(massima n. 1)
Il giudizio di comparazione delle circostanze è previsto ai fini della determinazione della pena ed è in linea di principio riservato al giudice del dibattimento, conseguentemente, quando si debba determinare la pena astrattamente prevista agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e ricorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti delle quali si debba tener conto ai sensi dell'art. 278 c.p.p. ed eventualmente dell'art. 19, comma quinto D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non può farsi luogo al giudizio di comparazione, e la pena astrattamente prevista dalla legge deve essere determinata tenendo conto dell'aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti.