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Articolo 278 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

Dispositivo dell'art. 278 Codice di procedura penale

1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [56 c.p.]. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva [99 c.p.] e delle circostanze del reato [59-70, 118-119 c.p.], fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [4, 379; 63 c.p.](1)(2).

Note

(1) L'articolo in esame prevedeva poi un ulteriore periodo che recitava: "Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo." La norma è stata modificata dall'art. 2, del D.L. 1 marzo 1991, n. 60.
(2) Per quanto riguarda la minore età dell'imputato, si rimanda all'apposita disciplinata prevista dalla legislazione processuale minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

Ratio Legis

La norma è diretta a definire gli elementi incidenti o meno sul computo della pena rilevante ai fini poi dell'applicazione della misura cautelare.

Spiegazione dell'art. 278 Codice di procedura penale

La norma in commento detta le regole per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari.

La soluzione accolta dal legislatore prescrive che debba aversi riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (v. art. 56 c.p.), senza tener conto né della recidiva (art. 99 c.p.), né della continuazione (art. 81 c.p.), né, in linea di massima, delle circostanze del reato, salve le eccezioni espressamente indicate, tra le quali le circostanze ad effetto speciale, che comportano cioè una diminuzione o un aumento della pena superiore ad un terzo, e quelle che comportano una pena di specie diversa.

Da notare che la norma non fa alcun riferimento alla minore età dell'imputato, ma l'omissione si spiega senza difficoltà, una volta considerato il fatto che tale circostanza, rilevando unicamente nei procedimenti di competenza dei tribunali per i minorenni, trova adeguata applicazione nella legislazione processuale minorile.

Massime relative all'art. 278 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 38518/2015

Per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e, segnatamente, della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma quarto, cod.pen., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. non opera nella diversa ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale per le quali l'incremento sanzionatorio è autonomamente indicato "ex lege", trovando in tal caso applicazione il criterio cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall'art. 278, comma primo, cod.proc.pen.)

Cass. pen. n. 3326/2015

E inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future. (Fattispecie in cui, al momento della decisione della Corte, la misura cautelare era stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari).

Cass. pen. n. 21028/2013

Ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, quando debbasi far riferimento alla pena stabilita dalla legge per il reato ritenuto in sentenza, occorre fare applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 278 c.p.p., per cui, in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, di esse va tenuto conto, a nulla rilevando che il giudice, nel riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti, abbia ritenuto queste ultime equivalenti o prevalenti rispetto alle prime.

Cass. pen. n. 6302/2012

Nella determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare deve tenersi conto delle circostanze aggravanti c.d. indipendenti, ossia di quelle per le quali la pena è autonomamente individuata dalla legge. (Fattispecie relativa alla circostanza del reato di associazione di tipo mafioso per essere l'organizzazione armata).

Cass. pen. n. 16750/2007

La recidiva reiterata non obbliga all'aumento di pena, perché è sempre necessario procedere ad un bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 8906/2002

In tema di misure cautelari, quando, ai sensi dell'art. 278 c.p.p. (o per le misure interdittive, dell'art. 287 c.p.p.), occorre fare riferimento alla «pena stabilita dalla legge», per tale deve intendersi, qualora il giudice de libertate ritenga sussistenti circostanze attenuanti delle quali, in base al citato art. 278, si debba tener conto (ancorché di esse — come avviene di regola — non vi sia menzione nella contestazione), la pena massima astrattamente applicabile a seguito del giudizio di comparazione che lo stesso giudice è chiamato a compiere, ai sensi dell'art. 69 c.p., fra dette circostanze e le eventuali circostanze aggravanti delle quali parimenti si debba tener conto, ovvero, in mancanza di queste ultime, la pena massima astrattamente irrogabile, una volta operata la riduzione minima per le attenuanti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che correttamente il tribunale, dovendo decidere, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., sull'applicabilità di una misura interdittiva, con riferimento al reato di truffa aggravata, avrebbe potuto, con adeguata motivazione — in concreto mancata — ritenere l'equivalenza o la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e pertanto escludere che la pena stabilita dalla legge fosse, come richiesto dall'art. 287 c.p.p., superiore nel massimo ai tre anni).

Nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, se concorrono circostanze aggravanti ed attenuanti di cui va tenuto conto a norma dell'art. 278 c.p.p., il giudice deve ricorrere al giudizio di valenza stabilito dall'art. 69 c.p., non potendo trovare applicazione il criterio dell'aumento massimo per le aggravanti e della diminuzione minima per le attenuanti, di cui all'art. 157 c.p., che non si riferisce all'ipotesi di concorso di circostanze di segno opposto.

Cass. pen. n. 7530/2002

Il termine di durata massima della custodia cautelare relativamente alla fase del giudizio di primo grado va calcolato, qualora detta fase si sia conclusa con sentenza di assoluzione per il più grave dei reati per i quali l'imputato è stato tratto a giudizio, facendo riferimento soltanto al più grave degli altri reati per i quali sia invece stata pronunciata condanna.

Cass. pen. n. 4352/2000

Ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare ex art. 304, comma 6, c.p.p., per stabilire quale sia «il massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza» da assumere a base del calcolo, deve tenersi conto (anche alla luce di quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 1998), delle eventuali circostanze attenuanti riconosciute in sentenza, non operando, con riferimento alla disposizione sopraindicata, la diversa disciplina dettata, in materia di circostanze, dall'art. 278 c.p.p.

Cass. pen. n. 4701/1999

Una volta che il giudice, in presenza di leggi penali sostanziali succedutesi nel tempo, abbia individuato la norma più favorevole per il reo da applicare nel caso concreto, deve derivare da detta scelta tutte le implicazioni che ne conseguono in campo processuale, non limitandosi meccanicamente a privilegiare la norma processuale applicabile sulla sola scorta dell'entità della pena massima ricavata da quella sostanziale per valutarla come la più favorevole tra quelle prese in considerazione. Ne consegue che, ai fini della determinazione della pena edittale agli effetti dell'applicazione della misura custodiale, il giudice deve esaminare, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., la struttura della norma prescelta e valutare se l'entità della pena da essa prevista si identifica con quella determinata dal legislatore per il reato non circostanziato ovvero con quella stabilita per il reato aggravato da circostanze ad effetto speciale (nel primo caso prendendo in considerazione, ai fini della suddetta determinazione, la pena massima stabilita per il reato non circostanziato e nel secondo tenendo, invece, conto di quella massima prevista per la presenza della circostanza ad effetto speciale). (Fattispecie relativa a sequestro di persona aggravato dalla circostanza del conseguimento dell'intento, all'epoca dei fatti non considerata ad effetto speciale, e pertanto non valutabile ai fini di cui all'art. 278 c.p.p.).

Cass. pen. n. 4298/1998

In tema di misure cautelari valgono, anche ai fini dell'individuazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, i criteri dettati dall'art. 278 c.p.p. per la determinazione della pena. Nel caso di tentativo di reato con circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale, per il computo dei termini indicati dall'art. 303 stesso codice deve dapprima individuarsi la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato, per poi operare su di essa la riduzione minima indicata dall'art. 56 c.p.

Cass. pen. n. 4995/1998

Le modalità di calcolo dei termini di durata massima di custodia cautelare variano a seconda che sia o meno intervenuta una sentenza di condanna. Nel primo caso, contemplato dagli artt. 278 e 303, comma primo, lettere a) e b) c.p.p., deve aversi riguardo alla pena comminata in astratto dalle singole norme incriminatrici con le ulteriori specificazioni contenute negli artt. 280 e 278 stesso codice, che impone di tenere conto delle circostanze di cui all'art. 63, comma 3, c.p., ma esclude invece, all'evidente scopo di evitare una lievitazione sproporzionata della pena con conseguente estensione della sfera di applicabilità delle misure, l'aumento previsto per la continuazione e la recidiva. Nel secondo, contemplato dalle lettere c) e d) del cit. art. 303, deve invece aversi riguardo alla sanzione inflitta in concreto dal giudice della cognizione, senza possibilità di operare in seno alla stessa alcuna distinzione o specificazione, rese superflue ed anzi arbitrarie dall'intervenuto giudizio. La pena così intesa va tuttavia depurata delle parti relative a reati riuniti in continuazione per i quali la misura, di volta in volta considerata, non sia applicabile o non sia stata in effetti applicata. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso con cui l'imputato, condannato a dodici anni di reclusione, di cui due per la recidiva e la continuazione, si lamentava della mancata applicazione dell'art. 278 c.p.p. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che, pur avendo scisso il reato continuato nelle singole violazioni, ha tenuto conto dell'aumento di pena operato sulla sanzione base per effetto della recidiva).

