca e la perdita di efficacia della misura.
Arresto e fermo, al fine di sottolinearne la natura ibrida, vengono tradizionalmente definiti come
misure pre-cautelari, e condividono le regole procedurali di cui agli articolo
386 e seguenti, oltre al fatto che sono consentiti solamente per determinati reati (considerati destinatari di differente tutela).
In un'ottica di necessario bilanciamento con la natura pre-cautelare dell'arresto e del fermo, l'art.
385 stabilisce comunque il principio secondo il quale essi non sono consentiti allorché, tenuto conto delle circostanze, appaia che il fatto stato commesso nell'
adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una
causa di non punibilità (v. artt.
50 e ss. c.p.).