(massima n. 1)
L'art. 381 c.p.p. richiede ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza di reato la presenza disgiunta della gravitą del fatto o della pericolositą del soggetto, per cui anche quando solo la motivazione su una di queste condizioni sia ritenuta corretta, la convalida deve essere ritenuta legittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la motivazione sulla gravitą del fatto, per il reato di cui all'art. 166 c.p.m.p., nel comportamento di un militare al quale era stato ingiunto di consegnare l'arma in dotazione, in costanza di aspettativa per motivi elettorali, e non vi aveva ottemperato, mentre aveva ritenuto privo di motivazione il giudizio di pericolositą basato su informative non documentate).