Cass. pen. n. 16/1998

Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria di reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, c.p.p., della pena stabilita per la circostanza più grave, aumenta di un terzo, e tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del tipo già detto che mantengono la loro natura. (Fattispecie relativa a reato di rapina aggravata a norma dell'art. 628, comma terzo, c.p. con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203).

Cass. pen. n. 4086/1998

Il computo del termine massimo di custodia cautelare è regolato dall'art. 303 c.p.p. con riguardo a quattro fasi; la seconda di queste è compresa tra il provvedimento che dispone il giudizio e la sentenza di condanna di primo grado. In tale fase il termine massimo va determinato in base al combinato disposto degli artt. 278 e 303 c.p.p., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidano sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. La pronuncia della sentenza di condanna di primo grado ha esclusivamente i seguenti tre effetti: 1) interrompere il decorso del termine; 2) costituire il momento iniziale della fase successiva; 3) sostituire in tale fase al reato per cui si procede quello in concreto ritenuto in sentenza. Questa, pertanto, ha effetto esclusivamente all'interno della nuova fase in cui non si deve più tenere conto del reato come ipotizzato nel provvedimento che dispone il giudizio, bensì di quello effettivamente configurato nella sentenza di condanna.

Cass. pen. n. 6226/1997

Il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (come, ad esempio, qualora si faccia questione sul computo della pena edittale, in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 278 e 280 c.p.p.).

Cass. pen. n. 1240/1997

Ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare deve valutarsi il concorso delle aggravanti secondo un criterio concettuale e non formale. L'interprete perciò, prescindendo dalla collocazione in una stessa o in diverse disposizioni di legge, dovrà valutare la possibile coesistenza, delle stesse indipendentemente dalla loro collocazione. Una volta stabilita l'autonomia concettuale di ciascuna aggravante il computo dovrà essere effettuato secondo i criteri indicati dall'art. 63 c.p. e perciò nella misura massima prevista per la più grave delle aggravanti ad effetto speciale con un'ulteriore aumento di un terzo per le successive complessivamente considerate. Né può ritenersi che la facoltà concessa al giudice, nel caso di concorso tra più aggravanti ad effetto speciale, di procedere ad un ulteriore aumento di pena dopo quello previsto per la prima di esse, costituisca una eccezione al principio generale che consente un solo aumento o che, quantificandosi l'ultimo aumento nella percentuale propria delle aggravanti ordinarie, di esso non debba tenersi conto ai fini dell'art. 278 c.p.p. (che non le comprende nella quantificazione della pena massima edittale), dal momento che occorre tener presente la natura dell'aggravante e non il limite massimo di aumento della pena. (Fattispecie di concorso, in tema di rapina, dell'aggravante del numero delle persone e di quella derivante dal possesso di armi).

Cass. pen. n. 5531/1996

Agli effetti dell'applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell'ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall'art. 56, comma secondo, c.p., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall'art. 23, comma primo, stesso codice.

Cass. pen. n. 2172/1995

Il principio dell'applicazione della legge più favorevole non trova attuazione nella fase dinamica preprocessuale delle indagini preliminari, ed in particolare nel procedimento incidentale de libertate ove al tribunale, in sede di riesame o di appello, è inibito qualsiasi potere istruttorio e di modifica dell'imputazione formulata dal pubblico ministero: qualora pertanto il reato contestato nell'ordinanza applicativa di una misura cautelare sia qualificato con riferimento alla legge vigente e non a quella, più favorevole, in vigore al momento della commissione del fatto, la delibazione del tribunale della libertà, ai fini del computo dei termini massimi della custodia cautelare, deve comunque svolgersi sulla base dell'imputazione così come rubricata, restando impregiudicata l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 3, c.p., al momento della decisione del merito.

