(massima n. 1)
Nel delitto di violazione di sigilli aggravata, lo stato di flagranza non deve essere valutato dal giudice della convalida al momento della materiale rottura dei sigilli, ma a quello in cui l'indagato, introducendosi nell'immobile abusivo e facendone uso, ha violato il vincolo di indisponibilitą mediante l'arbitraria disposizione «in atto» al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.