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Articolo 379 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Determinazione della pena

Dispositivo dell'art. 379 Codice di procedura penale

1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278 [4].


Brocardi

Negabit frustra in medio prensus in crimine
Prehensio

Spiegazione dell'art. 379 Codice di procedura penale

Le norme sull'arresto e sul fermo, unitamente a quella sull'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, conseguono a quanto disposto dall'art. 13 Cost, secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisoriamente limitative della libertà personale, ma solamente in casi eccezionali di necessità ed urgenza, imponendo altresì che tali misure vengano successivamente convalidate dall'autorità giudiziaria entro precisi limiti, pena la revoca e la perdita di efficacia della misura.

Nel dettaglio, le norme di cui agli articoli 380 e 384 subordinano l'applicabilità dell'arresto e del fermo al fatto che si proceda per un reato che prevede una determinata pena minima edittale.

Di conseguenza, la norma in esame stabilisce che per la determinazione della pena l'autorità giudiziaria deve utilizzare i parametri di cui all'articolo 278.

Si deve quindi tener conto della misura stabilita per la forma consumata o tentata del reato, a nulla rilevando invece le variazioni di pena rapportabile alla continuazione, alla recidiva e alle circostanze, aggravanti ed attenuanti, eccetto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e le aggravanti speciali o ad effetto speciale.

Massime relative all'art. 379 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17386/2011

Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per l'arresto in flagranza, e, pił in generale, della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, non si deve tener conto della recidiva reiterata. (Vedi Corte cost., sentenza n. 223 del 2006; Cass., sez. II, n. 29142 del 2008, e sez. VI, n. 21546 del 2009, non massimate). (Annulla senza rinvio, Trib. Tropea sez. dist. Scalea, 20/07/2009).

Cass. pen. n. 28554/2007

Nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di misure cautelari personali, qualora concorrano circostanze aggravanti e attenuanti delle quali si debba tener conto a norma dell'art. 278 cod. proc. pen., si deve far ricorso al giudizio di comparazione, non potendo avere ingresso, a tal fine, il criterio dell'aumento massimo per le prime e della diminuzione minima per le seconde previsto dall'art. 157 cod. pen., che riguarda materia diversa e non si riferisce comunque all'ipotesi di concorso di circostanze di segno opposto. (Fattispecie relativa a misura cautelare personale applicata a imputato minorenne). (Annulla con rinvio, Trib.min. Napoli, 28 Febbraio 2007).

Cass. pen. n. 696/2000

In ragione del rinvio all'art. 278 c.p.p. contenuto nell'art. 379 c.p.p., ai fini dell'applicazione delle norme sull'arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Ne consegue, in ragione dell'autonomia del reato tentato, che non č consentito l'arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in applicazione dell'art. 56 c.p., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

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