Cass. pen. n. 2481/1995

Il disposto dell'art. 278 c.p.p. sta a significare che, ai fini della determinazione della pena in vista dell'applicazione di una misura personale coercitiva, si debba far riferimento alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato così come contestato, senza considerazione di sorta per fasi processuali ovvero per statuizioni contenute in eventuali sentenze di condanna. Tale ultimo assunto però attiene alle statuizioni della sentenza le quali riguardano esclusivamente la pena e non incidono invece nella qualificazione giuridica del reato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che ai fini della determinazione della pena utile per il calcolo della durata della custodia cautelare si dovesse tenere conto della pronuncia del giudice del riesame che aveva escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale).

In tema di violazione alla legge degli stupefacenti, con riferimento a fatto commesso sotto la vigenza della L. 22 dicembre 1975 n. 685 ai fini della determinazione della pena utile per il calcolo della durata della custodia cautelare non può tenersi conto della circostanza aggravante del numero delle persone prevista come ordinaria della legge più favorevole sul punto tra quelle succedute nel tempo (art. 73 comma 6 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Infatti il richiamo alla legge con riguardo alla pena contenuto nell'art. 278 c.p.p., non solo rimanda alla legge applicabile nel caso concreto, ma anche alle norme penali che definiscono i termini di applicazione della stessa e quindi la determinazione della pena, costituendo essi criteri selettivi e di qualificazione giuridica per la ricostruzione della fattispecie normativa da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della misura.

Cass. pen. n. 893/1995

Il giudizio di comparazione delle circostanze è previsto ai fini della determinazione della pena ed è in linea di principio riservato al giudice del dibattimento, conseguentemente, quando si debba determinare la pena astrattamente prevista agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e ricorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti delle quali si debba tener conto ai sensi dell'art. 278 c.p.p. ed eventualmente dell'art. 19, comma quinto D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non può farsi luogo al giudizio di comparazione, e la pena astrattamente prevista dalla legge deve essere determinata tenendo conto dell'aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti.

Cass. pen. n. 2239/1995

In tema di illeciti penali concernenti gli stupefacenti, ai fini della determinazione, ex art. 278 c.p.p., della pena stabilita dalla legge per il reato contestato, quando questo sia stato commesso sotto la vigenza della L. 22 dicembre 1975 n. 685, occorre far riferimento al meno grave trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, atteso che mai, in sede di giudizio di merito, potrebbe essere applicato il trattamento più severo previsto dalla sopravvenuta L. 26 giugno 1990 n. 162 (poi trasfusa nel T.U. emanato con il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), ostandovi il disposto di cui all'art. 2, comma terzo, c.p. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto che, dovendosi verificare l'intervenuta scadenza o meno del termine di fase della custodia cautelare, dovesse farsi riferimento, attesa l'epoca del commesso reato, alla pena edittale prevista dall'art. 71 della L. n. 685/75 e non a quella più elevata prevista dal corrispondente art. 73 del D.P.R. n. 309/90).

Cass. pen. n. 2144/1995

Ai fini della individuazione dei termini di fase della custodia cautelare, fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, dovendosi far riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 e 303, comma primo, lett. a) e b), c.p.p., alla «pena stabilita della legge», detta espressione, attesa la onnicomprensività del termine «legge», va intesa nel senso che deve aversi riguardo non solo (come avviene abitualmente), ai limiti edittali indicati nella norma incriminatrice, ma anche a quelli eventualmente ricavabili da altre norme di cui debbasi obbligatoriamente tener conto (salvo quanto previsto nella seconda parte del citato art. 278 c.p.p.) in quanto destinate ad avere necessariamente incidenza nella determinazione non in concreto (cioè nella futura valutazione del giudice), ma in astratto, del trattamento sanzionatorio applicabile nella fattispecie legale per cui si procede. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente, essendo stato rubricato il reato di cui all'art. 73 del T.U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. n. 309/90, per un fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore del detto D.P.R., si fosse fatto riferimento, come pena massima, tenendo conto della regola dettata dall'art. 2, comma terzo, c.p., non a quella prevista dal detto art. 73 ma a quella, inferiore, prevista dal previgente art. 71 della L. n. 685/75).

