(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano pił circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria di reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, c.p.p., della pena stabilita per la circostanza pił grave, aumenta di un terzo, e tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del tipo gią detto che mantengono la loro natura. (Fattispecie relativa a reato di rapina aggravata a norma dell'art. 628, comma terzo, c.p. con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203).