(massima n. 1)
Una volta che il giudice, in presenza di leggi penali sostanziali succedutesi nel tempo, abbia individuato la norma pił favorevole per il reo da applicare nel caso concreto, deve derivare da detta scelta tutte le implicazioni che ne conseguono in campo processuale, non limitandosi meccanicamente a privilegiare la norma processuale applicabile sulla sola scorta dell'entitą della pena massima ricavata da quella sostanziale per valutarla come la pił favorevole tra quelle prese in considerazione. Ne consegue che, ai fini della determinazione della pena edittale agli effetti dell'applicazione della misura custodiale, il giudice deve esaminare, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., la struttura della norma prescelta e valutare se l'entitą della pena da essa prevista si identifica con quella determinata dal legislatore per il reato non circostanziato ovvero con quella stabilita per il reato aggravato da circostanze ad effetto speciale (nel primo caso prendendo in considerazione, ai fini della suddetta determinazione, la pena massima stabilita per il reato non circostanziato e nel secondo tenendo, invece, conto di quella massima prevista per la presenza della circostanza ad effetto speciale). (Fattispecie relativa a sequestro di persona aggravato dalla circostanza del conseguimento dell'intento, all'epoca dei fatti non considerata ad effetto speciale, e pertanto non valutabile ai fini di cui all'art. 278 c.p.p.).