Cass. pen. n. 2181/1995

Ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare occorre fare riferimento esclusivamente alla contestazione contenuta nel capo d'imputazione e non della eventuale diversa quantificazione della pena conseguente a modifiche normative; infatti il principio del favor rei contenuto nell'art. 2, comma 1, non si estende al diritto processuale ed in particolare alle norme che disciplinano le materie delle misure cautelari. (Nel caso di specie all'indagato era stata contestata la violazione dell'art. 73 D.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309 ed il ricorrente sosteneva che in particolare all'epoca di commissione del reato, doveva applicarsi l'art. 71 L. 22 dicembre 1975 n. 685. La Corte ha rigettato il ricorso affermando che solo all'atto del giudizio si sarebbe potuto individuare la norma più favorevole da applicare anche con riferimento all'eventuale applicazione delle attenuanti speciali previste dall'art. 73 n. 5 e n. 7 L. 9 ottobre 1990 n. 309).

Cass. pen. n. 3627/1994

Nel corso delle indagini preliminari ed ai fini della determinazione della fascia di durata massima della custodia cautelare, il «reato per cui si procede» va individuato sulla base del «fatto» attribuito alla persona sottoposta all'investigazione nel provvedimento (ultimo, se più) dato dal giudice delle indagini preliminari. Ne discende la ininfluenza, ai predetti fini, della diversa (sia più che meno grave) configurazione del «fatto» delineata nell'atto di richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, dato che tale diversa configurazione, per incidere sul presupposto in questione, deve superare il vaglio del giudice funzionalmente competente a provvedere in ordine alla richiesta medesima.

Cass. pen. n. 2501/1994

Ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare il giudizio formulato all'atto della pronuncia della sentenza in ordine all'equivalenza delle aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute con le attenuanti generiche concesse non è rilevante. Infatti contrariamente a quanto stabilito dall'art. 275 dal previgente codice di procedura penale, che valutava il termine massimo di custodia cautelare con riferimento alla pena prevista «per il reato ritenuto in sentenza», l'art. 278 del nuovo codice non riproduce più tale disposizione precisando che per l'applicabilità delle misure personali e quindi per la durata massima delle stesse si deve tener conto della qualificazione penalistica del fatto addebitato e che sul conto della relativa pena hanno influenza quelle aggravanti che importino una diversa pena o aumento superiore al terzo: il che comporta che la commisurazione della pena per stabilire il termine massimo della custodia cautelare debba essere fatto tenendo conto delle suddette aggravanti non escluse senza considerare le attenuanti eventualmente concesse.

Cass. pen. n. 567/1992

Le misure cautelari (nella specie interdittiva: divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale), pur attenendo alle fondamentali libertà costituzionali sulle quali vengono ad incidere, appartengono al diritto processuale, proprio perché improntate alla garanzia di situazioni contingenti in vista di future possibilità di sviluppo. Esse sono prive del carattere di definitività, pur presentando quello della afflittività. Ne deriva che sono disciplinate dalla regola tempus regit actum. (Nella specie la corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero applicato l'art. 278 c.p.p. nel testo modificato dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in L. 22 aprile 1991, n. 133).

Cass. pen. n. 210/1992

L'art. 278 c.p.p. è applicabile anche ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Da ciò deriva che ai detti fini deve tenersi conto, non soltanto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ma indistintamente di tutte le circostanze ad effetto speciale, siano esse aggravanti od attenuanti. Peraltro, la circostanza attenuante ad effetto speciale, per incidere sui termini di durata della custodia cautelare deve essere definitivamente attribuita e non ancora sub judice. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante ad effetto speciale era stata riconosciuta nella sentenza di condanna, ancora sub judice, perché investita dall'impugnazione del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che, non incidendo la circostanza stessa sulla misura della «pena stabilita dalla legge» ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, per le fasi ulteriori avrebbe dovuto farsi riferimento all'imputazione non attenuata).

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