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Articolo 90 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Informazioni alla persona offesa

Dispositivo dell'art. 90 bis Codice di procedura penale

(1)1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

  1. a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
  2. a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato(2);
  3. a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente(2);
  4. a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione(2);
  5. a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente(2);
  6. b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;
  7. c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
  8. d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
  9. e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
  10. f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
  11. g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
  12. h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
  13. i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
  14. l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
  15. m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
  16. n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile [, o attraverso la mediazione](3);
  17. n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela(2);
  18. o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
  19. p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.
  20. p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(4);
  21. p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

(omissis]

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

[omissis]

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

[omissis]

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.

__________________

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(2) Lettera inserita dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(3) Le parole in parentesi quadra (", o attraverso la mediazione") sono state soppresse dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(4) Lettera inserita dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). L'art. 92, co. 2-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 stabilisce che la presente modifica si applica nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal 30 giugno 2023).

Ratio Legis

La norma ha la finalità di rendere effettivo il diritto dell'offeso ad essere informato in modo completo e semplice sugli strumenti previsti a sua garanzia per la tutela dell'interesse leso dal reato.

Spiegazione dell'art. 90 bis Codice di procedura penale

Tradizionalmente la persona offesa del reato si identificava semplicemente con il titolare del bene giuridico leso dalla commissione dello specifico reato. Non sempre è quindi necessaria la lesione degli interessi di una persona fisica per commettere un reato, come ad esempio nei reati contro la pubblica amministrazione, in cui ad essere lesi sono solamente gli interessi statali.

Come risaputo, inoltre, la persona offesa non si identifica nemmeno con la persona danneggiata dal reato (anche se spesso le figure coincidono), dato che quest'ultima è semplicemente il soggetto che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale dalla commissione del reato. A fini esemplificativi, si pensi alla tentata truffa: qui vi è una persona offesa dal reato, dato che la libera determinazione contrattuale è stata comunque lesa, ma non vi è alcun danno, e di conseguenza alcun danneggiato.

La persona offesa, ai sensi dell'articolo precedente, può esercitare tutta una serie di poteri all'interno del procedimento penale. Per esercitare tali poteri è chiaramente necessario che la persona offesa ne venga a conoscenza tramite un'adeguata informativa.

Per tali motivi, sin dal primo contatto con l’autorità, la persona offesa ha il diritto a ricevere le informazioni necessarie per esercitare i propri poteri nel procedimento penale. Tra le informative più importanti, occorre sicuramente citare la facoltà di essere avvisata circa la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. o circa la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni patiti (costituendosi parte civile) o, ancora, circa la possibilità di rimettere la querela (evidentemente a seguito di una transazione con l'autore del reato, nei casi in cui il reato è procedibile a querela di parte).
La riforma Cartabia ha inciso sull’art. 90 bis c.p.p., introducendo nuovi obblighi informativi per assicurare alla persona offesa la possibilità di partecipare in modo più informato, consapevole ed attivo al processo.

Tra i nuovi obblighi informativi alla persona offesa introdotti dalla riforma del 2022, bisogna segnalata l'informazione circa la facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa ex art. 129 bis c.p.p. e l'informativa che la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa, che si è concluso con esito positivo per l'imputato, comporta la remissione tacita della querela.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’attuazione della legge delega introduce significative novità: sulla dichiarazione o elezione di domicilio da parte del querelante; sulle conseguenze che si determinano in materia di notificazioni degli atti al querelante in caso di domicilio non dichiarato o eletto (o di dichiarazione insufficiente o inidonea); sulle conseguenze che si danno in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia citato a comparire come testimone (che, ove ingiustificata, comporta remissione tacita di querela).


Dato il rilievo degli interventi normativi, si è ritenuto necessario intervenire sul testo dell’art. 90 bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa), in modo tale da arricchire il corredo di informazioni che intendono assicurare alla persona offesa di partecipare in modo informato, consapevole e attivo al procedimento.
Si tratta di un ampliamento del catalogo di informazioni dovute alla persona offesa che si rende opportuno, onde assicurare la coerenza tra le modifiche qui proposte e lo statuto di garanzie informative che l’ordinamento ha assegnato alla persona offesa, recependo la «Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI» (di seguito: Direttiva vittime).


Gli interventi sull’art. 90 bis c.p.p. sono funzionali, in particolare, ad adeguare l’ordinamento al dettato della Direttiva vittime (che prevede che gli Stati membri abbiano il dovere di dare informazioni in merito alle “procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure") e degli artt. 5 e 6 della medesima direttiva (art. 5, Diritti della vittima al momento della denuncia; art. 6, Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso).


Le ulteriori informazioni che – con la modifica dell’art. 90 bis c.p.p. – debbono essere indirizzate alla persona offesa sono infatti funzionali:
a) a rendere il querelante edotto delle possibili conseguenze derivanti dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio, esplicitando così la volontà del legislatore di rendere la persona offesa attivamente responsabile rispetto alla propria partecipazione al procedimento penale;
b) a rendere il querelante edotto delle conseguenze derivanti dalla ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza in cui egli sia citato a comparire come testimone.


Nella prospettiva da ultimo considerata, si spiegano poi le ulteriori disposizioni che si introducono, prima fra tutte la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche tematico espressamente riconosciuta alla persona offesa con l'inserimento del comma 1 bis all'articolo 90 che disciplina diritti e facoltà della persona offesa dal reato.
In ordine poi alla esplicitazione delle conseguenze che determina la ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza in cui dovrebbe essere esaminato come testimone, si ritiene opportuno modificare il testo dell’art. 142 disp. att. c.p.p., disponendo che l’intimazione notificata al testimone/querelante contenga l’avviso che la ingiustificata mancata comparizione all’udienza integra remissione tacita di querela.


La formulazione proposta nel modificare l’art. 142 disp. att. c.p.p. recepisce un indirizzo giurisprudenziale già esistente ed è tesa a soddisfare il diritto della persona offesa di essere compiutamente informata delle conseguenze processuali che la legge annette ai suoi comportamenti; si tratta di un avviso che, dunque, assicura al querelante la possibilità di operare scelte libere e consapevoli, orientate alla tutela del proprio interesse.

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